N. 458 SENTENZA 18 - 24 ottobre 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Agricoltura e foreste - Provincia autonoma di  Trento  -  Regolamenti
 comunitari  -  Interventi con proprie deliberazioni nell'ambito delle
 proprie  attribuzioni   in   materia   di   provvidenze,   protezione
 dell'ambiente  e  di  politica  sociale  -  Presunta violazione della
 competenza  esclusiva  provinciale  -   Attuazione   di   regolamenti
 comunitari  relativi  alla  riforma  della politica agricola comune -
 Obbligo  di carattere internazionale derivante dal trattato CEE - Non
 esclusione della possibilita' di interventi ulteriori anche in  forma
 programmatica   da  parte  di  regioni  e  province  autonome  -  Non
 fondatezza.
 
 (D.-L. 7 novembre 1994, n. 621, art. 1,  convertito  nella  legge  17
 dicembre 1994, n. 737).
 
 (Statuto  speciale  Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, e 16; d.P.R.
 19 novembre 1987, n. 526, art. 6; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,  art.
 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5).
 
(GU n.45 del 2-11-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,
    dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano VASSALLI, prof. Francesco
    GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
    Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
    Gustavo ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del  decreto-
 legge  7 novembre 1994, n. 621, convertito in legge 17 dicembre 1994,
 n. 737 (Attuazione di regolamenti comunitari  relativi  alla  riforma
 della politica agricola comune), promosso con ricorso della Provincia
 autonoma  di  Trento,  notificato  il  4 febbraio 1995, depositato in
 cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi
 1995;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Udito  l'avv.  Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e
 l'avv. dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio  dei
 ministri
                           Ritenuto in fatto
    1.  - La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 4
 febbraio 1995, ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale
 nei  confronti  dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621
 (Attuazione di regolamenti comunitari  relativi  alla  riforma  della
 politica  agricola  comune),  convertito,  senza modificazioni, dalla
 legge 17 dicembre 1994, n. 737, per violazione degli artt. 8,  numero
 21, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
 agosto  1972,  n.  670) e delle relative norme di attuazione, nonche'
 per violazione dell'art. 6 del d.P.R.   19  novembre  1987,  n.  526,
 dell'art.  5  della legge 30 novembre 1989, n. 386, e dell'art. 4 del
 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
    La  ricorrente  espone  che  il  regolamento  CEE  n.  2078/92 del
 Consiglio, del 30 giugno 1992, ha previsto la  concessione  di  aiuti
 comunitari,  sulla  base  di  programmi  zonali  pluriennali,  per la
 diffusione di  metodi  di  produzione  agricola  compatibili  con  le
 esigenze  della  protezione  dell'ambiente e con la cura dello spazio
 naturale. A sua volta, il regolamento CEE n. 2079/92  del  Consiglio,
 del   30   giugno  1992,  ha  previsto  l'istituzione  di  un  regime
 comunitario  di  aiuti  al  prepensionamento   in   agricoltura,   da
 applicarsi  negli  Stati  membri  "tramite  programmi  pluriennali  a
 livello  nazionale  o  regionale"  (art.  4,  par.  1).  Infine,   il
 regolamento  CEE  n.  2080/92  del  Consiglio, del 30 giugno 1992, ha
 istituito un regime comunitario di aiuti alle  misure  forestali  nel
 settore agricolo.
    La  Provincia  autonoma  di  Trento,  che dispone della competenza
 legislativa esclusiva e della competenza amministrativa in materia di
 agricoltura e foreste (art. 8, numero 21, e art. 16 statuto speciale)
 - e che, ai sensi dell'art. 6 delle norme di  attuazione  di  cui  al
 d.P.R.  19  novembre  1987,  n. 526, e' competente a dare attuazione,
 nelle materie ad essa attribuite, ai  regolamenti  comunitari  -,  ha
 provveduto, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 5425 del
 6 maggio 1994, a fissare le modalita' di applicazione del regolamento
 CEE  n. 2078/92, adottando poi, con delibera della Giunta provinciale
 n. 12425 del 30 settembre 1994, il programma zonale  pluriennale  per
 l'applicazione   di   detto   regolamento.   L'art.  27  della  legge
 provinciale 12 settembre 1994,  n.  4,  ha,  quindi,  autorizzato  la
 Giunta, al fine di consentire l'attuazione del programma, a concedere
 gli  aiuti previsti nel programma stesso, imputando la relativa spesa
 a carico del bilancio provinciale. L'art. 42 della legge  finanziaria
 provinciale per il 1995 (legge prov. 3 febbraio 1995, n. 1) ha, a sua
 volta,  dettato  le disposizioni per l'attuazione del regolamento CEE
 n. 2079/92 e ha stanziato le somme all'uopo necessarie.
    Sulla materia  cosi'  regolata  dalla  normativa  provinciale  e',
 peraltro,  intervenuto  il  decreto-legge  7  novembre  1994, n. 621,
 convertito con legge 17 dicembre 1994, n. 737,  che  ha  inteso  dare
 attuazione  ai  citati  regolamenti  CEE  n. 2078/92, n. 2079/92 e n.
 2080/92, autorizzando a tal fine la complessiva  spesa  di  lire  100
 miliardi  per  l'anno  1994, da assegnare all'Ente per gli interventi
 nel mercato agricolo - E.I.M.A.,  affinche'  lo  stesso  provveda  ad
 erogare gli aiuti ai beneficiari, individuati con provvedimento delle
 Regioni  o delle Province autonome nel quadro dei programmi regionali
 o provinciali adottati ai sensi  dei  regolamenti  n.  2078/92  e  n.
 2080/92, nonche' in base al programma nazionale approvato dal CIPE in
 data 11 ottobre 1994 per l'attuazione del regolamento n. 2079/92.
    A giudizio della ricorrente, l'art. 1 del decreto-legge richiamato
 sarebbe  lesivo  dell'autonomia della Provincia autonoma per il fatto
 di  prevedere  l'assegnazione  dei  contributi   tramite   l'E.I.M.A.
 anziche'  imputare le somme direttamente alla stessa Provincia, anche
 ai sensi dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, a rimborso
 totale o parziale delle spese da essa sostenute per  gli  aiuti  gia'
 erogati.
    La  stessa  normativa  determinerebbe  altresi'  il rischio di una
 duplicazione dei benefici in capo agli  stessi  destinatari,  nonche'
 l'eventualita'  che  la  Provincia  possa  vedersi negata la quota di
 finanziamento comunitario relativa agli aiuti da essa  assegnati,  ma
 non contemplati nell'intervento statale.
    L'intervento statale cosi' disposto sarebbe anche in contrasto con
 l'art.  4  del  decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  266,  che
 stabilisce il divieto per le amministrazioni statali e per  gli  enti
 dipendenti dallo Stato di disporre spese o di concedere, direttamente
 o indirettamente, finanziamenti o contributi a soggetti diversi dalla
 stessa  Provincia autonoma per attivita' da svolgersi nell'ambito del
 territorio provinciale.
    Infine,  sempre  a   giudizio   della   ricorrente,   un'ulteriore
 violazione  dell'autonomia  provinciale sarebbe determinata dall'art.
 1, comma 2, seconda  parte,  del  decreto-legge  impugnato,  dove  si
 stabilisce  che gli aiuti previsti dal regolamento CEE n. 2079/92, in
 materia   di   prepensionamento   in   agricoltura,   siano   erogati
 dall'E.I.M.A.  non  gia' in base ad un programma provinciale (come e'
 previsto per gli aiuti di cui ai regolamenti  n.  2078  e  n.  2080),
 bensi' in base ad un programma nazionale approvato dal CIPE. Anche il
 regolamento n. 2079/92 riguarderebbe, infatti, secondo la ricorrente,
 materia   di   competenza   provinciale,  dovendosi  ricondurre  agli
 strumenti di  politica  agricola  comunitaria  che  la  Provincia  e'
 chiamata ad attuare direttamente.
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  per
 sostenere l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza del ricorso.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza  la  Provincia  di  Trento ha
 presentato una memoria  nella  quale  si  rileva  che,  con  riguardo
 all'attuazione  del regolamento CEE n. 2078/92, la Provincia autonoma
 ha gia' provveduto con propri atti che  sono  stati  approvati  dagli
 organi dell'Unione europea e riconosciuti dal Ministero delle risorse
 agricole ai fini del rimborso degli oneri sostenuti.
    Per  quanto  riguarda il regolamento CEE n. 2079/92, in materia di
 aiuti al prepensionamento, la ricorrente evidenzia che i  criteri  di
 attuazione  stabiliti dal programma unico nazionale adottato dal CIPE
 in data 11 ottobre 1994 contrasterebbero con  le  peculiari  esigenze
 delle aziende agricole presenti nel territorio provinciale di Trento,
 ponendosi  in  contraddizione  con  le  affermazioni  contenute nelle
 premesse della stessa delibera del CIPE in ordine alla necessita'  di
 formulare   soluzioni   differenziate   secondo  le  diverse  realta'
 regionali. In particolare, la Provincia rileva  un  contrasto  tra  i
 contenuti  del  programma  nazionale  approvato dal CIPE e quelli del
 regolamento CEE n.  2079/92  sia  con  riferimento  all'ingrandimento
 della   superficie   delle   aziende  cedute  (punto  4.7),  sia  con
 riferimento al carattere alternativo e non  concorrente  degli  aiuti
 concessi (punti 5.1).
    La ricorrente insiste, pertanto, nelle conclusioni gia' formulate.
    4.  - Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato
 una memoria per illustrare i motivi  dell'asserita  infondatezza  del
 ricorso.
    Il  resistente  controdeduce  che,  ai  fini  dell'attuazione  dei
 regolamenti CEE n. 2078 e n. 2080, ogni Regione e Provincia  autonoma
 avrebbe  esercitato  pienamente  la  propria  competenza  in  materia
 agricola, definendo nella piu'  assoluta  autonomia  i  programmi  di
 attuazione,  i  criteri  di  scelta  dei  beneficiari,  l'entita' dei
 contributi da erogare.
    Inoltre,  anche  l'attuazione  del  regolamento  CEE  n. 2079, pur
 predisposta nella forma di un programma nazionale  -  trattandosi  di
 materia  (politica  del  lavoro)  sottratta alla specifica competenza
 regionale e provinciale -, sarebbe avvenuta, dopo il parere  positivo
 espresso  dalla  Conferenza  Stato-Regioni  il  2  agosto  1994,  nel
 rispetto delle  competenze  della  Provincia  autonoma,  cui  risulta
 affidata  l'adozione dei provvedimenti necessari per l'individuazione
 dei beneficiari. In questo quadro,  il  ruolo  dell'E.I.M.A.  sarebbe
 quello  di  semplice  "sportello  erogatore",  senza alcuna ingerenza
 nelle fasi di programmazione ed attuazione degli interventi che possa
 ritenersi lesiva delle attribuzioni provinciali.
    La centralizzazione delle funzioni di erogazione degli  interventi
 risponderebbe,  d'altro  canto,  - a giudizio del resistente - ad una
 inderogabile esigenza  unitaria  correlata  alla  responsabilita'  di
 rendicontazione  e verifica che grava sullo Stato nei confronti degli
 organi comunitari e, segnatamente,  del  Fondo  europeo  agricolo  di
 orientamento e garanzia (FEAOG), per gli aiuti afferenti alla sezione
 Garanzia, nel cui ambito si inquadrano gli interventi in questione.
    5. - Nel corso dell'udienza pubblica la difesa della ricorrente ha
 ribadito  che la Provincia autonoma di Trento ha gia' provveduto, con
 proprie  deliberazioni,  alla  diretta  attuazione  degli  interventi
 previsti  dai  regolamenti CEE n. 2078 e n. 2080, dando altresi' atto
 che il Ministero delle risorse agricole, alimentari  e  forestali  ha
 disposto  il  rimborso  alla  Provincia stessa da parte dell'A.I.M.A.
 delle somme relative agli aiuti erogati.
                        Considerato in diritto
    1. - La Provincia autonoma di Trento impugna, in  via  principale,
 l'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621 (convertito, senza
 modificazioni,  nella  legge  17  dicembre  1994,  n.  737),  recante
 "Attuazione di regolamenti comunitari  relativi  alla  riforma  della
 politica  agricola  comune", che ha stabilito l'assegnazione all'Ente
 per gli interventi nel mercato agricolo -  E.I.M.A.  della  somma  di
 lire  100 miliardi da destinare all'attuazione dei regolamenti CEE n.
 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con  le
 esigenze  di  protezione  dell'ambiente  e  con  la cura dello spazio
 naturale; n. 2079/92, che istituisce un regime comunitario  di  aiuti
 al  prepensionamento in agricoltura; e n. 2080/92, concernente un re-
 gime comunitario di aiuti alle misure forestali (art.  1,  comma  1).
 Nello  stesso  decreto-legge  si  e' stabilito anche che all'E.I.M.A.
 risulta affidato il compito di erogare gli aiuti ai  beneficiari,  la
 cui individuazione spetta alle Regioni ed alle Province autonome "nel
 quadro  dei  programmi  regionali o provinciali adottati ai sensi dei
 regolamenti n. 2078/92 e n. 2080/92, nonche'  in  base  al  programma
 nazionale approvato dal CIPE in data 11 ottobre 1994 per l'attuazione
 del regolamento n. 2079/92" (art. 1, comma 2).
    Ad  avviso  della  ricorrente  tali  norme  -  sia per il fatto di
 assegnare  lo  stanziamento   in   questione   all'E.I.M.A.   e   non
 direttamente  alla Provincia autonoma, sia per il fatto di prevedere,
 ai fini dell'attuazione del regolamento CEE n. 2079/92, l'impiego  di
 un  programma  nazionale  e non provinciale - verrebbero a violare le
 competenze della Provincia autonoma di Trento in tema di  agricoltura
 (artt.  8,  n.  21, e 16 dello statuto speciale), nonche' le norme di
 attuazione in tema di esecuzione dei regolamenti comunitari  (art.  6
 del  d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526) e di rapporti finanziari tra lo
 Stato e la stessa Provincia (art. 5 della legge 30 novembre 1989,  n.
 386, e art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266).
    2.  - Dagli atti prodotti in giudizio e dalle stesse dichiarazioni
 rese in  udienza  dal  difensore  della  ricorrente  risulta  che  la
 Provincia  autonoma  di  Trento non ha piu' interesse ad ottenere una
 pronuncia riferita  alla  parte  del  decreto  impugnato  concernente
 l'attuazione  dei  regolamenti CEE n. 2078 e n. 2080 del 1992, avendo
 la stessa Provincia gia' provveduto ad erogare direttamente gli aiuti
 disposti  da  tali  regolamenti.  L'interesse  permane,  invece,  con
 riferimento alla parte del decreto-legge concernente l'attuazione del
 regolamento   CEE   n.   2079/92,  in  tema  di  prepensionamento  in
 agricoltura,  cui  viene,  pertanto,  limitato  l'esame  dei   motivi
 prospettati nel ricorso.
    3. - Nei limiti in cui la controversia tuttora permane, il ricorso
 non e' fondato.
    La  prima censura che viene sollevata concerne il fatto che l'art.
 1, comma 1, del decreto-legge n. 621 del 1994 ha assegnato  la  somma
 destinata  ad  assicurare l'avvio dell'attuazione dei regolamenti CEE
 di cui e' causa all'E.I.M.A. (oggi A.I.M.A.)  e  non,  per  la  quota
 spettante,  direttamente alla Provincia di Trento, cosi' come avrebbe
 comportato il rispetto della competenza esclusiva provinciale in tema
 di agricoltura nonche' delle norme  di  coordinamento  finanziario  e
 normativo  espresse  nell'art.  5  della  legge  n.  386  del  1989 e
 nell'art. 4 del d.lgs. n. 266 del  1992,  dove,  in  particolare,  si
 prevede   l'assegnazione   diretta   alle   Province   autonome   dei
 finanziamenti statali destinati alle Regioni nonche' il  divieto  per
 le  amministrazioni  statali  e  gli  enti  dipendenti dallo Stato di
 disporre  spese  e  di  concedere,  direttamente  o   indirettamente,
 finanziamenti  o contributi per attivita' da svolgere nell'ambito del
 territorio provinciale.
    Secondo la ricorrente,  ai  fini  del  rispetto  della  disciplina
 ricordata,  non sarebbe, d'altro canto, sufficiente il fatto che alla
 Provincia venga riconosciuto il compito di individuare i  beneficiari
 degli   aiuti,   predisponendo   anche   i   criteri   per   la  loro
 individuazione,  mentre   spetta   all'E.I.M.A.   la   competenza   a
 contabilizzare  il  contributo  concesso dallo Stato e ad erogare gli
 aiuti secondo le indicazioni della stessa Provincia.
    Tale censura non puo' essere condivisa, dal momento che non  tiene
 conto  adeguato  del  fatto che la disposizione impugnata, investendo
 l'attuazione di regolamenti comunitari relativi  alla  riforma  della
 politica  agricola comune, puo' ritenersi idonea, in quanto correlata
 al rispetto di un obbligo di carattere internazionale  derivante  dal
 Trattato  CEE,  ad  apportare limitazioni alla sfera delle competenze
 regionali e provinciali anche di natura esclusiva, nei limiti in  cui
 la stessa disposizione risulti direttamente attuativa della normativa
 comunitaria  e  necessaria al perseguimento della finalita' attuativa
 (v. sentenze n. 349 del 1991; n. 632 del  1988).  Il  limite  per  le
 competenze  provinciali  derivante  dalla imputazione "centralizzata"
 dello stanziamento disposto dallo Stato  nel  bilancio  dell'E.I.M.A.
 puo',  infatti,  trovare - come rileva la difesa dello Stato - la sua
 giustificazione contabile proprio  nella  tipologia  degli  aiuti  da
 erogare,  cioe'  nel fatto che tali aiuti, riferiti ad interventi sul
 mercato agricolo, risultano  imputati,  per  la  quota  di  spettanza
 comunitaria,  al  Fondo  europeo  agricolo di orientamento e garanzia
 (FEAOG), e, in particolare, alla sezione Garanzia di  tale  fondo.  A
 questo  proposito  va  ricordato  che  il  regolamento CEE n. 729/70,
 relativo al finanziamento della politica agricola comune, ha affidato
 (art. 4) agli Stati membri il compito di designare "i servizi  e  gli
 organismi"  abilitati  a  pagare le spese conseguenti agli interventi
 sui mercati agricoli di competenza della sezione Garanzia del  Fondo;
 e  che  l'Italia,  in attuazione di tale regolamento, ha provveduto a
 designare  l'A.I.M.A.  come  organismo  abilitato  ai  pagamenti   in
 questione (v. art. 2, lettera b), del d.P.R. 16 aprile 1971, n. 321).
    Il  riferimento  all'E.I.M.A.  (oggi  A.I.M.A.) dello stanziamento
 disposto dalla norma impugnata deriva, dunque, dall'adempimento di un
 obbligo di natura contabile assunto in  sede  comunitaria,  anche  al
 fine  della  semplificazione delle procedure e dei controlli connessi
 ai rapporti con il FEAOG, senza che questo abbia di contro comportato
 un'incidenza sostanziale nel potere  di  erogazione  degli  aiuti  da
 parte   della   Provincia,  cui  spetta  pur  sempre  il  compito  di
 individuare e di indicare  vincolativamente  all'A.I.M.A.  i  singoli
 beneficiari.
    4.  - Infondata si presenta anche la seconda censura, correlata al
 fatto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n.  621
 del  1994,  l'erogazione  degli  aiuti  previsti  dal  regolamento n.
 2079/92, in tema di prepensionamento in agricoltura, sia disposta non
 in base ad un programma provinciale,  bensi'  in  base  al  programma
 nazionale approvato dal CIPE in data 11 ottobre 1994.
    In  proposito  basti  solo  rilevare  che  il  regolamento  CEE n.
 2079/92, all'art. 4, riferisce il regime di aiuti al prepensionamento
 in  agricoltura   all'"intero   territorio"   degli   Stati   membri,
 individuando  lo  strumento  attuativo  in  programmi  pluriennali "a
 livello nazionale o regionale". Lo  Stato,  dal  suo  canto,  con  la
 deliberazione  del  CIPE  dell'11  ottobre 1994 - adottata dopo avere
 acquisito il parere favorevole della Conferenza  Stato-Regioni  -  ha
 correlato   la   scelta   del  programma  nazionale  all'esigenza  di
 individuare una cornice unitaria per  interventi  che,  in  relazione
 alla  loro  particolare  natura,  sono  destinati a incidere non solo
 sulla materia agraria, ma anche  sulla  politica  dell'occupazione  e
 della  previdenza,  toccando  interessi  che investono anche la sfera
 delle competenze statali. La previsione di  un  programma  nazionale,
 anziche'   provinciale,  nel  settore  in  esame  non  puo',  dunque,
 costituire motivo sufficiente a invalidare la disciplina adottata dal
 decreto-legge  n.  621  del  1994  in   ordine   all'attuazione   del
 regolamento  CEE n. 2079/92: e questo tanto piu' ove si consideri che
 il programma nazionale, pur riducendo la sfera di  azione  consentita
 alle  Regioni  ed alle Province autonome, non esclude la possibilita'
 di interventi ulteriori, anche in forma programmatica,  da  parte  di
 tali enti.
    5.  -  La  censura ora richiamata trova svolgimento, nella memoria
 presentata dalla ricorrente, in relazione a due  profili  particolari
 del programma approvato dal CIPE l'11 ottobre 1994.
    Il  primo profilo concerne il punto 4.7 di tale programma, dove si
 determinano le misure  per  l'ingrandimento  minimo  "in  termini  di
 superficie"   dell'azienda  del  rilevatario  (ingrandimento  che  il
 programma ritiene  sempre  necessario,  anche  per  la  cessione  tra
 genitore e figlio).
    Ad  avviso della ricorrente tale previsione verrebbe a contrastare
 con l'art. 6, n. 3, del regolamento n. 2079/92, che consentirebbe  la
 possibilita'   di   aumentare   la  "dimensione"  dell'azienda  anche
 prescindendo dall'aumento  della  superficie,  ma  facendo  esclusivo
 riferimento  o  alla  capacita'  professionale  del rilevatario, o al
 reddito o al volume di lavoro.
    Tale interpretazione non puo' essere condivisa.
    La corretta lettura della norma regolamentare  richiamata  induce,
 infatti,  a  rilevare  come, nel contesto della norma, il richiamo al
 parametro  della  superficie  non  si  presenti  alternativo,  bensi'
 concorrente  con  gli  altri  parametri indicati ai fini dell'aumento
 della dimensione dell'azienda e della relativa efficienza  economica:
 tant'e'   che   lo  stesso  regolamento,  all'art.  2,  definisce  il
 "rilevatario agricolo" come la "persona che subentra al cedente  come
 capo  azienda,  ampliando  la  superficie  dell'azienda stessa oppure
 l'imprenditore che rileva la totalita' o una parte dei  terreni  resi
 disponibili dal cedente, al fine di ampliare la propria azienda".
    Con  il  secondo  profilo la ricorrente contesta, il punto 5.1 del
 programma, dove si impone ai beneficiari  la  scelta  tra  il  premio
 unico  per  la cessazione dell'attivita' e l'indennita' annua, mentre
 il regolamento n. 2079/92, all'art. 3, n. 2, consente la possibilita'
 di combinare tra loro i due istituti.
    Anche tale censura  si  prospetta  infondata,  una  volta  che  si
 consideri  che l'art. 3 del regolamento n. 2079/92 elenca in generale
 i vari tipi di aiuti concessi ai cedenti ed ai  lavoratori,  prevede-
 ndo,  da  un  lato,  la  possibilita'  di  una  loro combinazione, ma
 lasciando comunque liberi, dall'altro, gli Stati membri di  stabilire
 se  combinare  e  come combinare le diverse formule. Ne' la questione
 prospettata puo' trovare fondamento  negli  inconvenienti  di  fatto,
 connessi  all'applicazione  del programma nazionale, che la Provincia
 autonoma di Trento ha voluto richiamare  nella  stessa  memoria,  con
 riferimento   alla   particolare  situazione  delle  aziende  agrarie
 presenti nel proprio territorio, dal momento che  tali  inconvenienti
 non  possono  assumere  rilievo  ai fini del giudizio di legittimita'
 costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621 (Attuazione di
 regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica  agricola
 comune),  convertito,  senza  modificazioni,  dalla legge 17 dicembre
 1994, n. 737, questione sollevata dalla Provincia autonoma di  Trento
 con  il  ricorso  di  cui  in epigrafe, con riferimento agli artt. 8,
 numero 21, e 16 dello statuto speciale  ed  alle  relative  norme  di
 attuazione,  nonche'  all'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526,
 all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, ed all'art.
 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
                       Il Presidente: CAIANIELLO
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C1381