N. 809 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 1995

                                N. 809
 Ordinanza  emessa  il  4  ottobre 1995 dal pretore di Padova, sezione
 distaccata di Piove di Sacco nel  procedimento  penale  a  carico  di
 Ferrarese Paolo ed altri
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Inquinamento  -  Scarichi  di pubbliche
    fognature senza autorizzazione ed  eccedenti  i  limiti  tabellari
    previsti  dalla  legge  n.  319/1976 e della normativa regionale -
    Lamentata depenalizzazione - Disparita'  di  trattamento  rispetto
    alla  disciplina  relativa  agli  scarichi di singoli insediamenti
    produttivi, nonche' rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite  con
    maggior  severita'  -  Lesione  del diritto all'ambiente salubre -
    Omesso adeguamento con le norme  del  diritto  internazionale,  in
    particolare   con  quelle  CEE  (n.  271/1991)  -  Violazione  del
    principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a
    catena dei decreti-legge  -  Conseguente  sottrazione  del  potere
    legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali
    di  necessita' ed urgenza - Lamentata penalizzazione delle imprese
    che non recapitano in pubbliche fognature o che  hanno  affrontato
    rilevanti  investimenti  per  adeguare gli impianti alla normativa
    vigente.
 (D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 3 e 6, secondo comma,  convertito,
    con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172).
 (Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77).
(GU n.49 del 29-11-1995 )
                                IL PRETORE
   Ha  pronunciato,  nel  processo  di  cui  in  epigrafe  a carico di
 Ferrarese  Paolo,  Martin  Roberto,  Bernardini  Rolando  e  Pipinato
 Roberto  imputati  dei reati p. e p.  dall'art. 110, 81 cpv del c.p.,
 21, primo comma, legge n. 319/1976, e dall'art. 9, comma sesto, legge
 n. 171/1973, 21, terzo comma, legge  n.  319/1976,  9,  comma  sesto,
 legge n. 171/1973 e 635 del c.p., la seguente ordinanza di rimessione
 degli   atti   alla   Corte   costituzionale   per   il  giudizio  di
 costituzionalita' degli artt. 3 e 6, secondo comma del  d.-l.  n.  79
 convertito  con  modifiche  nella  legge n. 172 del 17 maggio 1995 in
 relazione agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost.
   1. - Rilevanza.
   Gli imputati sono stati tratti  a  giudizio  in  relazione  ad  uno
 scarico   continuativo  da  una  pubblica  fognatura  in  assenza  di
 autorizzazione, richiesta  e  mai  concessa,  e  con  sversamento  di
 liquami  per valori superiori a quelli ammessi non solo dalla tabella
 A della legge Merli, ma anche da quella,  esplicitamente  contestata,
 prevista   dal   P.R.R.A.      del  Veneto  (tab.  2ΓΏ,  allegato  B),
 relativamente a  parametri  diversi  da  quelli  di  natura  tossica,
 persistente e bioaccumulabile (c.d.  limiti inderogabili).
   Vengono  in  questione, pertanto, la violazione, tra l'altro, degli
 artt. 21, terzo e primo  comma,  della  legge  n.  319/1976,  ipotesi
 depenalizzate rispettivamente dagli artt. 3 e 6, secondo comma, legge
 n. 172 cit.  con riguardo alle pubbliche fognature.
   L'oggetto  stesso  della  contestazione,  quindi,  conduce  ad  una
 declaratoria di proscioglimento in  parte  qua  e,  conseguentemente,
 attese   le   risultanze  emerse  dal  dibattimento  (si  vedano,  in
 particolare, i referti n.   8136 del 12 gennaio  1993  della  sezione
 chimico   ambientale   ULSS   n.      21  e  la  relazione  d'analisi
 microbiologica n. 108247 del 22  dicembre  1992,  da  cui  emerge  il
 superamento    di   numerosi   parametri   con   sversamento   avente
 caratteristiche di "acqua  fognale",  nonche'  le  dichiarazioni  dei
 testi  escussi e la documentazione acquisita), risulta indispensabile
 l'esame di legittimita' della normativa in oggetto.
   Si deve osservare,  inoltre,  che  la  vicenda  risale  al  periodo
 dicembre  1992-giugno  1993, per cui e' anteriore al primo decreto in
 materia di legge Merli.  Ne  consegue  che,  all'epoca,  la  condotta
 contestata  era  riconducibile ad un fatto penalmente illecito e che,
 pertanto,  nell'eventualita'  di  una  caducazione  della  norma,  la
 fattispecie rimarrebbe disciplinata alla stregua dei parametri - noti
 al momento del fatto - di cui all'originaria previsione.
   2. - Non manifesta infondatezza.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 807/1995).
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