N. 486 SENTENZA 8 - 20 novembre 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Edilizia residenziale pubblica -  Regione  Molise  -  Alienazione  di
 alloggi  -  Riduzione,  per vetusta', dell'1% sul prezzo - Ammissione
 fino al limite massimo del 20% - Inammissibilita' di  un'oscillazione
 legislativa  in materia a seconda della regione competente - Esigenza
 di una disciplina quadro che definisca i criteri  fondamentali  sulle
 modalita'    di    alienazione   degli   alloggi   -   Illegittimita'
 costituzionale.
 
 (Legge regionale Molise, art. 4, secondo comma,  approvata  in  prima
 deliberazione  il  23  dicembre  1994  e in seconda deliberazione l'8
 marzo 1995).
 
(GU n.49 del 29-11-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente:   avv. Mauro FERRI;
   Giudici:   prof. Luigi MENGONI,   prof. Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  4,  comma  2,
 della  legge  della  regione  Molise, approvata il 23 dicembre 1994 e
 riapprovata l'8  marzo  1995  dal  Consiglio  regionale,  avente  per
 oggetto:   "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
 residenziale  pubblica",  promosso  con  ricorso  del  Presidente del
 Consiglio dei ministri, notificato il 12 aprile 1995,  depositato  in
 cancelleria  il  21  successivo  ed  iscritto  al  n. 27 del registro
 ricorsi 1995;
   Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore
 Francesco Guizzi;
   Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  impugna,  per
 contrasto  con  l'art. 117 della Costituzione, la legge della Regione
 Molise (Norme in materia di alienazione  degli  alloggi  di  edilizia
 residenziale  pubblica)  approvata,  in  prima lettura, dal Consiglio
 regionale del Molise il 23 dicembre 1994  e  in  seconda  lettura,  a
 seguito di rinvio governativo, l'8 marzo 1995.
   Il  provvedimento  legislativo  ha  ad  oggetto l'alienazione degli
 alloggi di edilizia residenziale pubblica  e  all'art.  4,  comma  2,
 prevede la riduzione del prezzo di cessione dell'1 per cento per ogni
 anno  di  vetusta', fino al limite di trent'anni. Con cio' violando -
 ad avviso del ricorrente - il principio fondamentale stabilito  dalla
 legge  24  dicembre  1993,  n.  560, art. 1, comma 10, secondo cui la
 riduzione per anno di vetusta' e' possibile fino  al  limite  massimo
 del  20  per cento. La disposizione eccederebbe quindi i limiti delle
 competenze  regionali  e  sarebbe  pertanto  illegittima  alla   luce
 dell'art.  117 della Costituzione.
                         Considerato in diritto
   1.  - Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva, con ricorso
 in via principale, questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 4, comma 2, della legge della Regione Molise dell'8 marzo 1995 (Norme
 in materia di alienazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
 pubblica)  in  riferimento  all'art.  117 della Costituzione, perche'
 deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 10, della legge  n.  560
 del  1993,  secondo  cui  la riduzione dell'1 per cento sul prezzo di
 alienazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  e'
 ammessa fino al limite massimo del 20 per cento.
   La questione e' fondata.
   2.  -  Va  innanzitutto precisato che ai fini del presente giudizio
 non rileva la differente formulazione  della  norma  impugnata  (come
 approvata  dal  Consiglio  regionale il 23 dicembre 1994) rispetto al
 testo dell'8 marzo 1995, conseguente al  rinvio  commissariale.  Tale
 differenza, pur non essendo meramente formale, non ha incidenza sulla
 questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Presidente del
 Consiglio in via principale e, dunque, indipendentemente da qualsiasi
 applicazione concreta.
   La  questione  verte sull'ammissibilita' di un intervento regionale
 in deroga - o comunque in variazione - a un  criterio  fissato  dalla
 legge statale sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
 pubblica, con riguardo alla riduzione del prezzo per vetusta'.
   La legge statale (n. 560 del 1993) consente la riduzione del prezzo
 fino  al  limite  massimo  del  20  per  cento, e sia la prima che la
 seconda formulazione della legge  regionale  appaiono,  sotto  questo
 profilo, ugualmente lesive della legge n. 560.
   3.  -  Nel  merito,  va  certo ricordata la competenza regionale in
 materia di edilizia residenziale pubblica  (art.  93  del  d.P.R.  24
 luglio 1977, n. 616 e la sentenza n. 347 del 1993), e non si puo' non
 sottolineare,   nel   contempo,   che  le  Regioni  potrebbero  anche
 modificare l'assetto organizzatorio in atto degli  Istituti  autonomi
 case popolari, come previsto dall'art. 93 del citato d.P.R. n. 616.
   Correttamente,  la  legge  della  regione  Molise detta norme sulla
 destinazione dei fondi ricavati dalla vendita degli immobili dei  due
 Istituti autonomi case popolari di Campobasso e Isernia, senza che vi
 sia  stata  censura  da parte governativa. Ma la competenza regionale
 nulla toglie all'esigenza di una disciplina-quadro  che  definisca  i
 criteri  fondamentali sulle modalita' di alienazione degli alloggi di
 edilizia residenziale pubblica. E quello della riduzione  del  prezzo
 per  vetusta'  e'  senza  dubbio  un punto fondamentale, come risulta
 anche dal dibattito parlamentare  che  si  e'  svolto  proprio  sulla
 misura   di   essa   (v.  soprattutto  Camera  dei  deputati,  ottava
 commissione permanente, seduta del 16 dicembre 1993).
   Sarebbe inammissibile un'oscillazione legislativa a  seconda  della
 Regione  competente, perche' oggetto dell'alienazione possono essere,
 oltre agli immobili acquisiti o realizzati con  il  contributo  della
 Regione,  anche gli immobili acquisiti o realizzati con il contributo
 statale, nonche' gli immobili degli Istituti autonomi case  popolari,
 dei  comuni  e  degli  altri enti pubblici territoriali, come risulta
 chiaramente dall'art. 1 della legge regionale in esame.
   La natura di  detto  patrimonio  immobiliare  dimostra  l'interesse
 statale a introdurre i criteri essenziali in tema di alienazione, per
 cui  l'art.  1,  comma  10,  della  legge  n. 560 va qualificato come
 principio fondamentale, ai sensi dell'art.  117  della  Costituzione,
 con  la  conseguente illegittimita' costituzionale della disposizione
 impugnata.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma  2,
 della  legge  della  Regione  Molise (Norme in materia di alienazione
 degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), approvata in  prima
 deliberazione  il  23  dicembre  1994  e in seconda deliberazione l'8
 marzo 1995.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.
                         Il Presidente:  Ferri
                         Il redattore:  Guizzi
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
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