N. 812 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 1995

                                N. 812
 Ordinanza  emessa  il  25  luglio  1995  da  giudice  istruttore  del
 tribunale  di  Napoli  nel  procedimento  civile vertente tra Randolo
 Nunzia e Nardi Luigi
 Separazione  di coniugi - Istanza di sequestro, in corso di causa, di
    parte dei beni del coniuge  obbligato  -  Mancata  previsione  del
    potere   del   giudice   istruttore   di   adottare   il  relativo
    provvedimento - Disparita' di trattamento degli aventi diritto  al
    mantenimento  (coniuge  e  figli)  prima  e  dopo  la  sentenza di
    separazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.
    278/1994.
 (C.C., art. 156, sesto comma).
 (Cost., artt. 3, 29, 30 e 31).
(GU n.49 del 29-11-1995 )
                          IL GIUDICE ISTRUTTORE
   A scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente  ordinanza
 nel procedimento di separazione personale vertente tra Randolo Nunzia
 e Nardi Luigi.
   La  ricorrente ha chiesto, in corso di causa, "il sequestro ex art.
 156 c.c. della quota di eredita' di pertinenza del Nardi",  deducendo
 che  quest'ultimo  non  ha  mai  adempiuto  all'ordinanza  emessa dal
 presidente del tribunale, in sede  di    comparizione  personale  dei
 coniugi,  con  la  quale  era  stato  posto  a  carico  del Nardi sia
 l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di L.  900.000  per  il
 mantenimento  della  moglie,  della figlia minore e dell'altro figlio
 maggiorenne,  sia  l'obbligo  di  pagare  il  canone   di   locazione
 dell'abitazione  coniugale  assegnata  alla  Randolo. La richiesta di
 sequestro ex art. 156 c.c. avanzata dalla  ricorrente  risulta  pero'
 inammissibile  in  quanto  detta norma puo' trovare applicazione solo
 dopo la definizione del giudizio di separazione e non anche nel corso
 del procedimento   (cfr. Cass. 30  gennaio  1992  n.  961);  infatti,
 specie  della  successione  conseguenziale  dei vari commi del citato
 articolo, si desume che la volonta' normativa e' quella di  escludere
 che  il  giudice  istruttore,  in  corso  di  causa, possa emettere i
 provvedimenti di cui al sesto comma (sequestro dei beni  e  ordine  a
 terzi di pagamento diretto), dato che presupposto comune degli stessi
 e'  l'inadempimento  degli  obblighi previsti dai commi precedenti, e
 cioe' di quelli fissati con la sentenza di separazione personale.  Se
 quindi,  sotto  il profilo sostanziale, i rimedi in questione possono
 operare solo in presenza della definizione del  giudizio,  del  tutto
 ininfluente  e'  l'eventuale  applicabilita'  del  cd. rito cautelare
 uniforme, tanto piu' che, avuto riguardo al  previgente  orientamento
 giurisprudenziale e alle concordi opinioni espresse dalla dottrina in
 proposito,  deve  escludersi  che il sequestro in esame rientri tra i
 provvedimenti  cautelari  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell'art.
 669-quaterdecies  c.p.c.  In  ogni  caso,  l'estensione analogica del
 potere di sequestro disciplinato dall'art.  156  a  casi  diversi  da
 quelli  per  i  quali  e'  stato  previsto, e' preclusa dal carattere
 eccezionale della misura coercitiva in questione  (in  tal  senso  v.
 anche Corte cost. 31 maggio 1983 n. 144).
   Al riguardo, del resto, va evidenziato che la Corte costituzionale,
 nella  sentenza  n.  278  del  23 giugno-6 luglio 1994, ha dichiarato
 l'illegittimita' dell'art. 156 c.c., riconoscendo anche  al  g.i.  la
 possibilita'   di   emettere   l'ordine  di  pagamento  diretto,  sul
 presupposto
  che - in mancanza della dichiarazione di  incostituzionalita'  -  il
 sesto   comma  della  norma  citata  dovesse  essere  necessariamente
 interpretato nel senso che esso si riferisce  "alla  fase  successiva
 alla  pronuncia  di  separazione  ed  all'accertata inadempienza agli
 obblighi  economici  in essa stabiliti". Le ragioni che hanno indotto
 la Corte a dichiarare  l'illegittimita'  dell'art.  156  sesto  comma
 c.c.,  nella  parte  relativa  all'ordine  di distrazione delle somme
 dovute, non possono non valere anche per la parte relativa al  potere
 di  sequestro  dei  beni del coniuge obbligato, previsto dal medesimo
 comma. Entrambe le misure coercitive rispondono alla  ratio  di  dare
 tempestiva  ed  efficace  soddisfazione alle esigenze di mantenimento
 del coniuge bisognoso e,  soprattutto,  dei  figli  minori,  esigenze
 penalmente  tutelate  che  sussistono  certamente  anche  prima della
 sentenza di separazione in relazione agli  obblighi  di  mantenimento
 stabiliti  in  sede  presidenziale. L'omogeneita' di dette situazioni
 postula un  eguale  trattamento,  mancando  una  valida  ragione  che
 giustifichi  una  diversita' di disciplina, e cio' anche in relazione
 all'adempimento  degli  obblighi  di  mantenimento  in  costanza   di
 convivenza matrimoniale, prevedendo gli artt. 146 e 148 c.c. mezzi di
 tutela analoghi a quelli in esame.
   In  definitiva,  la  carenza di tutela immediata nel periodo che va
 dal momento dell'adozione  dei  provvedimenti  presidenziali  fino  a
 quello  della  sentenza,  comporta  una  ingiustificata disparita' di
 trattamento degli aventi diritto al  mantenimento  prima  e  dopo  la
 sentenza  di  separazione,  e contrasta con i principi costituzionali
 previsti dagli artt. 3 e 29 e segg. e Cost. (cosi' come gia' ritenuto
 dalla Corte  costituzionale  in  relazione  all'ordine  di  pagamento
 diretto).    Il  rispetto di tali valori, infatti, verrebbe ad essere
 gravemente   pregiudicato   dall'inadempimento   dei    provvedimenti
 presidenziali,  non  essendovi  altra  previsione normativa che possa
 attribuire  all'avente  diritto  la  stessa  forma  di   tutela.   In
 particolare,  quanto  alla  possibilita'  di  richiedere il sequestro
 conservativo ex art. 671  c.p.c.,  va  evidenziato  che  tale  misura
 cautelare  presuppone  necessariamente  il cd. periculum in mora (che
 non e' stato neppure dedotto dall'istante nel caso di specie), mentre
 il sequestro ex art. 156 c.c. subordina la relativa facolta' al  mero
 inadempimento   dell'obbligato  e  non  richiede  anche  la  gravita'
 dell'inadempimento o l'intento di sottrarre i beni  da  sottoporre  a
 sequestro,  e  nemmeno  esige  che  il  creditore non sia in grado di
 acquistare altra analoga garanzia attraverso  iscrizione  di  ipoteca
 (Cass.  15  novembre  1989  n.  4861);  in  tale ipotesi, cioe', deve
 verosimilmente ritenersi che il periculum sia stato  oggetto  di  una
 valutazione  preventiva da parte del legislatore e sia stato ritenuto
 insito  nei   soli   effetti   dell'inadempimento   dell'obbligo   di
 mantenimento,  stante  la  particolare natura del credito connesso al
 soddisfacimento di indifferibili esigenze  alimentari.  Peraltro,  il
 sequestro  ex  art.  156,  a  differenza  di  quello conservativo, e'
 diretto ad assicurare la futura soddisfazione di crediti  non  ancora
 esigibili,  vincolando  a  tempo  indeterminato  parte  dei  beni del
 coniuge  obbligato  per  garantire  il  futuro  adempimento,  a  ogni
 scadenza,  del  suddetto  obbligo alimentare. Si tratta quindi di una
 garanzia a tutela di crediti ad esecuzione periodica con una funzione
 del tutto peculiare ed insostituibile, se si considera  altresi'  che
 il  sequestro  conservativo  ordinario  integra una misura temporanea
 perche' destinata a convertirsi in pignoramento, con  cio'  esaurendo
 la  sua funzione, e che per i crediti gia' scaduti e' invece prevista
 una adeguata tutela in sede esecutiva con l'esercizio degli  ordinari
 strumenti processuali.
   La  rilevanza  nel  presente  procedimento  della  questione  sopra
 prospettata  emerge   in   modo   incontestabile   dalle   risultanze
 processuali, dato che il Nardi, comparso personalmente in udienza, ha
 riconosciuto  di  non  corrispondere  l'assegno  di mantenimento alla
 Randolo, la quale ha piu' volte chiesto inutilmente  l'osservanza  di
 tale  obbligo  e,  per  tali ragioni, ha presentato anche una querela
 alla procura della Repubblica  presso  la  pretura  circondariale  di
 Napoli.  Ed  e'  inoltre  appena  il  caso  di  aggiungere,  circa la
 legittimazione a sollevare la questione di incostituzionalita',  che,
 come  affermato dalla Corte costituzionale, se normalmente il giudice
 istruttore e'  legittimato  a  sollevare  questioni  di  legittimita'
 costituzionale relative alle norme di cui egli puo' fare applicazione
 per  l'emanazione  dei  provvedimenti  di sua competenza, non si puo'
 escludere la sua legittimazione qualora l'oggetto della questione sia
 proprio il  mancato  riconoscimento  della  competenza  dello  stesso
 giudice,  anche  perche', diversamente opinando, non vi sarebbe alcun
 giudice legittimato a sollevare la questione medesima.
   Va infine rilevato che non si ravvisa la necessita'  di  sospendere
 l'intero  procedimento,  posto  che la risoluzione della questione di
 incostituzionalita' non e' destinata ad esercitare  alcuna  influenza
 sulla  definizione  del giudizio di merito ma riguarda esclusivamente
 il subprocedimento relativo all'istanza di sequestro ex art. 156 c.c.
 (proposta fuori udienza) e si  esaurisce  all'interno  dello  stesso;
 pertanto,  anche  al  fine di evitare che dalla denuncia dei dubbi di
 incostituzionalita' sopra esposti derivino effetti  sproporzionati  e
 pregiudizievoli   per   l'interesse  delle  parti  ad  una  sollecita
 definizione della lite, deve disporsi  la  sospensione  soltanto  del
 presente   procedimento   incidentale,   potendo   invece  proseguire
 regolarmente quello principale di merito per il  quale  risulta  gia'
 fissata la successiva udienza di trattazione.
                                P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., in
 riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte
 in cui non prevede che il  giudice  istruttore  possa  adottare,  nel
 corso  della  causa  di separazione, il provvedimento di sequestro di
 parte dei beni del coniuge obbligato;
   Dispone  la  trasmissione  di   copia   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del procedimento incidentale relativo
 all'istanza  di  sequestro  ex  art.  156  c.p.c.,  rinviando  per la
 trattazione della causa di merito all'udienza del 9 novembre 1995;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti,  al  pubblico  ministero,  al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, e sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
     Napoli, addi' 25 luglio 1995
                    Il giudice istruttore:  Magliulo
 95C1473