N. 817 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 giugno 1995

                                N. 817
 Ordinanza  emessa  il  14  giugno  1995  dal tribunale di Sassari nel
 procedimento penale a carico di Rais Costantino
 Processo penale - Impedimento illegittimo a comparire  del  difensore
    per   sciopero   degli   avvocati   -   Incidenza  sulla  funzione
    giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia  -  Lesione
    del  diritto  inviolabile  dell'uomo  ad essere giudicato in tempo
    ragionevole sancito dall'art.  6 della legge 4 agosto 1955, n. 848
    -  Riferimento  alla  sentenza  della  Corte   costituzionale   n.
    178/1991.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost., artt. 2, 10, 24, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848,
    art. 6).
(GU n.49 del 29-11-1995 )
                               IL TRIBUNALE
   Sentito  il difensore di Rais Costantino il quale ha chiesto che il
 processo  venga  sospeso  e  rinviato,  essendo  egli   assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli organismi nazionali forensi;
   Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale,  premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  486,  quinto
 comma, c.p.p.  nella parte in cui non prevede alcuna  disciplina  per
 l'ipotesi   in   cui   il   procedimento   rimanga  sospeso  a  tempo
 indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e  10
 della Carta costituzionale;
                             O s s e r v a
   Rais  Costantino  e'  stato  tratto  all'odierno  dibattimento  con
 decreto 14 aprile 1995 del presidente, per rispondere:
     A) della contravvenzione di cui all'art., primo comma, d.-l.   n.
 429/1982;
     B)  della contravvenzione di cui all'art., primo comma, d.-l.  n.
 429/1982;
     C) della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv, c.p., primo  e
 secondo comma, n. 1, d.-l. n. 429/1982;
     D) della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv, c.p., primo ed
 ultimo comma, d.-l. n. 429/1982;
     E) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, c.p. e 4 n. 7, d.-l.  n.
 429/1982;
     F)  della  contravvenzione  di cui all'art. 2, primo comma, n. 1,
 d.-l. n. 429/1982;
     G) del delitto di cui agli artt. 81  cpv,  c.p.,  secondo  comma,
 d.-l. n. 429/1982;
     H) della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv, c.p., primo ed
 ultimo comma, d.-l. n. 429/1982;
     I)  della contravvenzione di cui all'art. 1, primo comma, seconda
 ipotesi, d.-l. n. 429/1982;
     L) della contravvenzione di cui all'art. 1, primo comma,  seconda
 ipotesi, d.-l. n. 429/1982;
     M) della contravvenzione di cui agli artt. 81, cpv, c.p., primo e
 secondo comma, d.-l.  n. 429/1982;
     N) della contravvenzione agli artt. 81, cpv, c.p., secondo comma,
 e 26, d.-l. n. 853/1984;
     O)  del  delitto  di  cui  all'art.  2,  quarto  comma,  d.-l. n.
 746/1983.
   Reati accertati in Porto Torres il 22 marzo 1988.
   Con missiva in data 30  maggio  1995  il  presidente  della  Camera
 penale  sarda  ha  informato  il  tribunale che l'Unione delle camere
 penali italiane  ha  proclamato  l'astensione  degli  avvocati  dalle
 udienze a tempo indeterminato.
   La  lettura  del dettato dell'art. 486, quinto comma, c.p.p. impone
 al tribunale di accertare  preliminarmente  se  sussista  o  meno  un
 legittimo  impedimento,  se  dallo  stesso  discenda l'impossibilita'
 assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio  della  funzione
 defensionale  e  non  alla  mera  presenza  fisica)  e  se  lo stesso
 impedimento sia stato prontamente comunicato.
   Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi ne' in ordine
 alla comunicazione, che  e'  stata  tempestivamente  data,  ne'  alla
 legittimia'   dell'impedimento,  comunque  si  vogliano  definire  la
 decisione e la condotta della classe forense, posto che  la  s.C.  ha
 piu' volte sancito tale legittimita' (v. per tutte Cass. I, 31 luglio
 1991).  I  dubbi  che  potrebbero nascere dalla constatazione che non
 ogni legittimo impedimento e' necessariamente causa di impossibilita'
 assoluta sembrano ai giudici da risolversi  nel  senso  indicato  dal
 p.m.,  datosi  che  la  soluzione opposta vanificherebbe, nel caso di
 specie, il riferimento al legittimo impedimento.
   Cio' posto, e passando all'esame della  questione  di  legittimita'
 costituzionale,   sembra   ai   giudici   che   la   stessa  non  sia
 manifestamente infondata.
   Cio'  perche'  nei  confronti  di  Rais  Costantino   la   funzione
 giurisdizionale  non e' esercitata e la giustizia non e' amministrata
 (artt. 101 e 102 della Costituzione) e cio' a tempo indeterminato.
   Da cio' consegue, inoltre, in modo  irresolubile  per  il  giudice,
 datosi  che  la  fattispecie  processuale  venutasi  a  creare non e'
 minimamente  prevista  dalla  disposizione  in  esame,  la  materiale
 impossibilita' di esercizio della funzione giurisdizionale.
   La  norma  appare cosi' in contrasto anche con il dettato dell'art.
 24 della Costituzione.
   Ed in vero, osservato che la stessa Carta  costituzionale  all'art.
 2  prevede  che  la  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i  diritti
 inviolabili dell'uomo, nella specie si rileva che gli stessi non sono
 tutelati.
   In tale prospettiva, tenuto conto del dettato  dell'art.  10  della
 Costituzione,  assume  rilievo,  in  questa  sede,  l'art. 6, legge 4
 agosto 1955, n. 848, laddove e' sancito che "ogni presenza ha diritto
 che la sua causa sia esaminata... in un tempo  ragionevole",  diritto
 vanificato  da  una  astensione, a tempo indeterminato, di una parte,
 sia   pur   fondamentale   ed   indispensabile    allo    svolgimento
 dell'attivita' giurisdizionale.
   Si osserva, inoltre, che la stessa Corte costituzionale, esaminando
 il  dettato  dell'articolo  in  oggetto, ha ritenuto (con sentenza n.
 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la  questione,  in  quanto  in
 quel  caso  ravvisava  la  sussistenza per il giudice di un potere di
 controllo che, nel caso ora in esame, difetta totalmente.
   Si  osserva,  in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in
 ipotesi  in  cui  diritti  costituzionalmente  garantiti   potrebbero
 risultare in insuperabile conflitto tra di loro.
   Cio'  rende  vieppiu'  non  manifestamente infondata la questione e
 necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale.
   Ritenuto  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere   definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta;
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  2,  10 (con riferimento all'art. 6 della legge 4
 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, 23 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87, 245 disp. att. e trans.  c.p.p.  ritenuta
 non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  486,   quinto   comma,   c.p.p.,   dispone
 l'immediata  trasmissione  degli  atti  della  Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso;
   Ordina che a cura della cancelleria si proceda agli adempimenti  di
 cui all'art. 23, ultimo comma, legge cit.
     Sassari, addi' 14 giugno 1995
                   Il presidente:  (firma illegibile)
 95C1484