N. 744 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 1995
N. 744 Ordinananza emessa il 13 luglio 1995 dal pretore di Macerata nel procedimento civile vertente tra Ferretti Marco e la prefettura di Macerata Circolazione stradale - Conducente di veicolo in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool - Facolta' anziche' dell'obbligo degli agenti di polizia stradale di effettuarne l'accertamento - Violazione dei principi di tassativita' e determinatezza della fattispecie penale. Circolazione stradale - Guida sotto l'influenza dell'alcool - Applicabilita' della sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente di guida, disposta con provvedimento del prefetto anche in presenza di sospensione condizionale della pena - Violazione del principio della presunzione di non colpevolezza - Lesione del principio di uguaglianza e di quello che riserva la funzione giurisdizionale ai magistrati - Violazione del principio di buon andamento della p.a. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186, quarto comma, 223, terzo comma, e 224, primo comma). (Cost., artt. 3, 25, 27, 97 e 102).(GU n.46 del 8-11-1995 )
IL VICE PRETORE ORDINARIO Letta ed esaminata la richiesta dei procuratori del ricorrente Ferretti Marco (dott. proc. Giancarlo Giulianelli e Paola Rosettani) avanzata gia' nel ricorso introduttivo ex art. 205 c.d.s., del 16 giugno 1994 e ribadita anche alle udienze del 2 dicembre 1994 e dell'11 aprile 1995, con la quale sollevavano questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 186, quarto comma, 223, terzo comma e 224, primo comma c.d.s., in relazione agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione. Ritenuto che la richiesta espressamente si fonda sul motivo che l'art. 186, quarto comma, c.d.s., sarebbe incostituzionale nella parte in cui facoltizza gli agenti per procedere all'accertamento dell'ebbrezza mediante etilometro. Mentre gli artt. 223, terzo comma e 224 c.d.s., risulterebbero incostituzionali laddove prevedono l'applicazione provvisoria delle pene accessorie da parte dell'organo amministrativo (il prefetto) e laddove consentono l'adozione del provvedimento di sospensione della patente di guida anche in presenza di sentenza penale di condanna a pena condizionalmente sospesa. Rilevato che le ragioni addotte dalla difesa del ricorrente sembrano verosimili e fondate nel senso che effettivamente sussistono elementi di violazione in primis del precetto costituzionale di cui all'art. 25 secondo comma della Costituzione. Difatti la determinazione legale dello stato di ebbrezza, comunemente definito come uno stato patologico di alterazione psico-fisica, del soggetto, congiuntamente alla facolta' per i verbalizzanti di procedere ad accertamenti tecnici obiettivi, presta il fianco ad interpretazioni del tutto differenti della norma in esame, variando sia dai soggetti che procedono alla verbalizzazione ed alla loro "sensibilita' olfattiva" sia, in altrettanta misura, dal giudice che si trovera' ad applicare caso per caso la singola fattispecie. Lo stato di ebbrezza, in buona sostanza, non viene delineato in maniera specifica e tassativa, ma rimesso anche ad apprezzamenti e sensazioni dei verbalizzanti, tanto da assurgere a rilevanza penale e sanzionabilita' la sensazione olfattiva da quest'ultimi percepita piuttosto che il dato oggettivo previsto dalle apparecchiature tecniche quali l'etilometro. Pertanto, sulla scorta del citato principio di tassativita' della norma penale, l'art. 186, quarto comma, c.d.s., sarebbe incostituzionale laddove il Legislatore utilizzando la locuzione "hanno la facolta'", rende del tutto indeterminata la fattispecie penale astratta e del tutto svincolato l'accertamento dello stato di ebbrezza da quel minimo riscontro obiettivo rappresentato dagli accertamenti tecnici mediante etilometro, svuotando di significato la definizione stessa dello stato di ebbrezza come pure contenuta nella stessa norma, e contestualmente, lasciando il cittadino in balia degli abusi sia del potere giudiziario che di quello amministrativo. Rendendo, viverversa, obbligatorio procedere agli accertamenti tecnici per misurare ed accertare lo stato di ebbrezza si renderebbe piu' oggettivamente certa e tassativa la fattispecie penale. Anche ad obbiettare che l'accertamento medinate etilometro e' fonte di continue discussioni sia dal punto di vista della scelta dei valori numerici, sia perche' tale valore puo' variare da individuo ad individuo, si hanno pur sempre dei dati tecnici, contestabili e riproponibili e che, comunque mettono il cittadino in grado di difendersi nelle competenti sedi, senza dover subire la diabolica prassi degli accertamenti sintomatici soggettivi da parte degli agenti accertatori. Ammesso che un soggetto possa "emanare alito vinoso, puzza di alcool, parlare in maniera eccitata e sconnessa" (tra le argomentazioni piu' frequenti) cio' non e' di per se indice di uno stato di alterazione psico-fisica. Tale "fetore-alcolico" non puo' essere obbiettivamente quantificato dal verbalizzante in misura pari o superiore ai limiti imposti dai regolamenti (pochi grammi di alcool per litro d'aria). Sulla base di una sua esclusiva ed apodittica sensazione olfattiva. Se come argomentato dalla Suprema Corte tassativita' non significa descrittivita' e' lecito ed auspicabile pretendere dalla norma incriminatrice una minima coerenza interna che porterebbe ad escludere la valenza bipolare della fattispecie criminosa, oscillante tra riscontro sintomatico e presunzione di colpevolezza agganciata al tasso legale di concentrazione alcolemica. E' del tutto evidente la vulnerabilita' del principio di determinatezza se si considera il peso attribuito sul piano processuale alle dichiarazioni ed alle verbalizzazioni degli agenti accertatori, i quali nel caso limite di rifiuto del conducente di sottoporsi alle prove dell'etilometro o nel caso di un comportamento dello stesso arrogante, potrebbero per comprensibile reazione all'atteggiamento non collaborativo del prevenuto, indulgere nell'ingigantire i dati sinto-matici. Sostituendo quindi alla facolta' l'obbligo per i verbalizzanti di procedere all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro, si reinstaura una concreta eguaglianza sostanziale fra tutti i cittadini, consentendo alla norma penale di perseguire lo scopo di essere obbedita avendo posto i destinatari in condizione di conoscere il contenuto con sufficiente chiarezza. Appaiono fondate ed altrettanto valide le ragioni addotte dalla difesa del ricorrente circa la illegittimita' costituzionale degli artt. 223, terzo comma e 224, c.d.s., nella parte in cui ancora consentono la sospensione della patente di guida da parte dell'Organo amministrativo ed anche in presenza di una sentenza penale con sospensione condizionale della pena. L'art. 223 c.d.s., viola palesemente il principio costituzionale di non colpevolezza (ribadito anche dall'art. 6 della Convenzione europea dei dirtti dell'uomo) consentendo la provvisoria applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 27 della Costituzione prima che un giusto processo sia svolto nei confronti di colui che ha commessso l'infrazione ed egli abbia avuto modo di difendersi. Ulteriore violazione la si puo' riscontrare nell'art. 223 c.d.s., in relazione al principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, poiche' l'art. 140 codice penale e' stato abrogato in virtu' del disposto di cui all'art. 217 disp. att. c.p.p. non e' piu' possibile applicare sanzioni accessorie addirittura da autorita' diverse se non con il retaggio di cui all'art. 223 c.d.s.. L'applicazione provvisoria di sanzioni penali, ancorche' di carattere accessorio, non puo' rimanere in capo alla discrezionalita' della p.a., ma semmai alla sola autorita' giurisdizionale, anche perche' e' l'unica in grado di conoscere delle eventuali condizioni di sospensione delle pene inflitte ed addirittura della impossibilita' stessa di applicare sanzioni accessorie se l'imputato e' ricorso al c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p. la cui sentenza comporta la assoluta inapplicabilita' delle sanzioni accessorie. Con cio' viene a crearsi una notevole diseguaglianza tra i cittadini e tra le scelte dei riti con i quali andare in giudizio innanzi al giudice penale. Quanto all'art. 224, primo comma, del c.d.s., la mancata applicazione alla pena accessoria della sospensione della patente di guida del beneficio di cui all'art. 163 codice penale, oltreche' contrastare con l'orientamento della suprema Corte, sembra disporre una disciplina sanzionatoria piu' grave per le violazioni del c.d.s. (fra cui in particolare il 186 e' uno degli articoli piu' significativi ed emblematici in questo senso) senza che poi a questo trattamento cosi' gravoso si accompagnino condotte tali da suscitare allarme sociale idoneo a giustificarle. Si finisce per mandare in giro dei cittadini con la patente sospesa senza che questo provvedimento abbia poi avuto conseguenze pratiche magari culminante con il ritiro della patente, lasciando immaginare l'effetto che cio' suscita agli agenti accertatori quando fermano qualcuno con la patente un tempo sospesa per guida in stato di ebbrezza.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata - e pertanto solleva d'ufficio ed in accoglimento dell'istanza della difesa del ricorrente - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 186, quarto comma, 223, terzo comma, 224, primo comma, c.d.s., in relazione agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale; Ordina che la medesima ordinanza venga notificata al pubblico ministero in sede, al ricorrente al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Macerata, addi' 13 luglio 1995 Il vice pretore ordinario: Carnevali 95C1358