N. 464 ORDINANZA 19 - 26 ottobre 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Commercio  -  Documenti  di  accompagnamento  dei  beni  viaggianti -
 Ricevute fiscali - Annotazioni - Omissione nell'apposito registro  di
 carico  e scarico degli stampati - Trattamento sanzionatorio penale -
 Discrezionalita' legislativa - Carattere strumentale della  correlata
 incriminazione  rispetto  ai doveri di annotazione - Ragionevolezza -
 Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 3, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.45 del 2-11-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 Giudici:  avv.  Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
    dott. Renato GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco
    GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare
    RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  3,  comma  2,
 della  legge  7  agosto  1982, n. 516 (Norme per la repressione della
 evasione in materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto  e
 per  agevolare  la  definizione delle pendenze in materia tributaria)
 promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1994 dal  G.I.P.  presso
 il  Tribunale di Mondovi' nei procedimenti penali riuniti a carico di
 Araldo Pierluigi ed altro iscritta al n. 94  del  registro  ordinanze
 1995  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,
 prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che - in un procedimento penale nel  quale  gli  imputati
 erano  chiamati a vario titolo a rispondere del reato di cui all'art.
 3, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 516, per avere omesso
 di  annotare,  nell'apposito  registro  stampati,  talune  bolle   di
 accompagnamento,  il  G.I.P.  del Tribunale di Mondovi' ha sollevato,
 con ordinanza del 14 dicembre 1994,  questione  di  legittimita',  in
 riferimento  all'art.  3  Costituzione, della norma contravvenzionale
 suddetta, che appunto punisce con l'arresto fino a  sei  mesi  o  con
 l'ammenda  fino  a  lire  2 milioni "chi stampa, fornisce, acquista o
 detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento
 dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali  senza  provvedere  alle
 prescritte  annotazioni" nel registro di cui al D.M. 29 novembre 1978
 attuativo del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627;
      che,  secondo  l'autorita'  remittente,  la   norma   denunciata
 sarebbe,  infatti,  priva  di  ragionevolezza  in  quanto "continua a
 punire, forse per dimenticanza del legislatore,  chi",  con  l'omessa
 annotazione  nel  registro  di carico e scarico degli stampati per la
 compilazione dei documenti di accompagnamento delle merci, "si  rende
 responsabile  di  un  minus  mentre non piu' punibile e' ora" - a suo
 avviso - "chi commette indubbiamente un  maius"  e  cioe'  omette  la
 tenuta  stessa  di  quel registro, per essere tale omissione non piu'
 incriminabile per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 della
 legge 15 maggio 1991, n. 154 all'art. 1,  sesto  comma,  della  legge
 1982 n. 516, in parte qua;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, per eccepire la manifesta infondatezza della impugnativa;
   Considerato  che   la   disposizione   denunciata   -   la   quale,
 contrariamente  a  quanto  ipotizzato  dal  giudice  a  quo, e' stata
 volutamente mantenuta in vigore dal legislatore del 1991  (che,  dopo
 averne  inizialmente  previsto l'abrogazione con l'art. 4 del d.l. n.
 83, ha ritenuto poi "opportuno sopprimere  la  norma  abrogativa"  in
 sede  di  conversione;  v.  Atti  Camera, Comm. VI, 16 aprile 1991) -
 esprime, tuttora quindi, una consapevole opzione, riconducibile  alla
 sfera  della  discrezionalita'  legislativa in tema di individuazione
 delle condotte incriminabili;
      che   d'altra   parte   -   anche   seguendo  la  prospettazione
 dell'ordinanza di rimessione quanto  alla  premessa  dell'intervenuta
 depenalizzazione della contravvenzione sub art. 1, sesto comma, legge
 1982, n. 516 - non per questo ne consegue, ed anzi e' all'evidenza da
 escludere,   alcun   profilo  di  irragionevolezza  della  perdurante
 incriminazione della condotta omissiva delle suddette annotazioni;
      che, invero, l'ovvia considerazione, sul piano fattuale, che non
 si possa procedere alle annotazioni sul registro  se  quel  documento
 previamente non si istituisca non comporta, di per se', la necessita'
 -  in  assoluto  -  di  ritenere la maggiore gravita' di quest'ultima
 omissione (non dovendonsi confondere l'antecedenza cronologica con la
 continenza logica), ma solo  fa  emergere  il  carattere  strumentale
 della  correlativa  incriminazione  rispetto ai doveri di annotazione
 (degli stampati delle bolle di accompagnamento), la cui  inosservanza
 e'   appunto  sanzionata  dalla  norma  impugnata  per  agevolare  il
 controllo sulle merci viaggianti, a sua volta finalizzato allo "scopo
 di assicurare l'applicazione dell'IVA"  sui  beni  medesimi  (art.  7
 della legge 1976, n. 249);
      che,  pertanto  il  legislatore  -  in questa ed in ogni analoga
 sequenza di condotte in rapporto di  strumentalita'  rispetto  ad  un
 comportamento  finale  adempitivo  dell'interesse  tutelato - come e'
 libero, nelle sue scelte di  politica  criminale,  di  anticipare  la
 sanzione  al  livello della condotta antecedente (configurando tipici
 reati di pericolo) cosi' resta del pari  libero  di  posticipare  (ab
 initio  o  in  prosieguo)  la  linea  di  difesa incriminando solo il
 comportamento successivo nel quale individui - in quel momento  -  la
 manifestazione di un disvalore penalmente rilevante;
      che, conclusivamente, nella specie si appalesa non irragionevole
 (inserendosi    coerentemente   nel   quadro   delle   finalita'   di
 "semplificazione delle violazioni formali" perseguite dalla legge del
 1991) la scelta del legislatore di  concentrare  l'intervento  penale
 sulla   omessa   annotazione,  relegando  nel  limbo  del  penalmente
 irrilevante l'omessa predisposizione dell'apposito registro nel tempo
 anteriore all'acquisto e detenzione degli stampati;
      che la questione sollevata e' quindi manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 7 agosto 1982,
 n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte
 sui  redditi  e  sul  valore  aggiunto e per agevolare la definizione
 delle pendenze in  materia  tributaria),  sollevata,  in  riferimento
 all'art.  3 della Costituzione, dal G.I.P. del Tribunale di Mondovi',
 con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
                       Il Presidente: CAIANIELLO
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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