N. 820 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 1995

                                N. 820
 Ordinanza  emessa  il  20  settembre  1995  dal tribunale militare di
 Padova nel procedimento  penale  a  carico  di  D'Alessandro  Massimo
 Fulvio
 Reati  militari  -  Reato  permanente  gia' interrotto giudizialmente
    (mancanza  alla  chiamata  e   diserzione)   -   Possibilita'   di
    reiterazione    dei   giudizi   e   delle   sanzioni   a   seconda
    dell'efficienza degli uffici giudiziari procedenti - Irrogabilita'
    di un complessivo trattamento  sanzionatorio  superiore  a  quello
    edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del
    c.p.)  -  Lesione  dei principi di eguaglianza, di legalita' della
    pena e di personalita' della responsabilita' penale.
 (C.P.M.P., art. 68).
 (Cost., artt. 2, 3, 25 e 27).
(GU n.49 del 29-11-1995 )
                          IL TRIBUNALE MILITARE
   Ha  pronunciato  la   seguente   ordinanza   nella   causa   contro
 D'Alessandro   Massimo  Fulvio,  nato  l'11  aprile  1962  a  Caracas
 (Venezuela), atto di  nascita  n.  22/B/II-84,  residente  a  Caracas
 (Venezuela)  in  Av.    Monte  Sacro - edif. Mirasol, ant. 2, Pisa 2,
 Colinas de Bello Monte.  Recluta nella forza  assente  del  distretto
 militare  di Udine, celibe, censurato, libero, imputato di diserzione
 (art. 148 n. 2 C.p.m.p.)  perche', soldato del distretto militare  di
 udine,  condannato  per mancanza alla chiamata (art. 151 C.p.m.p.) da
 questo tribunale in data 6 marzo 1991, ometteva senza  giusto  motivo
 di  presentarsi  ad una qualsiasi autorita' militare dopo la predetta
 data, permanendo in stato di arbitraria  assenza  per  cinque  giorni
 consecutivi e tuttora.
   In esito al pubblico ed orale dibattimento.
                            Fatto e diritto
   Con  sentenza  del 6 marzo 1991 (irrevocabile il 16 aprile 1991) il
 militare D'Alessandro Massimo veniva condannato da  questo  tribunale
 militare  per il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.),
 in relazione ad assenza che, iniziata il 20 dicembre 1987, ancora non
 era cessata alla data del giudizio.
   A fronte del perdurare  della  condotta  omissiva,  il  procuratore
 militare   instaurava   altro   procedimento  penale,  per  l'assenza
 decorrente dalla data del primo giudizio.  Ma  il  g.u.p.  di  questo
 tribunale  con  sentenza  del  22 ottobre 1993 dichiarava non luogo a
 procedere a norma dell'art. 649 c.p.p.
   Tuttavia, a seguito di ricorso del procuratore generale,  la  corte
 militare  d'appello,  sezione di Verona, con sentenza del 24 novembre
 1994 ha disposto il rinvio a giudizio  del  D'Alessandro  dinnanzi  a
 questo tribunale per il reato in epigrafe.
   A  conclusione  dell'odierno  dibattimento, il p.m. ha richiesto la
 condanna dell'imputato; la difesa ha concluso chiedendo che l'aumento
 di pena sia contenuto nel minimo di legge.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 818/1995), salvo il nome dell'imputato, ove ricorre.
 95C1487