N. 806 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 1995

                                N. 806
 Ordinanza emessa l'8 febbraio 1995 e 1 giugno 1995 della Corte dei
 conti, sezione  giurisdizionale per la regione Piemonte sul ricorso
 proposto da Pilone Eduardo contro il Ministero della difesa
 Pensioni - Ispettori di polizia - Riliquidazione del  trattamento  di
    pensione  in  seguito  alla sentenza della Corte costituzionale n.
    277/1991  dichiarativa  dell'illegittimita'  costituzionale  della
    norma  (art.  43,  diciassettesimo  comma,  tab.  C, della legge 1
    aprile 1981, n. 122) che  non  includeva  detto  personale  tra  i
    sottufficiali  destinatari  della  stessa - Mancata previsione per
    gli ispettori di polizia in  servizio  alla  data  di  entrata  in
    vigore  della  menzionata  tabella  riletta  in  base  alla  detta
    sentenza  n.  277/1991 e collocati a riposo prima della emanazione
    della norma impugnata - Disparita' di  trattamento  di  situazioni
    omogenee  -  Violazione  dei  principi  della  retribuzione (anche
    differita) proporzionata ed adeguata e  di  imparzialita'  e  buon
    andamento  della  p.a.  - Incidenza sulla garanzia previdenziale -
    Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 226, 243,
    455 e 477 del 1993, 99 e 178 del 1995.
 (D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, art. 4,  primo  comma,  convertito,  con
    modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216).
 (Cost., artt. 3, 36, 38 e 97).
(GU n.49 del 29-11-1995 )
                            LA CORTE DEI CONTI
   Ha  emesso  la  seguente ordinanza sul ricorso, iscritto al n. 74/M
 del registro  di  segreteria,  proposto  da  Eduardo  Pilone  nato  a
 Spinazzola  (Bari)  l'11  marzo 1933 e residente a San Salvatore M.to
 (Alessandria) in via della Crosia, 11, avverso  il  silenzio  serbato
 dall'Amministrazione  in  ordine  alla  richiesta  riliquidazione del
 proprio trattamento di pensione in virtu' del portato della  sentenza
 della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991;
   Udito,  nella  pubblica  udienza  dell'8 febbraio 1995, il relatore
 consigliere Carlo Greco, non rappresentate entrambe le parti;
   Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
                           Ritenuto in fatto
   Il ricorrente, ex dipendente dello Stato collocato a riposo con  il
 grado di maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri il 3 giugno 1982,
 ha chiesto la riliquidazione del trattamento di pensione percepito in
 relazione  al  fatto  che le norme di inquadramento ex legge 1 aprile
 1981, n. 121, applicate al medesimo, sarebbero  state  modificate  ed
 integrate  dall'intervento  operato dalla Corte costituzionale con la
 sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991.
   Con   tale   sentenza   e'   stata   dichiarata   "l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  43,  diciassettesimo  comma, della legge 1
 aprile 1981, n.   121 (Nuovo ordinamento  dell'amministrazione  della
 pubblica  sicurezza),  della  tabella  C allegata a detta legge, come
 sostituita  dall'art.    9  della  legge  12  agosto  1982,  n.   569
 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di
 Stato   e   modifiche  relative  ai  livelli  retributivi  di  alcune
 qualifiche e all'art. 79 della legge 1 aprile 1981, n.  121)  nonche'
 della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le
 qualifiche   degli   ispettori   di   polizia,   cosi'  omettendo  la
 individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi
 dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri".
   Nel  caso  concreto  il  ricorrente  (collocato  a  riposo   previo
 inquadramento   nel  quinto  livello)  chiede  di  beneficiare  della
 riliquidazione della base pensionabile  con  riferimento  al  diverso
 inquadramento  da disporre ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121
 nella lettura modificata dalla Corte costituzionale, poiche'  era  in
 servizio alla vigenza di tale legge sia pure nel testo originario.
   Per  ottemperare a quanto sancito dalla suprema Corte (la quale per
 inciso non ha operato alcun  "intervento  conseguentemente  additivo"
 cosi' come espressamente indicato nel punto 5 della motivazione), con
 la  detta sentenza n. 277 del 1991, e' stato emanato l'apposito d.-l.
 7 gennaio 1992, n. 5, convertito  con  modificazioni  nella  legge  6
 marzo  1992, n. 216 ("Autorizzazione di spesa per la perequazione del
 trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri  in
 relazione  alla  sentenza  della Corte costituzionale n. 277 del 3-12
 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche'  perequazione  dei
 trattamenti  economici  relativi  al  personale  delle corrispondenti
 categorie delle altre forze di Polizia").
   Intervenuta tale norma l'interessato in data 25  novembre  1993  ha
 formalmente    richiesto    alla    Amministrazione   di   provvedere
 all'applicazione  di  tale  dettato  legislativo   anche   nei   suoi
 confronti.
   Nel  silenzio della Amministrazione ha investito questa Corte della
 questione con ricorso depositato il 26 aprile 1994.
   In previsione dell'odierna udienza l'Amministrazione  centrale  con
 nota  n.  216781 del 29 settembre 1994, ribadita con nota pari numero
 del 23 gennaio 1995 ha contestato le richieste di parte attrice.
   Alla discussione orale, in assenza di entrambe le parti costituite,
 il  ricorso  e'  stato  spedito  a   decisione   sulla   base   della
 documentazione e delle argomentazioni versate in atti.
                         Considerato in diritto
   Come   e'   noto   la   c.d.   legge  di  riforma  dell'ordinamento
 dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (1 aprile 1981, n. 121)
 ha previsto, tra l'altro, un riordino, previo  reinquadramento  degli
 appartenenti   ai  Corpi  di  polizia,  e  quello  sulla  base  della
 equiparazione tra le varie forze di  Polizia  indicate  all'art.  16,
 secondo  una  tabella  comparativa  tra  le  qualifiche  ed  i  gradi
 precedentemente rivestiti.
   Per completezza di esposizione,  si  sottolinea  il  fatto  che  la
 suddetta  tabella  e' stata sostituita con quella allegata alla legge
 12 agosto 1982, n. 569.
   Tale  ultima  legge  ha  tenuto  conto  degli  effetti  del   primo
 inquadramento  del  personale disposto in esecuzione degli artt. 36 e
 38  della  legge  di  riforma  (verifica  delle  mansioni  svolte  ed
 attribuzione dei nuovi livelli professionali).
   Con  nota  in  calce  alla  suddetta tabella e' stato espressamente
 affermato che "non sono incluse  le  qualifiche  degli  Ispettori  in
 quanto  non  vi  e'  corrispondenza  con  i gradi e le qualifiche del
 precedente ordinamento della pubblica sicurezza ne' con i  gradi  del
 personale delle altre forze di polizia".
   Quanto  sopra  e'  gia'  stato  ampiamente  censurato  dalla  Corte
 costituzionale che, investita  della  questione  dalla  sez.  IV  del
 Consiglio  di Stato (ordinanza di rinvio n. 252 del 12 febbraio 1991)
 ha pronunciato
  la citata sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991.
   In tale sede pero', affermata  l'illegittimita'  costituzionale  di
 suddetta  esclusione,  in  armonia  all'eccezione di inammissibilita'
 formulata dalla Avvocatura generale dello Stato, non e' stato operato
 alcun intervento additivo.
   Quanto    sopra  consegue  al  fatto  che   (punto   n.   3   delle
 considerazioni   in  diritto  della  sentenza  n.  277/91)  la  Corte
 costituzionale non ha ritenuto di poter e dover stabilire il  quantum
 della   retribuzione   spettante   ai   sottufficiali  dell'Arma  dei
 Carabinieri.
   Al riguardo (punto n. 5 delle considerazioni in diritto)  e'  stata
 fatta  salva  la  possibilita'  di  erogare  in  via  provvisoria  il
 trattamento economico risultante dalla tabella dichiarata illegittima
 "fino alle determinazioni conseguenti alla presente pronuncia".
   Cio'  premesso,  in  esecuzione  di  tale  sentenza,  il Governo ha
 adottato, come sopra si e' detto, il decreto-legge 7 gennaio 1992, n.
 5 convertito con modificazioni in legge 6 marzo 1992, n. 216.
   In primo luogo e' stata  autorizzata  la  spesa  (art.  1)  per  la
 definizione degli effetti economici delle sentenze amministrative che
 hanno originato l'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale.
   Contemporaneamente (artt. 2 e 3) e' stata fissata la decorrenza dei
 nuovi  inquadramenti  (per  tutti  i  dipendenti  in  servizio)  e lo
 scaglionamento delle competenze arretrate (per i soli ricorrenti)  e,
 questo,  in  armonia  alla  legittima  ponderazione  degli  interessi
 riservata al legislatore alla luce  del  rispetto  del  principio  di
 equilibrio  del  bilancio  (cfr.  Corte  cost.  nn.  226/93, 243/93 e
 455/93).
   Oltre quanto sopra, il testo di legge in esame (art. 4)  tutela  il
 diritto  dei  dipendenti  non ricorrenti alla percezione di arretrati
 per il piu' favorevole inquadramento, sempre  che  gli  stessi  siano
 stati in servizio al 1 gennaio 1987.
   L'esame delle anzidette norme, evidenziando che le stesse non hanno
 come  destinatari  i dipendenti collocati a riposo - e questo e' gia'
 stato affermato anche da codesta Corte costituzionale con la sentenza
 n. 178 del 15-17 maggio 1995 (punto  n.  2  delle  considerazioni  in
 diritto)  -  induce  il  Collegio  remittente  a  dubitare della loro
 legittimita'.
   In particolare e' fuor di dubbio che la  sentenza  n.  277  del  12
 giugno  1991  della  Corte costituzionale, in quanto di accoglimento,
 spiega effetti ex tunc, espungendo dall'ordinamento  le  disposizioni
 normative giudicate incostituzionali e questo fin dall'origine.
   Ne   consegue   che  l'equiparazione  economica  tra  sottufficiali
 dell'Arma dei Carabinieri ed ispettori della Polizia  di  Stato  deve
 ritenersi  operante  e vincolante fin dalla data di entrata in vigore
 della legge  1  aprile  1981,  n.  121  e,  piu'  esattamente,  dalla
 decorrenza  del  primo  inquadramento realizzato secondo il combinato
 disposto degli artt.  36 e 38 della legge di riforma.
   In  definitiva,  le  domande  di  riconoscimento  fin   dal   primo
 inquadramento   del   piu'   favorevole   livello   retributivo  oggi
 individuato dal legislatore (come quella proposta  nella  specie  dal
 ricorrente), ben lungi dall'integrare delle richieste di perequazione
 automatica  del  trattamento  pensionistico  (che sono state peraltro
 ampiamente  disattese   dalla   giurisprudenza   di   codesta   Corte
 costituzionale,  cfr.  da  ultimo  sentenze  nn. 226/1993, 477/1993 e
 99/1995)  attengono  alla   applicazione   della   corretta   lettura
 legislativa indicata dalla Corte costituzionale.
   Per quanto sopra, osserva questo Collegio che l'art. 4 del d.-l.  7
 gennaio  1992, n. 5, convertito con modificazione nella legge 6 marzo
 1992, n. 216  viola  i  principi  di  uguaglianza,  proporzionalita',
 adeguatezza  e  razionalita'  posti  dagli artt. 3, 36, 38 e 97 della
 Carta  costituzionale  poiche'  non  prevede  il  riconoscimento  dei
 diritti  del  personale  in  servizio  alla data di entrata in vigore
 della tabella riletta da codesta Corte costituzionale e  collocati  a
 riposo prima della emanazione del decreto-legge sopraindicato.
   Diversamente  argomentando  si  arriverebbe  al  paradosso per cui,
 l'effetto  retroattivo  che  si  riconnette  alla  dichiarazione   di
 illegittimita' costituzionale della norma, avrebbe effetto (oltre che
 per  i  ricorrenti  che  hanno  determinato l'adozione della sentenza
 costituzionale)  solo  per  coloro  che  si trovino in servizo a date
 convenzionalmente indicate dal legislatore.
   Tale non puo' dirsi l'originario intento di codesta Corte  che  con
 la  citata sentenza n. 277/1991, dopo aver ribadito l'unitarieta' del
 comparto "forze di polizia" alla  luce  della  intervenuta  legge  di
 riforma  n.  121/1981,  non ha inteso discriminare la posizione degli
 aventi diritto alla luce di  una  mera  situazione  di  fatto,  nella
 specie la permanenza in servizio.
   Va  percio'  sollevata la questione, a parere di questo giudice non
 manifestamente infondata, per quanto detto  sopra,  e  rilevante  per
 quanto  evidente,  in relazione alla non eludibile necessita' di dare
 piena attuazione al dettato della sentenza n. 277/1991.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione,  gli  artt.  1  della
 legge  costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1,  e  23  della legge
 costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante  nel  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale del primo comma
 dell'art.    4  del  d.-l.  7  gennaio  1992,  n.  5, convertito, con
 modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216,  per  contrasto  con
 gli artt. 3, 36, 38 e 97 dello Costituzione;
   Sospende  pertanto  il  giudizio in corso e dispone la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone, altresi', che a cura della segreteria copia della presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
 e del Senato della Repubblica.
   Cosi'  deciso  in Torino, nelle camere di consiglio dell'8 febbraio
 1995 e del 1 giugno 1995.
                        Il presidente:  De Mita
                                                   L'estensore:  Greco
 95C1467