N. 814 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 1995

                                N. 814
 Ordinanza emessa il 5  ottobre  1995  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari di S. M. Capua Vetere nel procedimento penale a carico di
 Lama Michele
 Processo  penale  -  Richiesta  di  applicazione della pena - Giudice
    delle  indagini  preliminari  che  abbia  applicato   una   misura
    cautelare   nei  confronti  dell'imputato  -  Incompatibilita'  ad
    esercitare le funzioni di giudice nel  suddetto  rito  speciale  -
    Omessa  previsione - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi
    analoghe  -  Violazione  del  diritto  di  difesa  -  Lesione  del
    principio  della  presunzione  di non colpevolezza dell'imputato -
    Richiamo ai principi della sentenza della Corte costituzionale  n.
    432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).
(GU n.49 del 29-11-1995 )
                  IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha   pronunciato   la   seguente  ordinanza  udita  l'eccezione  di
 illegittimita' costituzionale sollevata nel procedimento  n.  1037/95
 r.g.n.r.  mod.   21 e n. 333/95 r.g.g.i.p. a carico di Lama Michele e
 Sfoco Anna, all'udienza preliminare del 5 ottobre 1995;
   Premesso che:
     in data 21 febbraio 1995 il predetto giudice  emetteva  ordinanza
 di  custodia cautelare in carcere nei confronti di Lama Michele per i
 reati di cui agli artt. 81 cpv. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990;
     in data 11 marzo 1995 il p.m. sede chiedeva il rinvio a  giudizio
 degli  imputati  e,  successivamente, in data 15 marzo 1995 la difesa
 avanzava richiesta di definizione del procedimento nelle forme di cui
 agli artt. 444 e ss. c.p.p.;
     negli atti introduttivi dell'udienza fissata ex art. 418  c.p.p.,
 la  difesa  eccepiva  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 34,
 secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede  che  non  possa
 partecipare al giudizio di applicazione della pena su richiesta delle
 parti il giudice che ha disposto l'applicazione di misura cautelare.
   Tanto  premesso,  va  rilevato  che  la  Corte  costituzionale  con
 sentenza n. 432 del 1995 ha ritenuto  che  la  decisione  emessa  dal
 g.i.p.  ai  sensi  dell'art.  273  c.p.p., riguardando un giudizio di
 merito attinente la gravita' degli indizi di colpevolezza raccolti  a
 carico  dell'indagato,  non  puo'  non riflettersi sulla serenita' ed
 imparzialita' del giudizio qualora il giudice sia chiamato a decidere
 nel merito del processo.
   La Corte costituzionale ha ritenuto sussistente il pericolo che "la
 valutazione complessiva sulla responsabilita'  dell'imputato  sia,  o
 possa apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione,
 e  cioe'  da  quella  naturale  tendenza a mantenere un giudizio gia'
 espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali
 dello stesso procedimento".
   Quanto sostenuto dalla Corte, in  relazione  alla  incompatibilita'
 per  il  giudice per le indagini preliminari, che abbia emesso misura
 cautelare personale, a partecipare al giudizio dibattimentale, impone
 la  necessita'  di   sollevare   la   questione   di   illegittimita'
 costituzionale  anche  in relazione al caso in questione; il giudice,
 infatti, relativamente ai processi definibili  ex  artt.  444  e  ss.
 c.p.p. deve valutare la sussistenza di elementi idonei a pervenire al
 proscioglimento  dell'imputato  a  norma  dell'art.  129 c.p.p., come
 espressamente statuito dall'art.   444 c.p.p.;  tale  valutazione  si
 impone  anche alla luce del costante orientamento della suprema Corte
 la quale ha,  piu'  volte,  ribadito  il  principio  secondo  cui  al
 giudice,  nel  procedimento  di  applicazione della pena su richiesta
 delle  parti,  non  e'  delegata   una   mera   funzione   "notarile"
 dell'accordo  tra  le  parti dovendo, proprio in ossequio alla citata
 disposizione normativa, dar conto della "ratifica" dell'accordo.
   Pertanto, la questione di illegittimita'  costituzionale  sollevata
 dalla  difesa  appare  ictu  oculi  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata e  risulta  attinente  alla  violazione  della  parita'  di
 trattamento   normativo   di   situazioni   analoghe  (art.  3  della
 Costituzione), alla inviolabilita' della difesa in ogni stato e grado
 del processo (art.  24, secondo comma,  della  Costituzione)  nonche'
 alla  stessa  previsione  di non colpevolezza dell'imputato fino alla
 condanna definitiva (art.  27, secondo comma, della Costituzione); ed
 invero, ove si concretizza l'identita'  del  giudice  nell'analizzata
 situazione  processuale,  si  determina una disparita' di trattamento
 rispetto al cittadino giudicato da giudice non "prevenuto" nonche' in
 pregiudizio  arrecato  al  diritto  alla  difesa rispetto al suddetto
 giudice che  al  contempo  non  apparirebbe  garantire  adeguatamente
 all'imputato  il  suo diritto a non essere considerato colpevole fino
 alla sentenza di condanna;  tali  valutazioni  impongono,  quindi,  a
 questo    giudice    di    sollevare    l'esaminata    eccezione   di
 incostituzionalita' con conseguente sospensione del presente processo
 e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n.  87/1953
 solleva  questione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 34,
 secondo   comma,   c.p.p.   nella   parte   in   cui   non    prevede
 l'incompatibilita' a svolgere la funzione di giudice nel procedimento
 ai  sensi  dell'art.    444 c.p.p. da parte di colui che abbia emesso
 misura cautelare personale, ritenendo sussistenti i gravi  indizi  di
 colpevolezza  di cui all'art.  273 c.p.p., per violazione degli artt.
 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione;
   Dispone la sospensione  del  presente  procedimento  e  l'immediata
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  affinche' sia
 risolta la prospettata questione di illegittimita';
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata al Presidente del Senato della
 Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati;
   Manda alla cancelleria per i relativi adempimenti.
     Santa Maria Capua Vetere, addi' 5 ottobre 1995
                          Il giudice:  Totaro
 95C1475