N. 806 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 1995
N. 806 Ordinanza emessa l'8 febbraio 1995 e 1 giugno 1995 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte sul ricorso proposto da Pilone Eduardo contro il Ministero della difesa Pensioni - Ispettori di polizia - Riliquidazione del trattamento di pensione in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991 dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale della norma (art. 43, diciassettesimo comma, tab. C, della legge 1 aprile 1981, n. 122) che non includeva detto personale tra i sottufficiali destinatari della stessa - Mancata previsione per gli ispettori di polizia in servizio alla data di entrata in vigore della menzionata tabella riletta in base alla detta sentenza n. 277/1991 e collocati a riposo prima della emanazione della norma impugnata - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Violazione dei principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 226, 243, 455 e 477 del 1993, 99 e 178 del 1995. (D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, art. 4, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216). (Cost., artt. 3, 36, 38 e 97).(GU n.49 del 29-11-1995 )
LA CORTE DEI CONTI Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso, iscritto al n. 74/M del registro di segreteria, proposto da Eduardo Pilone nato a Spinazzola (Bari) l'11 marzo 1933 e residente a San Salvatore M.to (Alessandria) in via della Crosia, 11, avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione in ordine alla richiesta riliquidazione del proprio trattamento di pensione in virtu' del portato della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991; Udito, nella pubblica udienza dell'8 febbraio 1995, il relatore consigliere Carlo Greco, non rappresentate entrambe le parti; Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa; Ritenuto in fatto Il ricorrente, ex dipendente dello Stato collocato a riposo con il grado di maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri il 3 giugno 1982, ha chiesto la riliquidazione del trattamento di pensione percepito in relazione al fatto che le norme di inquadramento ex legge 1 aprile 1981, n. 121, applicate al medesimo, sarebbero state modificate ed integrate dall'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991. Con tale sentenza e' stata dichiarata "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121) nonche' della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, cosi' omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri". Nel caso concreto il ricorrente (collocato a riposo previo inquadramento nel quinto livello) chiede di beneficiare della riliquidazione della base pensionabile con riferimento al diverso inquadramento da disporre ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121 nella lettura modificata dalla Corte costituzionale, poiche' era in servizio alla vigenza di tale legge sia pure nel testo originario. Per ottemperare a quanto sancito dalla suprema Corte (la quale per inciso non ha operato alcun "intervento conseguentemente additivo" cosi' come espressamente indicato nel punto 5 della motivazione), con la detta sentenza n. 277 del 1991, e' stato emanato l'apposito d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1992, n. 216 ("Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di Polizia"). Intervenuta tale norma l'interessato in data 25 novembre 1993 ha formalmente richiesto alla Amministrazione di provvedere all'applicazione di tale dettato legislativo anche nei suoi confronti. Nel silenzio della Amministrazione ha investito questa Corte della questione con ricorso depositato il 26 aprile 1994. In previsione dell'odierna udienza l'Amministrazione centrale con nota n. 216781 del 29 settembre 1994, ribadita con nota pari numero del 23 gennaio 1995 ha contestato le richieste di parte attrice. Alla discussione orale, in assenza di entrambe le parti costituite, il ricorso e' stato spedito a decisione sulla base della documentazione e delle argomentazioni versate in atti. Considerato in diritto Come e' noto la c.d. legge di riforma dell'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (1 aprile 1981, n. 121) ha previsto, tra l'altro, un riordino, previo reinquadramento degli appartenenti ai Corpi di polizia, e quello sulla base della equiparazione tra le varie forze di Polizia indicate all'art. 16, secondo una tabella comparativa tra le qualifiche ed i gradi precedentemente rivestiti. Per completezza di esposizione, si sottolinea il fatto che la suddetta tabella e' stata sostituita con quella allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569. Tale ultima legge ha tenuto conto degli effetti del primo inquadramento del personale disposto in esecuzione degli artt. 36 e 38 della legge di riforma (verifica delle mansioni svolte ed attribuzione dei nuovi livelli professionali). Con nota in calce alla suddetta tabella e' stato espressamente affermato che "non sono incluse le qualifiche degli Ispettori in quanto non vi e' corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della pubblica sicurezza ne' con i gradi del personale delle altre forze di polizia". Quanto sopra e' gia' stato ampiamente censurato dalla Corte costituzionale che, investita della questione dalla sez. IV del Consiglio di Stato (ordinanza di rinvio n. 252 del 12 febbraio 1991) ha pronunciato la citata sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991. In tale sede pero', affermata l'illegittimita' costituzionale di suddetta esclusione, in armonia all'eccezione di inammissibilita' formulata dalla Avvocatura generale dello Stato, non e' stato operato alcun intervento additivo. Quanto sopra consegue al fatto che (punto n. 3 delle considerazioni in diritto della sentenza n. 277/91) la Corte costituzionale non ha ritenuto di poter e dover stabilire il quantum della retribuzione spettante ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Al riguardo (punto n. 5 delle considerazioni in diritto) e' stata fatta salva la possibilita' di erogare in via provvisoria il trattamento economico risultante dalla tabella dichiarata illegittima "fino alle determinazioni conseguenti alla presente pronuncia". Cio' premesso, in esecuzione di tale sentenza, il Governo ha adottato, come sopra si e' detto, il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 convertito con modificazioni in legge 6 marzo 1992, n. 216. In primo luogo e' stata autorizzata la spesa (art. 1) per la definizione degli effetti economici delle sentenze amministrative che hanno originato l'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale. Contemporaneamente (artt. 2 e 3) e' stata fissata la decorrenza dei nuovi inquadramenti (per tutti i dipendenti in servizio) e lo scaglionamento delle competenze arretrate (per i soli ricorrenti) e, questo, in armonia alla legittima ponderazione degli interessi riservata al legislatore alla luce del rispetto del principio di equilibrio del bilancio (cfr. Corte cost. nn. 226/93, 243/93 e 455/93). Oltre quanto sopra, il testo di legge in esame (art. 4) tutela il diritto dei dipendenti non ricorrenti alla percezione di arretrati per il piu' favorevole inquadramento, sempre che gli stessi siano stati in servizio al 1 gennaio 1987. L'esame delle anzidette norme, evidenziando che le stesse non hanno come destinatari i dipendenti collocati a riposo - e questo e' gia' stato affermato anche da codesta Corte costituzionale con la sentenza n. 178 del 15-17 maggio 1995 (punto n. 2 delle considerazioni in diritto) - induce il Collegio remittente a dubitare della loro legittimita'. In particolare e' fuor di dubbio che la sentenza n. 277 del 12 giugno 1991 della Corte costituzionale, in quanto di accoglimento, spiega effetti ex tunc, espungendo dall'ordinamento le disposizioni normative giudicate incostituzionali e questo fin dall'origine. Ne consegue che l'equiparazione economica tra sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri ed ispettori della Polizia di Stato deve ritenersi operante e vincolante fin dalla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121 e, piu' esattamente, dalla decorrenza del primo inquadramento realizzato secondo il combinato disposto degli artt. 36 e 38 della legge di riforma. In definitiva, le domande di riconoscimento fin dal primo inquadramento del piu' favorevole livello retributivo oggi individuato dal legislatore (come quella proposta nella specie dal ricorrente), ben lungi dall'integrare delle richieste di perequazione automatica del trattamento pensionistico (che sono state peraltro ampiamente disattese dalla giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, cfr. da ultimo sentenze nn. 226/1993, 477/1993 e 99/1995) attengono alla applicazione della corretta lettura legislativa indicata dalla Corte costituzionale. Per quanto sopra, osserva questo Collegio che l'art. 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito con modificazione nella legge 6 marzo 1992, n. 216 viola i principi di uguaglianza, proporzionalita', adeguatezza e razionalita' posti dagli artt. 3, 36, 38 e 97 della Carta costituzionale poiche' non prevede il riconoscimento dei diritti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della tabella riletta da codesta Corte costituzionale e collocati a riposo prima della emanazione del decreto-legge sopraindicato. Diversamente argomentando si arriverebbe al paradosso per cui, l'effetto retroattivo che si riconnette alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma, avrebbe effetto (oltre che per i ricorrenti che hanno determinato l'adozione della sentenza costituzionale) solo per coloro che si trovino in servizo a date convenzionalmente indicate dal legislatore. Tale non puo' dirsi l'originario intento di codesta Corte che con la citata sentenza n. 277/1991, dopo aver ribadito l'unitarieta' del comparto "forze di polizia" alla luce della intervenuta legge di riforma n. 121/1981, non ha inteso discriminare la posizione degli aventi diritto alla luce di una mera situazione di fatto, nella specie la permanenza in servizio. Va percio' sollevata la questione, a parere di questo giudice non manifestamente infondata, per quanto detto sopra, e rilevante per quanto evidente, in relazione alla non eludibile necessita' di dare piena attuazione al dettato della sentenza n. 277/1991.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 dello Costituzione; Sospende pertanto il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone, altresi', che a cura della segreteria copia della presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Torino, nelle camere di consiglio dell'8 febbraio 1995 e del 1 giugno 1995. Il presidente: De Mita L'estensore: Greco 95C1467