N. 744 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 1995

                                N. 744
 Ordinananza  emessa  il  13  luglio  1995 dal pretore di Macerata nel
 procedimento civile vertente tra Ferretti Marco e  la  prefettura  di
 Macerata
 Circolazione stradale - Conducente di veicolo in stato di alterazione
 psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool - Facolta' anziche'
 dell'obbligo   degli   agenti  di  polizia  stradale  di  effettuarne
 l'accertamento  -  Violazione  dei   principi   di   tassativita'   e
 determinatezza della fattispecie penale.
 Circolazione   stradale  -  Guida  sotto  l'influenza  dell'alcool  -
 Applicabilita' della sanzione accessoria della sospensione temporanea
 della patente di guida, disposta con provvedimento del prefetto anche
 in presenza di sospensione condizionale della pena -  Violazione  del
 principio  della  presunzione  di  non  colpevolezza  -  Lesione  del
 principio  di  uguaglianza  e  di  quello  che  riserva  la  funzione
 giurisdizionale  ai  magistrati  -  Violazione  del principio di buon
 andamento della p.a.
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186, quarto comma,  223,  terzo
 comma, e 224, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 25, 27, 97 e 102).
(GU n.46 del 8-11-1995 )
                       IL VICE PRETORE ORDINARIO
   Letta  ed  esaminata  la  richiesta  dei procuratori del ricorrente
 Ferretti Marco (dott. proc. Giancarlo Giulianelli e Paola  Rosettani)
 avanzata  gia'  nel  ricorso  introduttivo ex art. 205 c.d.s., del 16
 giugno 1994 e ribadita anche alle  udienze  del  2  dicembre  1994  e
 dell'11   aprile   1995,   con  la  quale  sollevavano  questioni  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 186, quarto comma, 223, terzo
 comma e 224, primo comma c.d.s., in relazione agli artt. 3,  25,  27,
 97 e 102 della Costituzione.
   Ritenuto  che  la  richiesta  espressamente si fonda sul motivo che
 l'art. 186, quarto  comma,  c.d.s.,  sarebbe  incostituzionale  nella
 parte  in  cui  facoltizza  gli agenti per procedere all'accertamento
 dell'ebbrezza mediante etilometro. Mentre gli artt. 223, terzo  comma
 e  224  c.d.s.,  risulterebbero  incostituzionali  laddove  prevedono
 l'applicazione provvisoria delle pene accessorie da parte dell'organo
 amministrativo (il prefetto)  e  laddove  consentono  l'adozione  del
 provvedimento di sospensione della patente di guida anche in presenza
 di sentenza penale di condanna a pena condizionalmente sospesa.
   Rilevato  che  le  ragioni  addotte  dalla  difesa  del  ricorrente
 sembrano verosimili e fondate nel senso che effettivamente sussistono
 elementi di violazione in primis del precetto costituzionale  di  cui
 all'art.      25   secondo   comma  della  Costituzione.  Difatti  la
 determinazione legale dello stato di ebbrezza,  comunemente  definito
 come  uno stato patologico di alterazione psico-fisica, del soggetto,
 congiuntamente alla facolta' per  i  verbalizzanti  di  procedere  ad
 accertamenti  tecnici  obiettivi, presta il fianco ad interpretazioni
 del tutto differenti della norma in esame, variando sia dai  soggetti
 che   procedono  alla  verbalizzazione  ed  alla  loro  "sensibilita'
 olfattiva" sia, in altrettanta misura, dal giudice che si trovera' ad
 applicare caso per caso la singola fattispecie. Lo stato di ebbrezza,
 in  buona  sostanza,  non  viene  delineato  in  maniera  specifica e
 tassativa,  ma  rimesso  anche  ad  apprezzamenti  e  sensazioni  dei
 verbalizzanti,    tanto   da   assurgere   a   rilevanza   penale   e
 sanzionabilita' la sensazione  olfattiva  da  quest'ultimi  percepita
 piuttosto  che  il  dato  oggettivo  previsto  dalle  apparecchiature
 tecniche quali l'etilometro.
   Pertanto, sulla scorta del citato principio di  tassativita'  della
 norma   penale,   l'art.   186,   quarto   comma,   c.d.s.,   sarebbe
 incostituzionale laddove  il  Legislatore  utilizzando  la  locuzione
 "hanno  la  facolta'",  rende  del tutto indeterminata la fattispecie
 penale astratta e del tutto svincolato l'accertamento dello stato  di
 ebbrezza  da  quel  minimo  riscontro  obiettivo  rappresentato dagli
 accertamenti tecnici mediante etilometro, svuotando di significato la
 definizione stessa dello stato di ebbrezza come pure contenuta  nella
 stessa  norma,  e  contestualmente,  lasciando  il cittadino in balia
 degli abusi sia del potere giudiziario che di quello  amministrativo.
 Rendendo,   viverversa,   obbligatorio  procedere  agli  accertamenti
 tecnici per misurare ed accertare lo stato di ebbrezza si  renderebbe
 piu' oggettivamente certa e tassativa la fattispecie penale. Anche ad
 obbiettare   che  l'accertamento  medinate  etilometro  e'  fonte  di
 continue discussioni sia dal punto di vista della scelta  dei  valori
 numerici,  sia  perche'  tale  valore  puo'  variare  da individuo ad
 individuo, si hanno pur  sempre  dei  dati  tecnici,  contestabili  e
 riproponibili  e  che,  comunque  mettono  il  cittadino  in grado di
 difendersi nelle competenti sedi, senza  dover  subire  la  diabolica
 prassi  degli  accertamenti  sintomatici  soggettivi  da  parte degli
 agenti accertatori. Ammesso che  un  soggetto  possa  "emanare  alito
 vinoso,  puzza  di  alcool,  parlare in maniera eccitata e sconnessa"
 (tra le argomentazioni piu' frequenti) cio' non e' di per  se  indice
 di  uno stato di alterazione psico-fisica. Tale "fetore-alcolico" non
 puo' essere obbiettivamente quantificato dal verbalizzante in  misura
 pari  o  superiore ai limiti imposti dai regolamenti (pochi grammi di
 alcool per  litro  d'aria).  Sulla  base  di  una  sua  esclusiva  ed
 apodittica  sensazione  olfattiva.  Se come argomentato dalla Suprema
 Corte  tassativita'  non  significa  descrittivita'  e'   lecito   ed
 auspicabile pretendere dalla norma incriminatrice una minima coerenza
 interna  che  porterebbe  ad  escludere  la  valenza  bipolare  della
 fattispecie  criminosa,  oscillante  tra  riscontro   sintomatico   e
 presunzione   di   colpevolezza   agganciata   al   tasso  legale  di
 concentrazione alcolemica.  E' del tutto evidente  la  vulnerabilita'
 del  principio  di  determinatezza se si considera il peso attribuito
 sul piano processuale  alle  dichiarazioni  ed  alle  verbalizzazioni
 degli  agenti  accertatori,  i  quali  nel caso limite di rifiuto del
 conducente di sottoporsi alle prove dell'etilometro o nel caso di  un
 comportamento  dello  stesso  arrogante, potrebbero per comprensibile
 reazione all'atteggiamento non collaborativo del prevenuto, indulgere
 nell'ingigantire i dati sinto-matici.
   Sostituendo quindi alla facolta' l'obbligo per i  verbalizzanti  di
 procedere   all'accertamento   dello   stato   di  ebbrezza  mediante
 etilometro, si reinstaura una concreta  eguaglianza  sostanziale  fra
 tutti  i  cittadini,  consentendo  alla norma penale di perseguire lo
 scopo di essere obbedita avendo posto i destinatari in condizione  di
 conoscere il contenuto con sufficiente chiarezza.
   Appaiono  fondate  ed  altrettanto  valide le ragioni addotte dalla
 difesa del ricorrente circa la  illegittimita'  costituzionale  degli
 artt.  223,  terzo  comma  e  224,  c.d.s., nella parte in cui ancora
 consentono la sospensione della patente di guida da parte dell'Organo
 amministrativo ed anche  in  presenza  di  una  sentenza  penale  con
 sospensione condizionale della pena.
   L'art. 223 c.d.s., viola palesemente il principio costituzionale di
 non  colpevolezza  (ribadito  anche  dall'art.  6  della  Convenzione
 europea dei dirtti dell'uomo) consentendo la provvisoria applicazione
 delle pene accessorie di cui all'art. 27 della Costituzione prima che
 un giusto processo sia svolto nei confronti di colui che ha commessso
 l'infrazione ed egli abbia avuto modo di difendersi.
   Ulteriore violazione la si puo' riscontrare nell'art.  223  c.d.s.,
 in  relazione  al  principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 della
 Costituzione, poiche' l'art. 140 codice penale e' stato  abrogato  in
 virtu' del disposto di cui all'art. 217 disp. att. c.p.p. non e' piu'
 possibile  applicare  sanzioni  accessorie  addirittura  da autorita'
 diverse  se  non  con  il  retaggio  di  cui  all'art.  223   c.d.s..
 L'applicazione provvisoria di sanzioni penali, ancorche' di carattere
 accessorio,  non  puo'  rimanere  in capo alla discrezionalita' della
 p.a., ma semmai alla sola autorita' giurisdizionale, anche perche' e'
 l'unica  in  grado  di  conoscere  delle  eventuali   condizioni   di
 sospensione  delle  pene inflitte ed addirittura della impossibilita'
 stessa di applicare sanzioni accessorie se l'imputato e'  ricorso  al
 c.d.  patteggiamento  ex  art. 444 c.p.p. la cui sentenza comporta la
 assoluta inapplicabilita' delle sanzioni accessorie. Con cio' viene a
 crearsi una notevole diseguaglianza tra i cittadini e tra  le  scelte
 dei  riti  con  i quali andare in giudizio innanzi al giudice penale.
 Quanto all'art. 224, primo comma, del c.d.s., la mancata applicazione
 alla pena accessoria della sospensione della  patente  di  guida  del
 beneficio  di  cui all'art.  163 codice penale, oltreche' contrastare
 con  l'orientamento  della  suprema  Corte,   sembra   disporre   una
 disciplina sanzionatoria piu' grave per le violazioni del c.d.s. (fra
 cui in particolare il 186 e' uno degli articoli piu' significativi ed
 emblematici in questo senso) senza che poi a questo trattamento cosi'
 gravoso  si  accompagnino  condotte tali da suscitare allarme sociale
 idoneo a giustificarle.  Si finisce per mandare in giro dei cittadini
 con la patente sospesa senza che questo provvedimento abbia poi avuto
 conseguenze pratiche magari culminante con il ritiro  della  patente,
 lasciando   immaginare   l'effetto   che  cio'  suscita  agli  agenti
 accertatori quando fermano qualcuno con la patente un  tempo  sospesa
 per guida in stato di ebbrezza.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata - e pertanto
 solleva d'ufficio ed in accoglimento dell'istanza  della  difesa  del
 ricorrente  -  questione  di  legittimita' costituzionale degli artt.
 186, quarto comma, 223, terzo comma, 224,  primo  comma,  c.d.s.,  in
 relazione agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione;
   Sospende  il  giudizio  in corso e dispone l'immediata trasmissione
 della presente ordinanza alla Corte costituzionale;
   Ordina che la  medesima  ordinanza  venga  notificata  al  pubblico
 ministero  in  sede,  al  ricorrente  al Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  dei  due   rami   del
 Parlamento.
     Macerata, addi' 13 luglio 1995
                 Il vice pretore ordinario: Carnevali
 95C1358