N. 812 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 1995
N. 812 Ordinanza emessa il 25 luglio 1995 da giudice istruttore del tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Randolo Nunzia e Nardi Luigi Separazione di coniugi - Istanza di sequestro, in corso di causa, di parte dei beni del coniuge obbligato - Mancata previsione del potere del giudice istruttore di adottare il relativo provvedimento - Disparita' di trattamento degli aventi diritto al mantenimento (coniuge e figli) prima e dopo la sentenza di separazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 278/1994. (C.C., art. 156, sesto comma). (Cost., artt. 3, 29, 30 e 31).(GU n.49 del 29-11-1995 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE A scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di separazione personale vertente tra Randolo Nunzia e Nardi Luigi. La ricorrente ha chiesto, in corso di causa, "il sequestro ex art. 156 c.c. della quota di eredita' di pertinenza del Nardi", deducendo che quest'ultimo non ha mai adempiuto all'ordinanza emessa dal presidente del tribunale, in sede di comparizione personale dei coniugi, con la quale era stato posto a carico del Nardi sia l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di L. 900.000 per il mantenimento della moglie, della figlia minore e dell'altro figlio maggiorenne, sia l'obbligo di pagare il canone di locazione dell'abitazione coniugale assegnata alla Randolo. La richiesta di sequestro ex art. 156 c.c. avanzata dalla ricorrente risulta pero' inammissibile in quanto detta norma puo' trovare applicazione solo dopo la definizione del giudizio di separazione e non anche nel corso del procedimento (cfr. Cass. 30 gennaio 1992 n. 961); infatti, specie della successione conseguenziale dei vari commi del citato articolo, si desume che la volonta' normativa e' quella di escludere che il giudice istruttore, in corso di causa, possa emettere i provvedimenti di cui al sesto comma (sequestro dei beni e ordine a terzi di pagamento diretto), dato che presupposto comune degli stessi e' l'inadempimento degli obblighi previsti dai commi precedenti, e cioe' di quelli fissati con la sentenza di separazione personale. Se quindi, sotto il profilo sostanziale, i rimedi in questione possono operare solo in presenza della definizione del giudizio, del tutto ininfluente e' l'eventuale applicabilita' del cd. rito cautelare uniforme, tanto piu' che, avuto riguardo al previgente orientamento giurisprudenziale e alle concordi opinioni espresse dalla dottrina in proposito, deve escludersi che il sequestro in esame rientri tra i provvedimenti cautelari ai sensi e per gli effetti dell'art. 669-quaterdecies c.p.c. In ogni caso, l'estensione analogica del potere di sequestro disciplinato dall'art. 156 a casi diversi da quelli per i quali e' stato previsto, e' preclusa dal carattere eccezionale della misura coercitiva in questione (in tal senso v. anche Corte cost. 31 maggio 1983 n. 144). Al riguardo, del resto, va evidenziato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 278 del 23 giugno-6 luglio 1994, ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 156 c.c., riconoscendo anche al g.i. la possibilita' di emettere l'ordine di pagamento diretto, sul presupposto che - in mancanza della dichiarazione di incostituzionalita' - il sesto comma della norma citata dovesse essere necessariamente interpretato nel senso che esso si riferisce "alla fase successiva alla pronuncia di separazione ed all'accertata inadempienza agli obblighi economici in essa stabiliti". Le ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare l'illegittimita' dell'art. 156 sesto comma c.c., nella parte relativa all'ordine di distrazione delle somme dovute, non possono non valere anche per la parte relativa al potere di sequestro dei beni del coniuge obbligato, previsto dal medesimo comma. Entrambe le misure coercitive rispondono alla ratio di dare tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del coniuge bisognoso e, soprattutto, dei figli minori, esigenze penalmente tutelate che sussistono certamente anche prima della sentenza di separazione in relazione agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede presidenziale. L'omogeneita' di dette situazioni postula un eguale trattamento, mancando una valida ragione che giustifichi una diversita' di disciplina, e cio' anche in relazione all'adempimento degli obblighi di mantenimento in costanza di convivenza matrimoniale, prevedendo gli artt. 146 e 148 c.c. mezzi di tutela analoghi a quelli in esame. In definitiva, la carenza di tutela immediata nel periodo che va dal momento dell'adozione dei provvedimenti presidenziali fino a quello della sentenza, comporta una ingiustificata disparita' di trattamento degli aventi diritto al mantenimento prima e dopo la sentenza di separazione, e contrasta con i principi costituzionali previsti dagli artt. 3 e 29 e segg. e Cost. (cosi' come gia' ritenuto dalla Corte costituzionale in relazione all'ordine di pagamento diretto). Il rispetto di tali valori, infatti, verrebbe ad essere gravemente pregiudicato dall'inadempimento dei provvedimenti presidenziali, non essendovi altra previsione normativa che possa attribuire all'avente diritto la stessa forma di tutela. In particolare, quanto alla possibilita' di richiedere il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., va evidenziato che tale misura cautelare presuppone necessariamente il cd. periculum in mora (che non e' stato neppure dedotto dall'istante nel caso di specie), mentre il sequestro ex art. 156 c.c. subordina la relativa facolta' al mero inadempimento dell'obbligato e non richiede anche la gravita' dell'inadempimento o l'intento di sottrarre i beni da sottoporre a sequestro, e nemmeno esige che il creditore non sia in grado di acquistare altra analoga garanzia attraverso iscrizione di ipoteca (Cass. 15 novembre 1989 n. 4861); in tale ipotesi, cioe', deve verosimilmente ritenersi che il periculum sia stato oggetto di una valutazione preventiva da parte del legislatore e sia stato ritenuto insito nei soli effetti dell'inadempimento dell'obbligo di mantenimento, stante la particolare natura del credito connesso al soddisfacimento di indifferibili esigenze alimentari. Peraltro, il sequestro ex art. 156, a differenza di quello conservativo, e' diretto ad assicurare la futura soddisfazione di crediti non ancora esigibili, vincolando a tempo indeterminato parte dei beni del coniuge obbligato per garantire il futuro adempimento, a ogni scadenza, del suddetto obbligo alimentare. Si tratta quindi di una garanzia a tutela di crediti ad esecuzione periodica con una funzione del tutto peculiare ed insostituibile, se si considera altresi' che il sequestro conservativo ordinario integra una misura temporanea perche' destinata a convertirsi in pignoramento, con cio' esaurendo la sua funzione, e che per i crediti gia' scaduti e' invece prevista una adeguata tutela in sede esecutiva con l'esercizio degli ordinari strumenti processuali. La rilevanza nel presente procedimento della questione sopra prospettata emerge in modo incontestabile dalle risultanze processuali, dato che il Nardi, comparso personalmente in udienza, ha riconosciuto di non corrispondere l'assegno di mantenimento alla Randolo, la quale ha piu' volte chiesto inutilmente l'osservanza di tale obbligo e, per tali ragioni, ha presentato anche una querela alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Napoli. Ed e' inoltre appena il caso di aggiungere, circa la legittimazione a sollevare la questione di incostituzionalita', che, come affermato dalla Corte costituzionale, se normalmente il giudice istruttore e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale relative alle norme di cui egli puo' fare applicazione per l'emanazione dei provvedimenti di sua competenza, non si puo' escludere la sua legittimazione qualora l'oggetto della questione sia proprio il mancato riconoscimento della competenza dello stesso giudice, anche perche', diversamente opinando, non vi sarebbe alcun giudice legittimato a sollevare la questione medesima. Va infine rilevato che non si ravvisa la necessita' di sospendere l'intero procedimento, posto che la risoluzione della questione di incostituzionalita' non e' destinata ad esercitare alcuna influenza sulla definizione del giudizio di merito ma riguarda esclusivamente il subprocedimento relativo all'istanza di sequestro ex art. 156 c.c. (proposta fuori udienza) e si esaurisce all'interno dello stesso; pertanto, anche al fine di evitare che dalla denuncia dei dubbi di incostituzionalita' sopra esposti derivino effetti sproporzionati e pregiudizievoli per l'interesse delle parti ad una sollecita definizione della lite, deve disporsi la sospensione soltanto del presente procedimento incidentale, potendo invece proseguire regolarmente quello principale di merito per il quale risulta gia' fissata la successiva udienza di trattazione.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato; Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento incidentale relativo all'istanza di sequestro ex art. 156 c.p.c., rinviando per la trattazione della causa di merito all'udienza del 9 novembre 1995; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Napoli, addi' 25 luglio 1995 Il giudice istruttore: Magliulo 95C1473