N. 471 SENTENZA 19 - 31 ottobre 1995

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione fra Stato e regione.
 
 Imposte in genere - Tasse sulle concessioni governative - Riscossione
 -  Regione  Sicilia  -  Rifiuto  da  parte del Ministro delle finanze
 dell'apertura di un conto corrente postale a  cura  dell'ufficio  del
 registro  di Roma per le tasse proprie della regione - Impregiudicata
 la competenza regionale a chiedere l'avvalimento degli uffici statali
 - Inammissibilita'.
 
 (Note del Ministero delle finanze 10 agosto 1994, n. 3/1973/1994 e 24
 novembre 1993,  n. 3/2138/1993).
 
(GU n.46 del 8-11-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 Giudici:  avv.  Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
 dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco
 GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando SANTOSUOSSO, avv.
 Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.
 Gustavo ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato
 il 14 novembre 1994, depositato in cancelleria il 17 successivo,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto a seguito delle note del Ministero
 delle finanze n.  3/2138/93 del 24 novembre 1993 e n.  3/1373/94  del
 10  agosto  1994,  concernenti  il  diniego  di  apertura di un conto
 corrente postale a cura dell'Ufficio del  Registro  di  Roma  per  la
 riscossione  delle  tasse  sulle  concessioni  governative  regionali
 istituite con la legge delle Regione Siciliana  24  agosto  1993,  n.
 24, ed iscritto al n.  42 del registro conflitti 1994;
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice  relatore
 Fernando Santosuosso;
   Uditi  gli  avvocati  Francesco  Torre  e Francesco Castaldi per la
 Regione Siciliana e l'Avvocato  dello  Stato  Oscar  Fiumara  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
 Siciliana,  in  persona  del  Presidente  pro-tempore,  ha  sollevato
 conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla
 nota  del  Ministero  delle  finanze  10 agosto 1994, n.   3/1373/94,
 pervenuta  all'assessorato  regionale  bilancio  e  finanze   il   15
 settembre  1994,  nonche'  alla  nota 24 novembre 1993, n.  3/2138/93
 Sic., aventi ad oggetto il diniego di apertura di un  conto  corrente
 postale  a  cura dell'Ufficio del Registro di Roma per la riscossione
 delle tasse sulle concessioni  governative  regionali  istituite  con
 legge regionale 24 agosto 1993, n.  24.
   Dopo  aver  premesso che la legge regionale da ultimo richiamata ha
 stabilito  che  alla  riscossione  delle  tasse   sulle   concessioni
 governative  si  proceda tramite "l'Ufficio del Registro per le tasse
 sulle concessioni governative" di Roma  (ex  art.    2  del  d.m.  12
 dicembre  1972),  la  Regione  ricorrente  rileva  che  l'assessorato
 regionale del bilancio e delle finanze ha richiesto l'istituzione, da
 parte dell'amministrazione postale, di un apposito conto corrente per
 il versamento delle tasse sulle concessioni regionali in parola.
   Il Ministero delle finanze, con nota n.    3/2138/93  Sic.  del  24
 novembre  1993,  ha  ritenuto  di  non concordare con tale richiesta,
 sostenendo che la possibilita' di avvalersi degli  uffici  periferici
 dell'amministrazione statale riguarderebbe soltanto la riscossione di
 tributi  erariali  di  spettanza  regionale,  e  non invece i tributi
 deliberati direttamente dalla Regione.
   Con successiva lettera del 22 febbraio 1994 l'assessorato regionale
 ha rilevato come l'istituto dell'avvalimento degli uffici  periferici
 dell'amministrazione   statale  (tra  i  quali  va  annoverato  anche
 l'Ufficio del Registro di Roma), previsto dall'art.  8 delle norme di
 attuazione emanate con il  d.P.R.  6  luglio  1965,  n.  1074,  operi
 indistintamente  per  l'esercizio  di  tutte le funzioni esecutive ed
 amministrative spettanti in materia alla regione ai  sensi  dell'art.
 20  dello  statuto siciliano e, quindi, senza distinzione fra tributi
 erariali di spettanza della Regione e tributi da questa  direttamente
 deliberati.
   Con successiva lettera del 10 agosto 1994 il Ministro delle finanze
 ha  definitivamente escluso la possibilita' del suddetto avvalimento,
 riportandosi alle motivazioni espresse nella precedente nota.
   In punto di diritto, la Regione rileva la violazione degli artt.
  36 e 20 dello statuto nonche' degli artt.   2 e  8  delle  norme  di
 attuazione emanate con il d.P.R. 26 luglio 1965, n.  1074.
   Sostiene inoltre la Regione ricorrente che le medesime attribuzioni
 costituzionali  sarebbero  violate anche in relazione al principio di
 ragionevolezza, in quanto il  richiamato  art.    8  delle  norme  di
 attuazione  mira,  mediante l'istituto dell'"avvalimento", ad evitare
 l'antieconomicita' di un doppio sistema di riscossione  dei  tributi,
 consentendo      l'avvalimento      degli      uffici      periferici
 dell'amministrazione   finanziaria   dello    Stato    ed    evitando
 l'istituzione di una nuova struttura amministrativa propria.
   In via subordinata, la Regione ricorrente rileva il contrasto delle
 note  impugnate  con  il  principio di leale cooperazione, posta alla
 base dei rapporti c.d. orizzontali.
   2. - Si e' costituito il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 concludendo con un'istanza di rigetto del ricorso.
   Sostiene in primo luogo la difesa erariale  che  il  ricorso  debba
 essere  dichiarato  inammissibile  in quanto la lettera del 10 agosto
 1994 e' meramente confermativa della lettera del  24  novembre  1993,
 relativamente alla quale ultima il ricorso e' tardivo.
   In  seconda  istanza,  il ricorso sarebbe inammissibile perche' non
 denuncia un'invasione da parte dello Stato della sfera di  competenza
 della Regione, quanto lamenta il rifiuto dell'amministrazione statale
 di esercitare un'attivita' che fa capo dalla Regione.
   Circa  invece  i profili di infondatezza del ricorso, si rileva che
 la tassa sulle concessioni regionali e' un  tributo  "proprio"  delle
 regioni, alla cui riscossione esse provvedono direttamente, ex art.
  4  della  legge  14  giugno  1990,  n.  158. La stessa legge prevede
 altresi' che le tasse sulle concessioni regionali si  applicano  agli
 atti  ed  ai  provvedimenti regionali indicati in apposita tariffa da
 approvare con d.P.R. avente valore di legge ordinaria: ed infatti  la
 tariffa e' stata approvata con d.P.R. 22 giugno 1991, n.  230.
   La   legge   regionale  n.     24  del  1993  avrebbe  diversamente
 disciplinato due distinte categorie  di  imposte  sulle  concessioni:
 quella  di  tributo proprio gestito dalla stessa regione, e quella di
 tributo erariale, accertato e riscosso dallo Stato e quindi  devoluto
 alla  Regione,  insieme  alle altre imposte, a norma dell'art.  2 del
 d.P.R. n.  1074 del 1965. Dato che la Regione  Siciliana,  con  legge
 regionale  n.    35  del  1990,  ha  istituito un proprio servizio di
 riscossione dei tributi e di altre entrate, non si comprende  perche'
 per  la  riscossione  di  un  tributo  proprio  dovrebbe  farsi  capo
 all'Ufficio del Registro di Roma.
   Ne' potrebbe invocarsi l'art.  8 del d.P.R. n.  1074 del 1965, dato
 che esso prevede una disciplina transitoria che si  e'  esaurita  con
 l'entrata in vigore delle disposizioni sopra richiamate.
                        Considerato in diritto
   1.  -  Col presente conflitto di attribuzione, la Regione Siciliana
 si duole del fatto che il Ministro delle finanze, con nota 10  agosto
 1994,  pervenuta il 15 settembre 1994, confermando il parere espresso
 con nota  24  novembre  1993  dal  direttore  centrale  dello  stesso
 ministero,  abbia rifiutato l'apertura di un conto corrente postale a
 cura dell'Ufficio del Registro di Roma per la riscossione delle tasse
 di concessione governativa proprie della stessa  Regione,  riordinate
 con legge regionale 24 agosto 1993, n.  24.
   Sostiene  la  ricorrente che in tal modo risulterebbero violati gli
 artt.  36 e 20 dello statuto siciliano nonche' gli artt.  2 e  8  del
 d.P.R.  26  luglio 1965, n.   1074 (Norme di attuazione dello Statuto
 della Regione siciliana in materia finanziaria).
   Da un lato, infatti, gli artt.  20 e 36 dello statuto attribuiscono
 alla Regione potesta' esecutiva ed amministrativa in tutte le materie
 in cui la stessa ha competenza legislativa,  e  potesta'  legislativa
 concorrente  in  ordine alla istituzione di tributi propri nonche' in
 ordine ai tributi erariali ad essa attribuiti; mentre l'art.  8 delle
 norme di attuazione consente alla Regione di avvalersi, fino a quando
 non   sara'   diversamente   disposto,   degli   uffici    periferici
 dell'Amministrazione statale.
   2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, come primo
 motivo  di  inammissibilita',  la  tardivita'  della proposizione del
 conflitto, dal momento che la nota  ministeriale  impugnata  (del  10
 agosto  1994)  si era limitata a confermare la precedente nota del 24
 novembre 1993.
   L'eccezione non e' condivisibile.
   In tema di individuazione dell'atto che determina una invasione  di
 competenza,  occorre  distinguere  le  ipotesi di atti (confermativi,
 esplicativi,  esecutivi)  meramente  consequenziali   al   precedente
 fondamentale  atto  (decisivo  ai  fini della decorrenza dei termini)
 rispetto alle ipotesi di atti infraprocedimentali, caratterizzati  da
 una propria autonomia che giustifica una differenziata decorrenza dei
 termini,    da    riferirsi    rispettivamente    a    ciascun   atto
 infraproce-dimentale.
   Nella specie, pur non risultando a tutta evidenza la natura dei due
 menzionati  atti  ministeriali,  sembra  doversi  riconoscere  natura
 interlocutoria e preparatoria al primo atto, mentre solo  il  secondo
 esprime  definitivamente  la  volonta'  dello  Stato  in  ordine alla
 richiesta di avvalimento da parte della Regione.
   Ed invero, nella nota del novembre 1993, fu il  direttore  centrale
 del  Dipartimento  ad  esprimere il dissenso sulla richiesta avanzata
 dalla  Regione  "per  quanto  di  competenza  di   questa   Direzione
 centralej;  solo in seguito alle controsservazioni esposte in replica
 da quest'ultima, il  Ministro  fece  proprio  il  "parere  contrario"
 espresso  dal  Direttore centrale, comunicandolo definitivamente alla
 Regione.
   Non ha quindi pregio il richiamo al costante orientamento di questa
 Corte nel dichiarare l'inammissibilita' dei ricorsi per conflitti  di
 attribuzione  proposti  contro atti meramente consequenziali rispetto
 ad atti  anteriori,  non  impugnati,  con  i  quali  era  gia'  stata
 esercitata la competenza contestata. Solo in tali ipotesi infatti "si
 deve  correttamente parlare di decadenza dall'esercizio dell'azione -
 azione che, a differenza delle posizioni sostanziali, e'  pur  sempre
 disponibile  -,  per  il  fatto che in siffatta evenienza, attraverso
 l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, si tenta, in  modo
 surrettizio,  di  contestare  giudizialmente  l'atto  di  cui  quello
 impugnato e' mera conseguenza e per  il  quale  e'  gia'  inutilmente
 spirato  il  termine di proponibilita' del ricorso" (sentenza n.  525
 del 1990). Situazione, che, come si e' evidenziato, non  ricorre  nel
 caso di specie.
   3.  -  Questa  Corte ritiene invece fondata la seconda eccezione di
 inammissibilita' sollevata dal Presidente del Consiglio, secondo  cui
 la  questione  di un preteso obbligo di avvalimento non e' materia di
 conflitto di attribuzione, in quanto  il  dissenso  dello  Stato  non
 determina una invasione della sfera di competenza regionale.
   Senza  esaurire in questa sede tutta la problematica in materia, va
 premesso che la Regione Siciliana  ha  istituito  e  disciplinato  il
 proprio  servizio  di  riscossione  dei tributi e delle altre entrate
 (legge regionale 5 settembre 1990, n.   35), e che l'art.    4  della
 legge  14  giugno 1990, n.  158 (modificando la legge 16 maggio 1970,
 n.  281) ha stabilito che "all'accertamento, alla liquidazione e alla
 riscossione  delle  tasse  sulle  concessioni  regionali   provvedono
 direttamente le regioni".
   Anche  alla  luce  di  queste sopravvenute disposizioni, l'invocato
 art.   8 delle  norme  di  attuazione  dello  statuto  della  Regione
 Siciliana  va  inteso  come  possibilita' per la Regione di avvalersi
 degli uffici periferici dell'amministrazione statale (per  motivi  di
 semplificazione  e  di  economicita'),  sempre  che  la  richiesta di
 avvalimento sia ritenuta realizzabile dallo Stato e  "fino  a  quando
 non sara' diversamente disposto".
   Ne  deriva  che  -  come  deduce  il  Presidente  del  Consiglio  -
 l'Amministrazione statale, nel dichiarare  di  non  poter  consentire
 l'avvalimento, esercita una attivita' che non riguarda ne' pregiudica
 la  competenza  regionale  di  chiedere  di  avvalersi  degli  uffici
 statali, e che  pertanto  non  integra  gli  estremi  di  invasivita'
 necessari per il sorgere di un conflitto di attribuzione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con
 il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  dalla  Regione  Siciliana   nei
 confronti  dello  Stato,  in  relazione alle note del Ministero delle
 finanze 10 agosto  1994,  n.    3/1373/94  e  24  novembre  1993,  n.
 3/2138/93.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
                       Il Presidente: Caianiello
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
                       Il cancelliere: Fruscella
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