N. 489 SENTENZA 8 - 20 novembre 1995

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Opere  pubbliche  -  Regione Lombardia - Lavori pubblici di interesse
 regionale e di navigazione interna - Competenze - Enti amministrativi
 dipendenti dalla regione - Soppressione e liquidazione del  Consorzio
 del  Canale  Milano-Cremona-Po  -  Decreto del Ministro del tesoro 19
 marzo 1994  -  Presunta  invasione  delle  attribuzioni  regionali  -
 Mancata  reiterazione del d.-l. 1 luglio 1992, n. 325 - Privazione di
 qualsiasi fondamento del decreto  oggetto  di  censura  -  Cessazione
 della materia del contendere
 
(GU n.49 del 29-11-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente:  avv. Mauro FERRI;
   Giudici:   prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia  notificato
 il  28  maggio 1994, depositato in Cancelleria il 16 giugno 1994, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del  decreto  del  Ministro
 del   tesoro   19  marzo  1994,  recante  "Soppressione  e  messa  in
 liquidazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po" ed  iscritto
 al n. 19 del registro conflitti 1994;
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore
 Francesco Guizzi;
   Uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione  Lombardia  e  l'avvocato
 dello  Stato  Sergio  La  Porta  per  il Presidente del Consiglio dei
 ministri.
                            Ritenuto in fatto
   1. - La Regione Lombardia solleva  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  dello  Stato,  in  relazione  al  decreto del Ministro del
 tesoro  19  marzo  1994,  che,  disponendo  la  soppressione   e   la
 liquidazione  del  Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, violerebbe
 gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, e in  particolare  le
 competenze  regionali  in  materia  di  lavori  pubblici di interesse
 regionale e di navigazione interna, e quelle  sull'ordinamento  degli
 enti amministrativi dipendenti dalla Regione.
   Il  Consorzio,  ricorda  la  Regione,  fu  istituito dalla legge 24
 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione delle opere  di  navigazione
 interna  del canale, e di esso fanno parte lo Stato, la Provincia e i
 Comuni interessati. Con le leggi 10 ottobre 1962, n. 1549, e 28 marzo
 1968, n. 295, gli si affido' il compito di costruire  porti  e  scali
 nelle   localita'   attraversate  dal  canale,  e  l'esercizio  degli
 impianti.  Il termine posto dall'art. 9 della citata  legge  n.  1549
 del  1962  per  la  realizzazione  delle  opere  e'  stato piu' volte
 prorogato, da ultimo con l'art. 16 della legge  31  maggio  1990,  n.
 128.  Pur  non  essendo  stata completata la prevista opera, parti di
 questa  sono  in  esercizio,  si  che  il  Consorzio  ha un rilevante
 patrimonio di aree.
   Trasferite  alle  Regioni  le  funzioni  in  materia  di  opere  di
 navigazione interna, con esclusione soltanto di quelle destinate alle
 vie navigabili di prima classe (artt. 87 e 88, numero 3 del d.P.R. 24
 luglio  1977,  n.  616),  la  ricorrente  rivendica  ogni competenza,
 trattandosi di opera navigabile di seconda classe.
   Il  conferimento  alla  Regione  delle  funzioni  e  dei  beni  del
 Consorzio  non si e' perfezionato e, d'altra parte, le opere inerenti
 al canale e  agli  impianti  non  hanno  perso  ragion  d'essere.  Il
 Consorzio  e'  incluso,  infatti,  nell'elenco  degli  enti  ritenuti
 necessari ai fini dello sviluppo (d.P.R. 16 giugno 1977, n. 669),  ai
 sensi degli artt.  2 e 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
   Il  Ministro del tesoro dispone, ora, la soppressione del Consorzio
 e la sua messa in liquidazione con le modalita' stabilite dalla legge
 4 dicembre 1956, n. 1404, antecedente alla citata  legge  n.  70  del
 1975, senza che sussistano, ad avviso della ricorrente, i presupposti
 per  la  procedura  di  liquidazione:  l'ente  non  e' - o almeno non
 dovrebbe piu' essere -  soggetto  alla  vigilanza  dello  Stato,  dal
 momento  che  agisce in materia di competenza regionale; non inerisce
 piu' alla finanza statale, e i suoi scopi non sono esauriti.
   Sulla  base  di  tali  premesse,  la   Regione   Lombardia   chiede
 l'annullamento del decreto impugnato.
   2.  -  Si  e'  costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo    nel    senso    dell'inammissibilita'   e,   comunque,
 dell'infondatezza del ricorso, giacche'  il  provvedimento  impugnato
 non sarebbe idoneo a ledere le attribuzioni della ricorrente.
   Se  e'  da escludere, in ragione del carattere locale dello scopo e
 dell'interesse   perseguito,   un   connotato   nazionale   o   anche
 interregionale   del   Consorzio,   va   pure  escluso  -  ad  avviso
 dell'Avvocatura - che, con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 616  del
 1977,  l'ente  in  questione ricada nella previsione dell'art. 113 di
 detto decreto.
   Il Consorzio  rientrerebbe,  invero,  nell'ambito  di  applicazione
 della  legge  n.  1404  del  1956,  trattandosi  di ente pubblico che
 interessa la finanza statale, e cio' sia per la partecipazione  dello
 Stato  alle  spese  per  la costruzione del canale, sia per l'apporto
 patrimoniale derivante dalla liquidazione degli enti portuali  padani
 (art.  6  del  regio  decreto n. 959 del 1913, artt. 7, 11 e 14 della
 legge n. 1044 del 1941).
   Decaduto il decreto-legge n.  325  del  1992,  il  termine  per  il
 proseguimento delle attivita' del Consorzio e' scaduto il 31 dicembre
 1991,  e  da  questa  data  -  conclude l'Avvocatura - non e' piu' in
 condizione   di   operare   per   il   raggiungimento   degli   scopi
 istituzionali.  La  sorte  dei beni andrebbe dunque rimessa alla sede
 liquidatoria, per la quale, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. n. 616,
 vi e' competenza statale.
   3. - Nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995, si  e'  rinviata  la
 trattazione  della causa, su istanza delle parti, al fine di valutare
 il contenuto del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117,  che,  fra  le
 altre  disposizioni,  proroga  al 31 dicembre 1999 il termine fissato
 dalla  legge  31  maggio  1990,  n.   128,   per   il   proseguimento
 dell'attivita' del Consorzio (art. 2 del citato decreto-legge).
                         Considerato in diritto
   1.   -   La   Regione  Lombardia,  con  il  presente  conflitto  di
 attribuzione, chiede che la Corte neghi allo Stato,  e  per  esso  al
 Ministro del tesoro, il potere di disporre la soppressione e la messa
 in  liquidazione  (ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404) del
 Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, con  riguardo  agli  articoli
 117,  118 e 119 della Costituzione e, specificamente, alle competenze
 regionali in materia di lavori pubblici di interesse regionale  e  di
 navigazione interna, nonche' di ordinamento degli enti amministrativi
 dipendenti  dalla Regione ed enti locali non territoriali. Chiede, in
 particolare, l'annullamento del decreto del Ministro  del  tesoro  19
 marzo 1994 perche' invasivo delle sue attribuzioni.
   2.   -   Il   Governo   ha  adottato,  successivamente  al  decreto
 ministeriale  impugnato,  il  decreto-legge  n.  117  del  1995  che,
 all'art.   2,   proroga  al  31  dicembre  1999  il  termine  per  il
 proseguimento dell'attivita' del Consorzio fissato dalla legge n. 128
 del 1990.
   Il decreto-legge n. 117 e'  stato  convertito,  con  modificazioni,
 nella legge 8 giugno 1995, n. 234, e l'art. 2 risulta integrato dalla
 legge  di  conversione,  che vi ha inserito due commi (2-bis e 2-ter)
 concernenti i poteri gestionali, che passano a un comitato  esecutivo
 del  Consiglio di amministrazione del Consorzio, confermando la norma
 del decreto-legge sulla proroga fino al 31 dicembre 1999. L'attivita'
 del Consorzio si protrarra', pertanto, fino al 31 dicembre  1999;  e,
 cosi', viene privato di qualsiasi fondamento il decreto 15 marzo 1994
 emanato  dal  Ministro  del  tesoro,  non  essendo stato reiterato il
 decreto-legge 1 luglio 1992, n.  325  (di  proroga  del  termine  per
 l'attuazione   delle  opere),  dopo  la  sua  decadenza  per  mancata
 conversione.
   Convertito il decreto-legge  n.  117  del  1995,  il  Ministro  del
 tesoro,  con decreto 12 luglio 1995, ha annullato il decreto 11 marzo
 1994, che era stato impugnato  innanzi  a  questa  Corte.  E'  dunque
 cessata la materia del contendere.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.
                         Il Presidente:  Ferri
                         Il redattore:  Guizzi
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
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