N. 816 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 1995

                                N. 816
 Ordinanza  emessa  il  6  ottobre  1995  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Fermo nel  procedimento  penale  a
 carico di Ricupero Roberto
 Processo  penale  -  Giudizio  abbreviato  -  Giudice per le indagini
    preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei
    confronti  dell'imputato  -  Incompatibilita'  ad  esercitare   le
    funzioni  giudicanti  per  il  suddetto  rito  speciale  -  Omessa
    previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di imparzialita'
    ed  indipendenza  dell'organo  giurisdizionale  -  Richiamo   alle
    sentenze  della  Corte  costituzionale nn. 496/1990, 401 e 502 del
    1991, 124 e 186 del 1992, e, da ultimo, 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 primo comma, 24, 25 e 101).
(GU n.49 del 29-11-1995 )
               IL  GIUDICE  PER  LE  INDAGINI  PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel  procedimento  penale  n.
 139/94  reg.  not. Reato a carico di Ricupero Roberto, nato a Sciacca
 il 14 marzo 1969.
   Premesso che all'odierna udienza preliminare, l'imputato ha chiesto
 che  il  processo nei suoi confronti venisse definito con il rito del
 giudizio abbreviato, ottenendo il consenso del p.m.;
   Ritenuto che questo giudice, che peraltro  ritiene  il  processo  a
 carico  del  Ricupero  definibile  allo  stato degli atti con il rito
 richiesto, si troverebbe a giudicare l'imputato dopo aver emesso, nei
 confronti dello stesso, in data 14 marzo 1994 e per gli stessi fatti,
 ordinanza  applicativa  della  misura  cautelare   coercitiva   della
 custodia in carcere, poi sostituita, il 25 maggio 1994, con l'obbligo
 di dimora;
   Rilevato  che la mancata previsione di incompatibilita' in siffatta
 situazione, contrasta:
     1)  con  le  garanzie  di  imparzialita'  e  indipendenza  ed  e'
 suscettibile   di  compromettere  la  genuinita'  e  correttezza  del
 processo formativo del giudizio di cui al disposto degli artt. 24, 25
 e 101 della Costituzione ed alla garanzia costituzionale  del  giusto
 processo.  Invero l'accertamento circa la sussistenza di gravi indizi
 di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., l'obbligo  di  motivazione  sugli
 elementi a carico ed a favore imposto dall'art. 292 lett. c) e c-bis)
 c.p.p., le valutazioni imposte dagli artt. 273, secondo comma, e 275,
 secondo  comma-bis  c.p.p.  determinano, gia' in sede di applicazione
 della misura nella fase delle indagini preliminari,  un  pregnante  e
 approfondito  giudizio di colpevolezza dell'indagato che non puo' non
 condizionare  la  decisione  sul  merito  della  regiudicanda.   Tale
 incisiva  influenza condizionante e' tanto piu' evidente quando, come
 nel caso di specie, trattasi di giudizio allo stato degli  atti,  gli
 stessi  posti a fondamento della misura ed escluso ogni nuovo apporto
 dibattimentale;
     2) con il principio di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3,  primo
 comma,  della  Costituzione,  non  potendo  non  rilevarsi la stretta
 analogia tra il caso di cui trattasi e le ipotesi di incompatibilita'
 affermate dalla  Corte  costituzionale  nelle  sentenze  nn.  186/92,
 124/92, 502/91, 496/90, 401/91 e, da ultimo, nella sentenza n. 432/95
 che ha dichiarato illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo
 comma,  c.p.p.    nella  parte  in  cui  non  prevede  che  non possa
 partecipare al giudizio dibattimentale il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  che  abbia  applicato una misura cautelare personale nei
 confronti dell'imputato.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg.  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
 solleva   d'ufficio,   ritenendola  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata, per contrasto  con  gli  artt.  3,  24,  25  e  101  della
 Costituzione  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art.
 34, secondo  comma,  del  c.p.p.  nella  parte  in  cui  non  prevede
 l'incompatibilita'  a  partecipare al giudizio abbreviato del giudice
 per le indagini preliminari che abbia applicato la  misura  cautelare
 personale per gli stessi fatti nei confronti dell'imputato;
   Manda  la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza
 al Presidente del Consiglio dei Ministri e per  la  comunicazione  ai
 Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;
   Sospende il procedimento penale a carico di Ricupero Roberto;
   Ordina  la  trasmissione  alla  Corte costituzionale degli atti del
 processo e della presente  ordinanza,  unitamente  alla  prova  delle
 notificazioni e delle comunicazioni sopra indicate.
     Fermo, addi' 6 ottobre 1995
            Il giudice per le indagini preliminari:  Ortenzi
 95C1477