N. 776 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 luglio 1995
N. 776 Ordinanza emessa il 17 luglio 1995 dal pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Rossi Silvano Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi produttivi esistenti con recapito in pubblica fognatura dotata di depuratore - Superamento dei limiti di accettabilita' previsti da regolamenti dei comuni e dei consorzi che gestiscono il pubblico servizio - Lamentata depenalizzazione - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Omesso adeguamento con le norme CEE, in particolare con la direttiva n. 271/1991 - Carenza dei presupposti di necessita' ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Violazione del principio di tassativita' della norma penale. (D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172). (Cost., artt. 3, 10, 11, 25 e 77).(GU n.48 del 22-11-1995 )
IL PRETORE Letti gli atti, osserva quanto segue: 1. - L'imputato viene chiamato a rispondere del reato di violazione dei limiti di accettabilita' degli scarichi (quanto ai parametri cadmio e tensioattivi), quale titolare di uno scarico produttivo con recapito in pubblica fognatura. 2. - Secondo quanto emerge dagli atti trattasi: a) di scarico preesistente l'entrata in vigore della legge n. 319/1976 (v. verbale di prelievo, da cui risulta che l'attivita' produttiva inizio' nel 1974); b) di pubblica fognatura provvista di depuratore terminale funzionante, per la quale l'ente gestore del servizio ha imposto, tanto per gli scarichi produttivi nuovi come per quelli esistenti, specifici limiti di accettabilita', in alcuni casi corrispondenti a quelli della tabella C ed in altri casi piu' favorevoli (v. regolamento fognario del comune di Vicenza, art. 37, secondo comma, e tabella 1, dalla quale risulta che per il cadmio viene imposto il limite 0.02, corrispondente a quello delle tabelle A e C, mentre per i tensioattivi viene di norma imposto il limite 4, corrispondente a quello della tabella C). I limiti imposti dall'ente gestore della fognatura per i parametri di cui e' processo risultano, sulla base del certificato di analisi in atti, violati. Ed il richiamo alla tabella C, contenuto nell'imputazione, va riferito, essendovi depuratore terminale funzionante (v. sulla questione il successivo punto 4B), ai limiti (peraltro nel caso in esame conformi a quelli della tabella C) di cui alla tabella 1 del citato regolamento di fognatura. 3. - Deve a questo punto essere ricostruita la disciplina dei limiti di accettabilita' e delle relative sanzioni vigente per questo tipo di scarichi anche in seguito alla conversione, con legge 17 maggio 1995, n. 172, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79. 4. - La recente modifica legislativa (d.-l. n. 79/1995, convertito con legge n. 172/1995) non ha alterato la preesistente disciplina amministrativa dei limiti di accettabilita' per gli scarichi produttivi esistenti in fognatura. Disciplina che emerge dall'art. 13 della legge n. 319/1976, e che puo' essere riassunta nei seguenti termini: 4A) gli scarichi produttivi esistenti in fognatura, prima dell'attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, devono rispettare la tabella C; 4B) gli stessi scarichi, dopo l'attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione (e' il caso dello scarico di cui e' processo), devono soltanto adeguarsi ai limiti di accettabilita', alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio: limiti, norme e prescrizioni che - tenuto conto delle caratteristiche del depuratore finale - possono essere conformi a quelli della tabella C ovvero diversi ed anche meno restrittivi. Nel caso in questione, i limiti da rispettare sono quelli di cui alla tabella 1 del regolamento di fognatura sopra citato al punto 2. 5. - E' stata invece modificata la disciplina amministrativa dei limiti di accettabilita' per gli scarichi produttivi nuovi in fognatura. Disciplina che in passato prevedeva sempre e comunque il rispetto della tabella C (vecchio testo dell'art. 12 della legge) e che oggi invece e' stata sostanzialmente equiparata a quella degli scarichi produttivi esistenti in fognatura (art. 1 d.-l. n. 79/1995). 6. - Quanto alle sanzioni, il nuovo testo dei commi terzo e quarto dell'art. 21 della legge n. 319/1976 (come modificati dall'art. 3 del d.-l. n. 79/1995) prevede, per il superamento dei limiti tabellari sopra indicati (con una sola inspiegabile eccezione della quale si dira' subito): a) la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno se il parametro superato e' privo di natura tossica, persistente o bioaccumulabile; b) la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o dell'arresto da due mesi a due anni per il superamento di limiti di accettabilita' riguardanti parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile (i diciassette parametri indicati nella delibera interministeriale del 31 dicembre 1980); c) in ogni caso di condanna, la sanzione accessoria dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. 7. - Come si e' accennato, vi e' una sola ipotesi nella quale - del tutto inspiegabilmente - il superamento dei limiti di accettabilita' da parte di uno scarico produttivo sembra, per effetto della nuova normativa, privo di qualsiasi sanzione. Si tratta esattamente della fattispecie per la quale oggi si procede: la violazione, da parte di uno scarico produttivo esistente in pubblica fognatura, dei limiti di accettabilita' stabiliti, dopo l'attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio ai sensi dell'art. 13, primo comma, n. 2, lettera b) della legge n. 319/1976 (non modificato dal d.-l. n. 79/1995). La situazione anzidetta non viene in alcun modo contemplata dal nuovo testo dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 (quale sostituito dall'art. 3 d.-l. n. 79/1995, convertito con legge n. 172/1995), che prevede le sanzioni per le violazioni dei limiti di accettabilita' da parte degli scarichi produttivi. Tale norma infatti fa riferimento: a) al superamento dei limiti di accettabilita' "delle tabelle allegate" alla legge n. 319/1976 (le quali, per gli scarichi in fognatura, sono direttamente vincolanti solo prima dell'attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione); b) al superamento, per gli scarichi produttivi (nuovi) in fognatura, dei limiti "fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'art. 12". Nessun cenno, invece, ai limiti fissati, per gli scarichi produttivi esistenti in fognatura, dopo l'attivazione dell'impianto di depurazione, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 319/1976. 8. - Per il principio di tassativita' dei reati e delle pene, non e' possibile l'estensione analogica all'ipotesi di cui e' processo della fattispecie incriminatrice. Ma sono evidenti l'irrazionalita' - e la conseguente incostituzionalita' ex art. 3 della Costituzione - del trattamento irragionevolmente diseguale di situazioni del tutto analoghe. E' appena il caso di ricordare che il principio di eguaglianza consente al legislatore di emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse solo a condizione che tali norme rispondano all'esigenza che la disparita' di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione (v. per tutte la sentenza n. 7/1963 della Corte costituzionale). 9. - L'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 (quale sostituito dall'art. 3 del d.-l. n. 79/1995, convertito con legge n. 172/1995) contrastata poi, ad avviso del pretore, con gli artt. 10 e 11 della Costituzione, sotto il profilo della sua palese contrarieta' con norme dell'Unione europea. Risulta in particolare violato l'art. 11 della direttiva n. 91/271/Cee (ripetutamente richiamata nel testo del d.-l. n. 79/1995), che impone la sottoposizione di tutti gli scarichi produttivi in fognatura (indipendentemente dalla data della loro attivazione) a regolamentazioni e/o autorizzazioni specifiche. 10. - L'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 (quale sostituito dall'art. 3 del d.-l. n. 79/1995, convertito con legge n. 172/1995) contrasta infine con l'art. 77 della Costituzione, in quanto nel preambolo del decreto-legge manca qualsiasi riferimento alle ragioni di necessita' ed urgenza che consiglierebbero di depenalizzare il superamento dei limiti di accettabilita' da parte degli scarichi produttivi esistenti in fognatura. Ne' tali ragioni del resto sussistevano, essendo probabile, come si dira' in seguito, che la depenalizzazione sia il frutto di una svista di Governo e Parlamento. E' appena il caso di ricordare, in proposito che: l'art. 15 della legge n. 400/1988 impone l'esposizione nel preambolo delle ragioni di necessita' ed urgenza; la Corte costituzionale ha recentemente ammesso la propria possibilita' di valutare la sussistenza di tali requisiti anche dopo l'approvazione della legge di conversione (Corte costituzionale n. 29/1995). 11. - Quanto alla rilevanza della questione prospettata, va osservato quanto segue: a) in applicazione delle norme oggetto del giudizio di costituzionalita' dovrebbe essere pronunciata sentenza di assoluzione perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato; b) qualora invece la questione di costituzionalita' venisse accolta, dovrebbe procedersi a dibattimento; c) il presente giudizio non puo' pertanto essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. Del resto nel caso in questione non si pone un problema di buona fede del cittadino il quale agisca sulla base di una (incostituzionale) normativa di favore (problema che peraltro - anche ove esistente - non escluderebbe la rilevanza, quanto meno in relazione alla formula del dispositivo: v. in proposito per esempio Corte costituzionale n. 379/1989). Infatti all'epoca del fatto, la norma di favore oggetto della presente ordinanzna non esisteva. Ed in caso di sua dichiarazione di incostituzionalita' si avrebbe una situazione analoga a quella che si presenta in caso di mancata conversione di un decreto-legge (v. in proposito Corte costituzionale n. 51/1985). 12. - L'ammissibilita' della questione potrebbe essere messsa in dubbio in quanto la disposizione denunciata contiene una norma penale di favore. E' agevole replicare, in primo luogo, che l'inammissbilita' puo' essere esclusa attraverso il richiamo ad una nota giurisprudenza della Corte costituzionale. Il riferimento e' alla sentenza 3 giugno 1983, n. 148: una decisione importante per il suo contenuto, e davvero ammirevole per la limpidezza degli argomenti e la sobrieta' dell'esposizione. In quella sentenza la Corte, sforzandosi di superare precedenti oscillazioni interpretative, nego' risolutamente che le questioni di costituzionalita' riguardanti norme penali di favore siano sempre inammissibili: sostenere questo - affermo' allora la Corte - significherebbe creare "zone franche" sottratte al controllo di costituzionalita'. Al contrario, la rilevanza del sindacato costituzionale sulle norme penali di favore sussiste - sostennero allora i giudici costituzionali - quanto meno sotto i seguenti profili: formula di proscioglimento da adottare da parte del giudice; possibilita' della Corte di incidere sull'interpretazione delle norme denunciate anche attraverso sentenze cd. "interpretative" (di rigetto o di accoglimento). Inoltre, in questo caso, l'incostituzionalita' e' rinvenibile in una norma che abroga (parte di) un reato previsto dalla legislazione precedente. Pertanto una sentenza di accoglimento non avrebbe l'effetto di creare nuovi illeciti penali (v. Corte costituzionale, ord. n. 377/1992 e Corte costituzionale, ord. n. 146/1993, le quali escludono in radice tale possibilita'), ma solo quello di ripristinare reati previsti da una norma previgente irrazionalmente abrogata o derogata. La Corte ha gia' avuto modo di dichiarare incostituzionali norme di questa natura: ad esempio le disposizioni regionali che escludevano l'obbligo penalmente sanzionato di autorizzazione preventiva espressa per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi (Corte costituzionale n. 370/1989, Corte costituzionale, 31 gennaio 1990 n. 43 e numerosissime altre, con riferimento alle varie discipline regionali). 13. - L'ammissibilita' o la rilevanza della questione potrebbero essere parzialmente messe in dubbio in quanto la Corte costituzionale, in alcune sue decisioni, ha affermato l'inammissibilita', per difetto di rilevanza, di questioni che evidenziavano il contrasto di una norma interna con una direttiva comunitaria immediatamente applicabile, essendo il giudice tenuto a non applicare una norma nazionale contrastante con una norma comunitaria (v. per tutte Corte costituzionale n. 168/1991): ed uno dei profili di incostituzionalita' sopra denunziati muove proprio dal rilevato contrasto con una direttiva comunitaria. Peraltro, nel caso in esame, il giudice nazionale non potrebbe applicare senz'altro la norma comunitaria derogata (illegittimamente) in senso permissivo dalla norma interna (v. Corte di giustizia 26 febbraio 1986, Marshall, in causa 152/84 e Corte di giustizia 8 ottobre 1987, Kolpinghuis, in causa n. 80/86, le quali escludono la possibilita' di aggravare la posizione del cittadino per effetto dell'applicazione diretta di una norma comunitaria). Se pertanto anche il vaglio di costituzionalita' dovesse ritenersi precluso, non si comprende come, in ipotesi di questo genere, sarebbe possibile realizzare l'esigenza - saldamente "ancorata al valore costituzionale comportante la chiarezza normativa e la certezza nell'applicazione del diritto da parte di tutti i sottoposti alla legge" - "di depurare l'ordinamento nazionale da norme incompatibili con quelle comunitarie" (Corte costituzionale n. 384/1994 e Corte costituzionale n. 94/1995). Le piu' recenti decisioni della Corte chiariscono del resto come l'inammissibilita' non ricorra tutte le volte in cui la norma denunziata non avrebbe potuto essere oggetto di disapplicazione giudiziale (Corte costituzionale n. 384/1994 e Corte costituzionale n. 94/1995). Orbene, il requisito dell'impossibilita' di disapplicazione giudiziale delle norme denunziate sussiste anche per la questione in esame, giacche' la disapplicazione giudiziale delle norme denunziate, con la contestuale applicazione delle difformi norme comunitarie, avrebbe l'effetto di aggravare la posizione del cittadino, anche sul piano penale (v. le sopra citate sentenze della Corte di giustizia). 14. - Con la presente ordinanza si richiede pertanto una sentenza di accoglimento relativa alla norma che depenalizza il superamento dei limiti di accettabilita' da parte degli scarichi produttivi esistenti con recapito in pubblica fognatura dotata di depuratore terminale funzionante. Resta da chiedersi in che termini e con quale ampiezza una eventuale sentenza di questo genere potrebbe investire l'art. 3 del d.-l. n. 79/1995, convertito con legge n. 172/1995. Ritiene il pretore che, per eliminare la norma incostituzionale, non sia necessario travolgere interamente il citato art. 3. Sarebbe invece sufficiente, attraverso una sentenza additiva, inserire, nel nuovo testo dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, dopo le parole "dell'art. 12", le parole "e del numero 2), lettera b), del primo comma dell'art. 13". Ne' in tal modo si darebbe luogo alla creazione di una nuova fattispecie penale da parte della Corte. Oltre infatti a quanto osservato al punto 12 della presente ordinanza, va rilevato che l'omissione del richiamo all'art. 13 della legge e' probabilmente frutto di un errore: con la conseguente possibilita' di un intervento correttivo della Corte del tutto analogo a quello effettuato con la sentenza n. 185/1992, per violazione dell'art. 25 della Costituzione. Anche questo parametro viene pertanto in considerazione nella presente ordinanza. L'errore legislativo e' evidente, se si considera che il nuovo testo dell'art. 21, terzo comma, fa riferimento alla violazione dei limiti per (tutti) gli scarichi produttivi in pubbliche fognature, senza limitare il rinvio agli scarichi nuovi, ma poi richiama espressamente il solo art. 21, che prevede la fissazione dei limiti per gli impianti nuovi, e non anche l'art. 13, che prevede la fissazione dei limiti per gli impianti esistenti.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con legge 17 maggio 1995, n. 172, nei circoscritti sensi e limiti di cui in motivazione e pertanto nella parte in cui depenalizza il superamento dei limiti di accettabilita' da parte degli scarichi produttivi esistenti con recapito in pubblica fognatura dotata di impianto centralizzato di depurazione funzionante, per contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 77 e 25 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia integralmente notificata al p.m., all'imputato, ai difensori, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Vicenza, addi' 17 luglio 1995 Il pretore: Butti 95C1417