N. 776 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 luglio 1995

                                N.  776
 Ordinanza  emessa  il  17  luglio  1995  dal  pretore  di Vicenza nel
 procedimento penale a carico di Rossi Silvano
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Inquinamento  -   Scarichi   produttivi
    esistenti  con recapito in pubblica fognatura dotata di depuratore
    - Superamento dei limiti di accettabilita' previsti da regolamenti
    dei comuni e dei consorzi che gestiscono il  pubblico  servizio  -
    Lamentata depenalizzazione - Disparita' di trattamento rispetto ad
    ipotesi  analoghe  -  Omesso  adeguamento  con  le  norme  CEE, in
    particolare  con  la  direttiva  n.    271/1991  -   Carenza   dei
    presupposti   di   necessita'   ed  urgenza  per  l'emissione  del
    decreto-legge - Violazione del  principio  di  tassativita'  della
    norma penale.
 (D.-L.  17  marzo  1995, n. 79, art. 3, convertito in legge 17 maggio
    1995, n. 172).
 (Cost., artt. 3, 10, 11, 25 e 77).
(GU n.48 del 22-11-1995 )
                                IL PRETORE
   Letti gli atti, osserva quanto segue:
   1. - L'imputato viene chiamato a rispondere del reato di violazione
 dei limiti di accettabilita'  degli  scarichi  (quanto  ai  parametri
 cadmio  e tensioattivi), quale titolare di uno scarico produttivo con
 recapito in pubblica fognatura.
   2. - Secondo quanto emerge dagli atti trattasi:
     a) di scarico preesistente l'entrata in  vigore  della  legge  n.
 319/1976  (v.  verbale  di  prelievo,  da cui risulta che l'attivita'
 produttiva inizio' nel 1974);
     b)  di  pubblica  fognatura  provvista  di  depuratore  terminale
 funzionante,  per  la  quale  l'ente gestore del servizio ha imposto,
 tanto per gli scarichi produttivi nuovi come  per  quelli  esistenti,
 specifici  limiti  di accettabilita', in alcuni casi corrispondenti a
 quelli  della  tabella  C  ed  in  altri  casi  piu'  favorevoli  (v.
 regolamento fognario del comune di Vicenza, art. 37, secondo comma, e
 tabella  1,  dalla  quale  risulta che per il cadmio viene imposto il
 limite 0.02, corrispondente a quello delle tabelle A e C, mentre  per
 i  tensioattivi  viene di norma imposto il limite 4, corrispondente a
 quello della tabella C).
   I  limiti imposti dall'ente gestore della fognatura per i parametri
 di cui e' processo risultano, sulla base del certificato  di  analisi
 in   atti,   violati.  Ed  il  richiamo  alla  tabella  C,  contenuto
 nell'imputazione,  va  riferito,   essendovi   depuratore   terminale
 funzionante  (v.  sulla  questione il successivo punto 4B), ai limiti
 (peraltro nel caso in esame conformi a quelli della tabella C) di cui
 alla tabella 1 del citato regolamento di fognatura.
   3. - Deve a questo  punto  essere  ricostruita  la  disciplina  dei
 limiti di accettabilita' e delle relative sanzioni vigente per questo
 tipo  di  scarichi  anche  in  seguito alla conversione, con legge 17
 maggio 1995, n. 172, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79.
   4. - La recente modifica legislativa (d.-l. n. 79/1995,  convertito
 con  legge  n.  172/1995)  non ha alterato la preesistente disciplina
 amministrativa  dei  limiti  di  accettabilita'  per   gli   scarichi
 produttivi esistenti in fognatura. Disciplina che emerge dall'art. 13
 della  legge  n.  319/1976,  e che puo' essere riassunta nei seguenti
 termini:
     4A)  gli  scarichi  produttivi  esistenti  in  fognatura,   prima
 dell'attivazione  dell'impianto  centralizzato di depurazione, devono
 rispettare la tabella C;
     4B)  gli  stessi  scarichi,  dopo   l'attivazione   dell'impianto
 centralizzato  di  depurazione  (e'  il  caso dello scarico di cui e'
 processo), devono soltanto adeguarsi  ai  limiti  di  accettabilita',
 alle  norme  e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o
 dai consorzi che gestiscono il pubblico  servizio:  limiti,  norme  e
 prescrizioni  che - tenuto conto delle caratteristiche del depuratore
 finale - possono essere conformi a  quelli  della  tabella  C  ovvero
 diversi ed anche meno restrittivi.
   Nel  caso  in  questione, i limiti da rispettare sono quelli di cui
 alla tabella 1 del regolamento di fognatura sopra citato al punto 2.
   5. - E' stata invece modificata la  disciplina  amministrativa  dei
 limiti  di  accettabilita'  per  gli  scarichi  produttivi  nuovi  in
 fognatura.  Disciplina che in passato prevedeva sempre e comunque  il
 rispetto  della  tabella C (vecchio testo dell'art. 12 della legge) e
 che oggi invece e' stata sostanzialmente equiparata  a  quella  degli
 scarichi produttivi esistenti in fognatura (art. 1 d.-l. n. 79/1995).
   6.  - Quanto alle sanzioni, il nuovo testo dei commi terzo e quarto
 dell'art. 21 della legge n. 319/1976 (come modificati dall'art. 3 del
 d.-l. n. 79/1995) prevede, per il superamento  dei  limiti  tabellari
 sopra  indicati  (con  una sola inspiegabile eccezione della quale si
 dira' subito):
     a)  la  pena  dell'ammenda  da  lire  quindici  milioni  a   lire
 centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno se il parametro
 superato e' privo di natura tossica, persistente o bioaccumulabile;
     b)  la  pena  dell'ammenda  da  lire  venticinque  milioni a lire
 duecentocinquanta milioni o dell'arresto da due mesi a due  anni  per
 il  superamento  di limiti di accettabilita' riguardanti parametri di
 natura  tossica,  persistente  e   bioaccumulabile   (i   diciassette
 parametri  indicati  nella delibera interministeriale del 31 dicembre
 1980);
     c)  in  ogni   caso   di   condanna,   la   sanzione   accessoria
 dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
   7. - Come si e' accennato, vi e' una sola ipotesi nella quale - del
 tutto  inspiegabilmente - il superamento dei limiti di accettabilita'
 da parte di uno scarico produttivo sembra, per  effetto  della  nuova
 normativa, privo di qualsiasi sanzione.
   Si  tratta  esattamente  della  fattispecie  per  la  quale oggi si
 procede:  la violazione, da parte di uno scarico produttivo esistente
 in pubblica fognatura, dei limiti di accettabilita'  stabiliti,  dopo
 l'attivazione  dell'impianto centralizzato di depurazione, dai comuni
 o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio ai sensi dell'art.
 13, primo comma, n. 2,  lettera  b)  della  legge  n.  319/1976  (non
 modificato dal d.-l. n. 79/1995).
   La  situazione  anzidetta  non  viene in alcun modo contemplata dal
 nuovo testo dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 (quale
 sostituito dall'art. 3 d.-l. n.  79/1995,  convertito  con  legge  n.
 172/1995),  che  prevede  le sanzioni per le violazioni dei limiti di
 accettabilita' da parte degli scarichi produttivi.
   Tale norma infatti fa riferimento:
     a) al superamento dei limiti  di  accettabilita'  "delle  tabelle
 allegate"  alla  legge  n.  319/1976  (le  quali, per gli scarichi in
 fognatura, sono direttamente vincolanti solo  prima  dell'attivazione
 dell'impianto centralizzato di depurazione);
     b)  al  superamento,  per  gli  scarichi  produttivi  (nuovi)  in
 fognatura, dei limiti "fissati ai sensi del numero 2) del primo comma
 dell'art.  12".
   Nessun  cenno,  invece,  ai  limiti  fissati,  per   gli   scarichi
 produttivi  esistenti  in fognatura, dopo l'attivazione dell'impianto
 di depurazione, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 319/1976.
   8. - Per il principio di tassativita' dei reati e delle  pene,  non
 e'  possibile  l'estensione  analogica all'ipotesi di cui e' processo
 della fattispecie incriminatrice.
   Ma   sono   evidenti   l'irrazionalita'   -   e   la    conseguente
 incostituzionalita'  ex  art.  3 della Costituzione - del trattamento
 irragionevolmente diseguale di situazioni del tutto analoghe.
   E' appena il caso di ricordare  che  il  principio  di  eguaglianza
 consente  al  legislatore  di  emanare norme differenziate riguardo a
 situazioni obiettivamente diverse solo a condizione  che  tali  norme
 rispondano  all'esigenza che la disparita' di trattamento sia fondata
 su  presupposti  logici   obiettivi,   i   quali   razionalmente   ne
 giustifichino  l'adozione  (v.  per tutte la sentenza n. 7/1963 della
 Corte costituzionale).
   9. - L'art.  21,  terzo  comma,  della  legge  n.  319/1976  (quale
 sostituito  dall'art. 3 del d.-l. n. 79/1995, convertito con legge n.
 172/1995) contrastata poi, ad avviso del pretore, con gli artt. 10  e
 11 della Costituzione, sotto il profilo della sua palese contrarieta'
 con norme dell'Unione europea.
   Risulta  in  particolare  violato  l'art.  11  della  direttiva  n.
 91/271/Cee (ripetutamente richiamata nel testo del d.-l. n. 79/1995),
 che impone la sottoposizione di  tutti  gli  scarichi  produttivi  in
 fognatura  (indipendentemente  dalla  data  della loro attivazione) a
 regolamentazioni e/o autorizzazioni specifiche.
   10. - L'art. 21,  terzo  comma,  della  legge  n.  319/1976  (quale
 sostituito  dall'art. 3 del d.-l. n. 79/1995, convertito con legge n.
 172/1995) contrasta infine  con  l'art.  77  della  Costituzione,  in
 quanto  nel  preambolo  del decreto-legge manca qualsiasi riferimento
 alle  ragioni  di  necessita'  ed  urgenza  che  consiglierebbero  di
 depenalizzare  il  superamento  dei limiti di accettabilita' da parte
 degli scarichi produttivi esistenti in fognatura.  Ne'  tali  ragioni
 del  resto sussistevano, essendo probabile, come si dira' in seguito,
 che la depenalizzazione sia il frutto di  una  svista  di  Governo  e
 Parlamento.
   E' appena il caso di ricordare, in proposito che:
     l'art.  15  della  legge  n.  400/1988  impone  l'esposizione nel
 preambolo delle ragioni di necessita' ed urgenza;
     la  Corte  costituzionale  ha  recentemente  ammesso  la  propria
 possibilita'  di valutare la sussistenza di tali requisiti anche dopo
 l'approvazione della legge di conversione  (Corte  costituzionale  n.
 29/1995).
   11.  -  Quanto  alla  rilevanza  della  questione  prospettata,  va
 osservato quanto segue:
     a)  in  applicazione  delle  norme  oggetto   del   giudizio   di
 costituzionalita' dovrebbe essere pronunciata sentenza di assoluzione
 perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato;
     b)  qualora  invece  la  questione  di  costituzionalita' venisse
 accolta, dovrebbe procedersi a dibattimento;
     c)  il  presente  giudizio  non  puo'  pertanto  essere  definito
 indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
 costituzionale.
   Del resto nel caso in questione non si pone un  problema  di  buona
 fede   del   cittadino   il   quale   agisca   sulla   base   di  una
 (incostituzionale) normativa di favore (problema che peraltro - anche
 ove esistente  -  non  escluderebbe  la  rilevanza,  quanto  meno  in
 relazione  alla  formula del dispositivo: v. in proposito per esempio
 Corte costituzionale n. 379/1989). Infatti all'epoca  del  fatto,  la
 norma di favore oggetto della presente ordinanzna non esisteva. Ed in
 caso  di  sua  dichiarazione  di  incostituzionalita'  si avrebbe una
 situazione analoga a quella  che  si  presenta  in  caso  di  mancata
 conversione di un decreto-legge (v. in proposito Corte costituzionale
 n. 51/1985).
   12.  -  L'ammissibilita'  della questione potrebbe essere messsa in
 dubbio in quanto la disposizione denunciata contiene una norma penale
 di favore.
   E' agevole replicare, in primo luogo,  che  l'inammissbilita'  puo'
 essere  esclusa  attraverso  il  richiamo  ad una nota giurisprudenza
 della Corte costituzionale. Il riferimento e' alla sentenza 3  giugno
 1983,  n.  148:  una  decisione  importante  per  il suo contenuto, e
 davvero ammirevole per la limpidezza degli argomenti e  la  sobrieta'
 dell'esposizione.    In  quella  sentenza  la  Corte,  sforzandosi di
 superare precedenti oscillazioni interpretative, nego'  risolutamente
 che  le  questioni  di  costituzionalita' riguardanti norme penali di
 favore siano sempre inammissibili: sostenere questo - affermo' allora
 la  Corte  -  significherebbe  creare  "zone  franche"  sottratte  al
 controllo  di  costituzionalita'.  Al  contrario,  la  rilevanza  del
 sindacato costituzionale sulle norme  penali  di  favore  sussiste  -
 sostennero  allora  i  giudici  costituzionali  - quanto meno sotto i
 seguenti profili: formula di proscioglimento da adottare da parte del
 giudice; possibilita' della Corte  di  incidere  sull'interpretazione
 delle norme denunciate anche attraverso sentenze cd. "interpretative"
 (di rigetto o di accoglimento).
   Inoltre,  in  questo  caso, l'incostituzionalita' e' rinvenibile in
 una norma che abroga (parte di) un reato previsto dalla  legislazione
 precedente.   Pertanto  una  sentenza  di  accoglimento  non  avrebbe
 l'effetto di creare nuovi illeciti penali (v.  Corte  costituzionale,
 ord.  n.  377/1992 e Corte costituzionale, ord. n. 146/1993, le quali
 escludono  in  radice  tale  possibilita'),   ma   solo   quello   di
 ripristinare  reati  previsti da una norma previgente irrazionalmente
 abrogata o derogata.   La Corte ha  gia'  avuto  modo  di  dichiarare
 incostituzionali  norme  di questa natura: ad esempio le disposizioni
 regionali  che  escludevano  l'obbligo   penalmente   sanzionato   di
 autorizzazione  preventiva  espressa per lo stoccaggio provvisorio di
 rifiuti  tossico-nocivi  (Corte  costituzionale  n.  370/1989,  Corte
 costituzionale,  31  gennaio  1990  n.  43 e numerosissime altre, con
 riferimento alle varie discipline regionali).
   13. - L'ammissibilita' o la rilevanza  della  questione  potrebbero
 essere   parzialmente   messe   in   dubbio   in   quanto   la  Corte
 costituzionale,   in   alcune    sue    decisioni,    ha    affermato
 l'inammissibilita',  per  difetto  di  rilevanza,  di  questioni  che
 evidenziavano il contrasto di una norma  interna  con  una  direttiva
 comunitaria  immediatamente  applicabile, essendo il giudice tenuto a
 non  applicare  una  norma  nazionale  contrastante  con  una   norma
 comunitaria  (v. per tutte Corte costituzionale n. 168/1991):  ed uno
 dei profili di incostituzionalita' sopra denunziati muove proprio dal
 rilevato contrasto con una direttiva comunitaria.
   Peraltro, nel caso in esame,  il  giudice  nazionale  non  potrebbe
 applicare senz'altro la norma comunitaria derogata (illegittimamente)
 in  senso  permissivo  dalla  norma interna (v. Corte di giustizia 26
 febbraio 1986, Marshall, in causa  152/84  e  Corte  di  giustizia  8
 ottobre  1987,  Kolpinghuis, in causa n. 80/86, le quali escludono la
 possibilita' di aggravare la  posizione  del  cittadino  per  effetto
 dell'applicazione  diretta  di  una  norma  comunitaria). Se pertanto
 anche il vaglio di costituzionalita' dovesse ritenersi precluso,  non
 si  comprende  come,  in  ipotesi di questo genere, sarebbe possibile
 realizzare l'esigenza - saldamente "ancorata al valore costituzionale
 comportante la chiarezza normativa e  la  certezza  nell'applicazione
 del diritto da parte di tutti i sottoposti alla legge" - "di depurare
 l'ordinamento   nazionale   da   norme   incompatibili   con   quelle
 comunitarie" (Corte costituzionale n. 384/1994 e Corte costituzionale
 n. 94/1995).
   Le piu' recenti decisioni della Corte chiariscono  del  resto  come
 l'inammissibilita'  non  ricorra  tutte  le  volte  in  cui  la norma
 denunziata non  avrebbe  potuto  essere  oggetto  di  disapplicazione
 giudiziale  (Corte  costituzionale n. 384/1994 e Corte costituzionale
 n.   94/1995).   Orbene,   il   requisito   dell'impossibilita'    di
 disapplicazione  giudiziale delle norme denunziate sussiste anche per
 la questione in esame, giacche' la disapplicazione  giudiziale  delle
 norme  denunziate,  con  la  contestuale  applicazione delle difformi
 norme comunitarie, avrebbe l'effetto di aggravare  la  posizione  del
 cittadino, anche sul piano penale (v.  le sopra citate sentenze della
 Corte di giustizia).
   14.  -  Con la presente ordinanza si richiede pertanto una sentenza
 di accoglimento relativa alla norma che  depenalizza  il  superamento
 dei  limiti  di  accettabilita'  da  parte  degli scarichi produttivi
 esistenti con recapito in pubblica  fognatura  dotata  di  depuratore
 terminale funzionante.
   Resta  da  chiedersi  in  che  termini  e  con  quale  ampiezza una
 eventuale sentenza di questo genere potrebbe investire l'art.  3  del
 d.-l. n.  79/1995, convertito con legge n. 172/1995.
   Ritiene  il  pretore  che, per eliminare la norma incostituzionale,
 non sia necessario travolgere interamente il citato art. 3.
   Sarebbe  invece  sufficiente,  attraverso  una  sentenza  additiva,
 inserire,  nel  nuovo testo dell'art. 21, terzo comma, della legge n.
 319/1976, dopo le parole "dell'art. 12", le parole "e del numero  2),
 lettera b), del primo comma dell'art. 13".
   Ne'  in  tal  modo  si  darebbe  luogo  alla creazione di una nuova
 fattispecie penale da parte della Corte.
   Oltre infatti  a  quanto  osservato  al  punto  12  della  presente
 ordinanza, va rilevato che l'omissione del richiamo all'art. 13 della
 legge  e'  probabilmente  frutto  di  un  errore:  con la conseguente
 possibilita' di  un  intervento  correttivo  della  Corte  del  tutto
 analogo  a  quello  effettuato  con  la  sentenza  n.  185/1992,  per
 violazione dell'art.  25 della Costituzione. Anche  questo  parametro
 viene pertanto in considerazione nella presente ordinanza.
   L'errore  legislativo  e'  evidente,  se  si considera che il nuovo
 testo dell'art. 21, terzo comma, fa riferimento alla  violazione  dei
 limiti  per  (tutti)  gli scarichi produttivi in pubbliche fognature,
 senza limitare  il  rinvio  agli  scarichi  nuovi,  ma  poi  richiama
 espressamente  il  solo art. 21, che prevede la fissazione dei limiti
 per gli impianti nuovi,  e  non  anche  l'art.  13,  che  prevede  la
 fissazione dei limiti per gli impianti esistenti.
                               P. Q. M.
   Dichiara  non  manifestamente  infondata,  e rilevante nel presente
 giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del
 d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con legge 17 maggio  1995,  n.
 172, nei circoscritti sensi e limiti di cui in motivazione e pertanto
 nella   parte  in  cui  depenalizza  il  superamento  dei  limiti  di
 accettabilita' da  parte  degli  scarichi  produttivi  esistenti  con
 recapito  in  pubblica  fognatura dotata di impianto centralizzato di
 depurazione funzionante, per contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 77  e
 25 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 integralmente notificata al p.m., all'imputato, ai difensori, nonche'
 al  Presidente  del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     Vicenza, addi' 17 luglio 1995
                          Il pretore:  Butti
 95C1417