N. 476 SENTENZA 19 - 31 ottobre 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regione  -  Regione  Puglia  -  Norme  di materia di riorganizzazione
 regionale - Reinquadramento del personale regionale -  Richiamo  alla
 giurisprudenza  della Corte in materia (v. sentenze nn. 158/1988, 357
 e 260 del 1995, 384 e 359 del 1994) - Considerabilita'  come  "nuova"
 della  legge oggetto del ricorso in considerazione di introduzione di
 altri  elementi   in   sede   di   riapprovazione   della   legge   -
 Assoggettabilita'  della norma da parte dello Stato alla procedura di
 cui  ai sensi dell'art. 127, terzo e quarto comma, della Costituzione
 - Inammissibilita'.
 
 (Legge regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995).
 
 (Cost., artt. 97 e 117, in relazione agli  artt.  30,  31  e  32  del
 d.lgs.  3 febbraio 1993, n. 29, e 22 della legge 23 dicembre 1994, n.
 724).
(GU n.46 del 8-11-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,
 dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco
 GUIZZI, prof. Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
 Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
 Gustavo ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995 dal Consiglio regionale (Norme
 in  materia  di riorganizzazione regionale), promosso con ricorso del
 Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21  marzo  1995,
 depositato  in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n.  13 del
 registro ricorsi 1995;
   Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
   Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice  relatore
 Riccardo Chieppa;
   Udito l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il ricorrente.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  notificato il 21 marzo 1995, il Presidente del
 Consiglio dei ministri ha sollevato in via  principale  questione  di
 legittimita'  costituzionale della legge della Regione Puglia recante
 "Norme  in  materia  di  riorganizzazione  regionale".  Il  Consiglio
 regionale,  nella  seduta  del  21  febbraio 1995, nel riapprovare, a
 seguito  di  rinvio  governativo,  il  testo  legislativo,  vi  aveva
 apportato  numerose  modifiche,  non  tutte  idonee,  ad  avviso  del
 ricorrente, a superare le censure gia' formulate in sede di rinvio.
   In particolare, il combinato disposto degli articoli 28,  comma  3,
 lettera  d),  29,  comma  6,  e  32, della legge impugnata, nel testo
 risultante  dalle  modificazioni  apportate,  disciplinando  concorsi
 speciali per il reinquadramento del personale regionale, senza che vi
 sia  rideterminazione  di  uffici  e  piante  organiche, violerebbe i
 principi generali in materia  di  accesso  ai  pubblici  impieghi,  e
 quelli  di  cui  agli  artt.    30, 31 e 32 del decreto legislativo 3
 febbraio 1993, n.  29  (Razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
 amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
 pubblico impiego a norma dell'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n.
 421), e 22  della  legge  23  dicembre  1994,  n.    724  (Misure  di
 razionalizzazione   della   finanza   pubblica),   come   modificato,
 quest'ultimo, dall'art.   8 del d.P.R.  23  febbraio  1995,  n.    41
 (recte:   decreto-legge 23 febbraio 1995, n.  41, articolo, peraltro,
 soppresso, in sede di conversione, dalla  legge  22  marzo  1995,  n.
 85), al pari del testo originario di cui all'art.  31.
   Inoltre,  il  combinato disposto degli artt.  29, commi 1, 2 e 3, e
 28,  comma  3,  lettera  b),  violerebbe  il   principio   di   buona
 amministrazione  di  cui  all'art.   97 della Costituzione, nonche' i
 principi generali in materia  di  accesso  agli  impieghi  presso  le
 pubbliche amministrazioni e quelli di cui agli artt.  30, 31 e 32 del
 citato  d.lgs. n.  29 del 1993 e all'art.  22 della legge n.  724 del
 1994, prevedendo, come gia' l'art.   32,  commi  1  e  2,  del  testo
 rinviato,  l'immissione  ope  legis  nei  ruoli organici regionali di
 personale  a   tempo   indeterminato,   personale   destinatario   di
 provvedimenti giurisdizionali non meglio specificati e anche inidonei
 a  costituire  giudicato, di personale in servizio presso enti locali
 ai sensi della legge 1   giugno 1977,  n.    285  (Provvedimenti  per
 l'occupazione giovanile).
   Infine,  l'art.    34,  comma  1,  della legge impugnata, come gia'
 l'art.  35, comma 1, del testo  originario,  interpretando  in  senso
 ordinatorio   il   termine   per  la  presentazione  dell'istanza  di
 inquadramento   nella   fascia   funzionale   superiore,   renderebbe
 ultrattiva  una  norma transitoria che dovrebbe gia' avere esaurito i
 suoi  effetti, in contrasto con il principio di buona amministrazione
 di cui all'art.  97 della Costituzione.
   2. - La Regione Puglia si e' costituita nel giudizio fuori termine.
                        Considerato in diritto
   1. - Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  ministri  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale della legge della Regione  Puglia  recante  "Norme  in
 materia  di  riorganizzazione  regionale",  riapprovata, a seguito di
 rinvio governativo,  a  maggioranza  assoluta  nella  seduta  del  21
 febbraio 1995.
   A   giudizio  del  ricorrente,  le  modifiche  apportate  al  testo
 originario  della  delibera   impugnata   avrebbero   recepito   solo
 parzialmente i rilievi governativi. In particolare, con riferimento a
 tre  specifici motivi di rinvio, la diversa formulazione delle norme,
 adottata in sede di riapprovazione, non sarebbe valsa a  superare  le
 censure.
   Ed  infatti,  l'asserita  illegittimita'  della disposizione di cui
 all'art.  31 del testo originario - che consentiva, in sede di  prima
 applicazione  e per posti che si rendessero disponibili nell'arco del
 triennio, il reinquadramento del personale regionale nella  qualifica
 superiore  mediante  selezioni  riservate  ed  anche  in mancanza dei
 prescritti requisiti giuridici - si incentrava sulla inammissibilita'
 di concorsi speciali riservati per contrasto con i principi  generali
 in  materia  di accesso ai pubblici impieghi e con quelli di cui agli
 artt.  30, 31 e 32 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.   29,  e  22  della
 legge  23  dicembre  1994,  n.   724, che prevedono l'obbligo, per le
 pubbliche  amministrazioni,  di  procedere  alla  individuazione  dei
 propri  uffici  e  delle  piante organiche ed alla ricognizione delle
 vacanze di organico. Peraltro, il combinato disposto degli artt.  28,
 comma 3, lettera d),  29,  comma  6,  e  32  del  testo  riapprovato,
 disciplinando  concorsi speciali per il reinquadramento del personale
 regionale senza che  vi  sia  rideterminazione  di  uffici  e  piante
 organiche, continuerebbe a configurare aperta, anche se "mascherata",
 violazione  dei  principi sopra richiamati e, pertanto, del parametro
 dell'art.  117 della Costituzione, che  fa  riferimento  ai  principi
 fondamentali  stabiliti  dalle  leggi dello Stato nella materia quale
 limite alla potesta' legislativa regionale.
   Inoltre, l'art.  32, commi 1 e 2, del testo originario,  prevedendo
 l'immissione  in  ruolo  di personale assunto a tempo indeterminato e
 destinatario  di  sentenze   o   provvedimenti   cautelari,   avrebbe
 determinato,  secondo  i  rilievi governativi, incertezze di diritto,
 oltre a porsi in contrasto con i principi di buona amministrazione di
 cui all'art.    97  della  Costituzione.  Parimenti,  la  previsione,
 contenuta  nel combinat o disposto degli artt.  29, commi 1, 2 e 3, e
 28, comma 3, lettera b) , del testo riapprovato,  di  immissione  ope
 legis  nei  ruoli  organici  di  personale  a tempo indeterminato, di
 personale destinatario di provvedimenti  giurisdizionali  non  meglio
 specificati  e,  percio',  anche  inidonei a costituire giudicato, di
 personale in servizio presso enti  locali  ai  sensi  della  legge  1
 giugno  1977,  n.   285, determinerebbe la violazione dei principi di
 buona amministrazione di cui all'art.   97 della  Costituzione  e  di
 quelli  in  materia  di  accesso  agli  impieghi  presso le pubbliche
 amministrazioni, nonche' i principi specifici di cui agli artt.   30,
 31 e 32 del d.lgs. n.  29 del 1993 e all'art.  22 della legge n.  724
 del 1994.
   Infine,  l'originario  art.    35,  comma 1, interpretando in senso
 ordinatorio  il  termine  per  la   presentazione   dell'istanza   di
 inquadramento   nella   fascia  funzionale  superiore,  avrebbe  reso
 ultrattiva una norma transitoria, in contrasto, ancora una volta, con
 l'art.  97 della Costituzione. Ma l'art.   34,  comma  1,  del  testo
 riapprovato,   riconfermando,   pur   a   seguito   di  rinvio,  tale
 disposizione,  persevererebbe   nella   violazione   del   richiamato
 principio costituzionale.
   2.- La questione va dichiarata inammissibile.
   A  partire  dalla  sentenza  n.    158  del  1988,  questa Corte ha
 costantemente affermato (v., da ultimo, sentenze n. 357 e n.  260 del
 1995; n.  384 e n.  359 del 1994) che, ai fini dell'art.   127  della
 Costituzione,  una  legge regionale rinviata va considerata come "non
 nuova" in tutte le ipotesi in cui, in  sede  di  riesame,  sia  stata
 riapprovata   senza   alcuna   modificazione,   ovvero  abbia  subito
 modificazioni che si siano limitate ad  incidere  sulle  disposizioni
 oggetto del rinvio, o comunque, prive di valore prescrittivo.
   Nell'ipotesi  inversa,  in cui il legislatore regionale, in sede di
 riesame, abbia  apportato  modifiche  che  comportino  mutamenti  del
 significato   normativo,  ed  inerenti  (anche)  a  disposizioni  non
 interessate, ne' direttamente ne' indirettamente, dalle  osservazioni
 formulate  dal  Governo  in  sede  di rinvio, la legge riapprovata ha
 carattere di "novita'".
   Sulla base degli indicati criteri, la legge oggetto del ricorso  in
 esame  deve  essere  considerata  come "nuova": essa, infatti, non si
 limita alla  riformulazione  delle  norme  oggetto  del  rinvio  e  a
 "diversa    sistemazione   della   materia   disciplinata",   secondo
 l'espressione contenuta nel ricorso del Presidente del Consiglio  dei
 ministri   che,  peraltro,  ha  anche  reiterato  (tale  circostanza,
 tuttavia, e' stata sottaciuta nel corso  del  presente  giudizio)  il
 rinvio della legge per un nuovo esame (come risulta dalla pendenza di
 ricorso per conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Puglia
 avverso  l'atto  di rinvio: R. Confl. n.  13 del 1995), rivelando, in
 tal modo, quanto meno perplessita' circa il  carattere  di  "novita'"
 della  legge  impugnata.    Le modifiche apportate in sede di riesame
 incidono anche su disposizioni totalmente estranee alle  osservazioni
 governative,  e,  quindi,  non  interessate dal rinvio, come dimostra
 l'esame comparativo del testo originario  e  di  quello  attuale.  E'
 sufficiente,   in  proposito,  osservare  che  in  quest'ultimo  sono
 aggiunte nuove  disposizioni  quali  quelle  di  cui  all'art.    30,
 contenente  la  disciplina  del  personale dell'Ente regionale per lo
 sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP), che non figuravano nel  testo
 originario.  Altre, per converso, risultano soppresse (v. i commi 5 e
 6 dell'art.  37, concernenti il trattamento economico  attribuito  al
 personale  che  chiede  di  essere  collocato  a riposo; o il comma 4
 dell'art.  27 sul trattamento di missione del personale  in  servizio
 presso  i  gruppi consiliari; o le norme sull'Avvocatura regionale di
 cui all'art.  33). Il nuovo testo, inoltre, all'art.  12, estende gli
 ambiti di operativita' delle  attivita'  regionali  alla  "protezione
 civile"  e  alla  "tutela  e  sviluppo del patrimonio forestale", non
 comprese nel testo originario. Quanto all'approvazione degli atti  di
 organizzazione,  con  i  quali  si  sostituisce il precedente assetto
 organizzativo, l'art.    14  del  nuovo  testo  la  attribuisce  alla
 competenza  della  Giunta,  previa acquisizione del parere favorevole
 della  Commissione  consiliare  competente,  che   si   assume   come
 favorevole  trascorsi  trenta  giorni  dalla ricezione delle proposte
 predisposte dai dirigenti coordinatori di Area, mentre, a  norma  del
 vecchio  testo  dell'art.    14,  la  relativa  competenza  era posta
 direttamente in capo al Consiglio regionale.  Sempre  in  materia  di
 competenze  della  Giunta, ad essa l'art.  16 demanda la istituzione,
 su proposta dell'assessore competente, di settori, uffici e  servizi,
 mentre  il  vecchio  testo  prevedeva la competenza del Consiglio, su
 proposta della Giunta per i settori, uffici e servizi di questa, e su
 proposta dell'ufficio di presidenza del Consiglio stesso  per  quelli
 facenti  capo  ad  esso.    Ed ancora, all'art.   19 del nuovo testo,
 scompare, quanto agli incarichi dirigenziali, il limite  numerico  di
 duecentoventi,  di  cui  al  precedente  testo,  sostituito da quello
 "corrispondente alle strutture  di  massima  fissate  negli  atti  di
 organizzazione".  Il  comma  1  dell'art.    28  prevede, poi, che la
 dotazione organica del ruolo unico regionale sia definita con  legge,
 anziche'  con  regolamento, come stabilito dal testo originario, e il
 comma 2 dello stesso art.  28 dispone la scadenza biennale,  anziche'
 quella   triennale   di  cui  al  vecchio  testo,  per  la  periodica
 ridefinizione della pianta organica.
   L'art.  38 fissa l'indennita' di funzione per i dirigenti  in  fase
 di  prima applicazione della legge e sino alla data di sottoscrizione
 del contratto nazionale,  mentre  il  corrispondente  art.    41  del
 vecchio  testo  la  determinava  sino  alla data di entrata in vigore
 della  legge  regionale  di  recepimento  "del   prossimo   contratto
 collettivo per l'area dirigenziale".
   Infine,  tra  le disposizioni abrogate dalla legge in esame, l'art.
 41  colloca  la  legge  regionale  n.    16  del  31  dicembre   1991
 (Adeguamento  alle  disposizioni  di cui al decreto-legge 27 dicembre
 1989, n.   413, convertito  in  legge  28  febbraio  1990,  n.    37.
 Elevazione  dei  limiti  di  eta'  per  il  collocamento a riposo dei
 dirigenti della Regione Puglia), che non figurava tra quelle abrogate
 dal corrispondente art.  45 del testo originario.
   L'anzidetta serie  di  elementi  "nuovi",  introdotti  in  sede  di
 riapprovazione della legge, comporta la "novita'" della legge stessa,
 non  essendo  possibile  operare una scissione o differenziazione del
 controllo   delle   singole   norme   (a   seconda   del    contenuto
 sostanzialmente  immutato o delle parti nuove) della legge regionale,
 necessariamente unitaria quanto al regime del controllo stesso.
   In  definitiva,  la  Regione,  quando   introduce,   in   sede   di
 riapprovazione  in  conseguenza  del  rinvio  di  una legge, elementi
 aventi carattere di novita', si  assoggetta  a  una  possibilita'  di
 esercizio,  da  parte  dello  Stato,  di una nuova procedura ai sensi
 dell'art.  127, terzo e quarto comma, della Costituzione.
   Alla stregua delle suesposte considerazioni,  nel  caso  di  specie
 questa  Corte  non  poteva essere adita ai sensi dell'art.  127 della
 Costituzione, non  versandosi  nella  fase  conclusiva  dell'iter  di
 formazione  dell'atto  normativo.  Il Governo, prima di promuovere la
 questione di  legittimita'  costituzionale,  doveva,  ravvisandone  i
 motivi  -  come  in  realta'  e'  avvenuto,  secondo  quanto  risulta
 dall'anzidetto conflitto sollevato dalla Regione Puglia -  dar  corso
 al  rinvio della legge al Consiglio regionale affinche' quest'ultimo,
 a norma dello stesso art.  127 della Costituzione, fosse posto  nella
 condizione di procedere al suo riesame.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 della legge della Regione Puglia  riapprovata  il  21  febbraio  1995
 (Norme  in  materia di riorganizzazione regionale), sollevata, con il
 ricorso indicato  in  epigrafe,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri  in  riferimento agli artt.  97 e 117 della Costituzione, in
 relazione, quest'ultimo,  agli  artt.    30,  31  e  32  del  decreto
 legislativo  3  febbraio  1993, n.   29, e 22 della legge 23 dicembre
 1994, n.  724.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
                       Il Presidente: Caianiello
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
                       Il cancelliere: Fruscella
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