N. 821 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 settembre 1995

                                N. 821
 Ordinanza emessa il  2  settembre  1995  dal  pretore  di  Benevento,
 sezione  distaccata  di S. Giorgio del Sannio nel procedimento civile
 vertente tra Ricci Antonio e Ricci Angelina
 Processo  civile  -  Procedimenti  possessori  -  Applicabilita'   ai
    medesimi   della  nuova  disciplina  dettata  per  i  procedimenti
    cautelari - Mancata previsione di una fase di merito nel  caso  di
    provvedimento  di  rigetto,  a differenza di quanto previsto dalla
    normativa  abrogata  (artt.  689  e  690  del  c.p.c.)  la   quale
    distingueva  una fase interinale e una fase di merito - Disparita'
    di trattamento tra l'ipotesi di rigetto e quella di  accoglimento,
    per  la  quale  e'  previsto  il  giudizio di merito - Lesione del
    diritto di difesa.
 (C.P.C., artt. 703 e 669-bis e seguenti (recte:  art.  669-septies  e
    octies)).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.49 del 29-11-1995 )
                             IL  V.  PRETORE
   Osserva  che  preliminarmente  deve  essere interpretato il secondo
 comma dell'art. 703 c.p.p.
   Invero, a decorrere dal 1 gennaio 1993, ai sensi dell'art. 77 della
 legge 26 novembre 1990, n. 353, il secondo e  terzo  comma  dell'art.
 703  c.p.c.  sono  stati  sostituiti  dal  comma  unico:  "Il giudice
 provvede ai sensi degli artt. 669-bis e seguenti".
   Nell'art.  669-quaterdecies  il  legislatore  ha  precisato  che  i
 procedimenti  cautelari  regolati dal codice di procedura civile sono
 quelli previsti dalle sezioni II, III e V  del  Capo  III  e  che  le
 disposizioni   della  sezione  si  applicano  anche  ai  procedimenti
 cautelari previsti dal codice civile e dalle altre leggi speciali.
   Le azioni nunciatorie (sez. III)  sono  espressamente  incluse  nei
 procedimenti  cautelari,  mentre ne sono stati esclusi i procedimenti
 possessori.
   Si evince chiaramente che il legislatore ha voluto disciplinare  in
 modo  uniforme  tutti  i procedimenti cautelari e stabilire una netta
 separazione tra la fase cautelare e quella di  merito,  ribadendo  la
 strumentalita' del provvedimento cautelare.
   L'abrogazione  degli  artt. 689 e 690 c.p.c. che regolavano anche i
 procedimenti possessori e l'inclusione delle azioni nunciatorie fra i
 procedimenti cautelari, dirette anche a tutelare, in via  preventiva,
 il  possessore  confermano anche la svolta che il legislatore ha dato
 al procedimento  possessorio,  partendo  dalla  pacifica  distinzione
 delle azioni nunciatorie da quelle possessorie.
   Le  prime,  infatti, hanno carattere preventivo, essendo dirette ad
 evitare un danno che puo' minacciare tanto il diritto  di  proprieta'
 che  altro  diritto  reale  ed anche il possesso, le seconde, invece,
 hanno carattere repressivo e sono  volte  alla  rimozione  definitiva
 della  situazione dannosa (Cass. II, 27 aprile 1991). Il legislatore,
 pertanto,  ha  voluto  riservare  la  fase  cautelare,  interinale  e
 provvisoria  del  possesso  alle  azioni  nunciatorie,  mentre quella
 definitiva al procedimento possessorio vero e proprio.
   Cio' si evince sia dall'abrogazione degli artt. 689 e  690  c.p.c.,
 sia  dalla netta separazione tra fase cautelare e merito, sia perche'
 e' inconcepibile che il possessore possa ottenere, a difesa  del  suo
 possesso,  sia  il provvedimento cautelare, con l'azione nunciatoria,
 sia  quello  interdittale  in  una  fase  sommaria  del  procedimento
 possessorio  e  sia che, in caso positivo, quello interinale coincida
 con quello definitivo. ΓΏ indubbio che, se non e'  possibile  esperire
 l'azione  nunciatoria,  a difesa del possesso, perche' ad es. l'opera
 e' terminata o la situazione dannosa si e' ormai  consolidata,  sara'
 possibile soltanto agire in via possessoria proponendo con ricorso al
 pretore la domanda di reintegrazione o di manuntenzione del possesso.
   Il  pretore provvedera' ai sensi dell'art. 669-sexies accogliendo o
 rigettando la domanda con ordinanza, che avra'  valore  di  sentenza,
 decidendo  anche  sulle  spese  ai  sensi dell'art. 91 c.p.c. e sara'
 appellabile. Questa e' l'unica soluzione che permette di  armonizzare
 l'art. 703 c.p.c. con le norme del procedimento cautelare uniforme.
   La  decisione  definitiva  con  ordinanza  non solo e' coerente con
 l'ultimo comma dell'art. 1168 del codice civile, (secondo  il  quale:
 "La   reintegrazione   deve  ordinarsi  dal  giudice  sulla  semplice
 notorieta' del fatto, senza dilazione"), ma risponde pienamente  alla
 esigenza  di  ordine  pubblico  di uno Stato di diritto, sottolineata
 dalla Corte costituzionale nella sentenza del 3 febbraio 1992, n. 25,
 affinche' siano "prontamente ripristinate le situazioni soggettive di
 fatto  arbitrariamente  modificate   da   un   terzo   senza   previo
 accertamento  giudiziale o negoziale, nonche' di garanzia del diritto
 di difesa e della proprieta' privata (artt. 24 e 42  Cost.),  perche'
 da  un  lato  la  tutela possessoria avendo carattere interinale, non
 priva il proprietario della tutela giurisdizionale del  suo  diritto,
 ma  la  rinvia  soltanto  ad  un  giudizio  successivo  e  dall'altro
 avvantaggia lo stesso proprietario-possessore, consentendogli, quando
 subisca uno spoglio od  una  molestia,  un  rimedio  rapido  che  non
 richiede la prova del diritto.
   La  sentenza,  infatti,  ribadisce  "l'urgenza di un intervento del
 braccio  della   legge   per   ripristinare   uno   stato   di   cose
 arbitriariamente alterato dal comportamento arbitrario di un terzo ed
 il  carattere  complessivo  della  celerita'"  in modo da arrecare al
 convenuto, che sia titolare di un diritto reale sulla  cosa  (o  alla
 cosa),  un  sacrificio transeunte e reversibile, cui porra' riparo il
 successivo giudizio pertitorio".
   Cosicche'   solo  l'ordinanza  emessa  in  sede  nunciatoria  sara'
 reclamabile ed essa potra' essere definitivamente sostituita  in  via
 definitiva nel successivo giudizio possessorio da un'ordinanza che ad
 es.  ordini  la  demolizione  o riduzione dell'opera se illegale o al
 contrario la sua ultimazione.
   Ma il secondo comma dell'art. 703 c.p.c. (Il  giudice  provvede  ai
 sensi  degli  artt.  669-bis  e  segg.)  impone  che  al procedimento
 possessorio si applichino gli artt. 669-bis e segg. e cioe' anche gli
 artt. 669-septies ed octies c.p.c.
   Senonche' l'applicazione di dette norme da' luogo ad  un  rilevante
 squilibrio tra le parti.
   L'art.  669-septies, infatti, esclude che al provvedimento negativo
 possa seguire il giudizio di merito; avverso di esso l'art. terdecies
 esclude la  possibilita' del reclamo. Infine la Corte di  cassazione,
 pur  non  avendo operato una scelta tra processo cautelare e processo
 somma non cautelare, ritiene il provvedimento adottato non definitivo
 ne' decisorio e percio' non imputabile con ricorso per cassazione  ex
 art. 111 Cost. (Cass., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1735).
   L'art.  669-octies, invece, fa seguire al provvedimento positivo il
 giudizio di merito, che sarebbe a cognizione piena  e  che  dovrebbe,
 pero',  aver  inizio con altro ricorso, avente lo stesso contenuto di
 quello proposto in via cautelare. Cio', tra  l'altro,  farebbe  venir
 meno  proprio  quella  celerita'  che secondo la Corte costituzionale
 (sent. n. 25/1992) il giudizio possessorio deve aver per far  seguire
 al  piu' presto il giudizio petitorio. Se il giudizio di merito, poi,
 dovesse concludersi con il rigetto della domanda e quindi  la  revoca
 del  provvedimento  positivo,  potrebbe  proporsi  appello, mentre il
 rigetto, in sede cautelare, non sarebbe nemmeno reclamabile.
   L'iter  processuale  in   sostanza   non   dipende   dalla   natura
 dell'azione,  ma  dall'esito  del  suo esercizio. La disparita' e gli
 inconvenienti innanzi indicati  fanno  si  che  l'applicazione  degli
 artt. 669-septies e 669-octies c.p.c. e' in contrasto con gli artt. 3
 e  24 della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza
 e per limitazione del diritto di difesa. Il processo civile, infatti,
 si regge sul principio della parita' di posizioni tra le parti, ed  i
 poteri, i doveri e gli oneri procedurali devono essere distribuiti in
 modo  da  assicurare  non  solo  piena uguaglianza, ma anche piena ed
 eguale possibilita' di difesa.
   Essendo da escludere, a causa dell'abrogazione degli  artt.  689  e
 690  c.p.c., che il procedimento sia ancora suddiviso in due fasi, di
 cui una interdittale e l'altra  di  merito,  con  il  passaggio  alla
 seconda   fase,   anche  in  caso  di  provvedimento  negativo,  deve
 sollevarsi questione di illegittimita' costituzionale di applicazione
 degli artt. 669-septies ed octies c.p.c. al procedimento possessorio.
   La questione non soltanto non e' non manifestamente  infondata,  ma
 e'  anche  rilevante  per  la soluzione da dare al presente giudizio.
 Se, infatti, la tesi dell'illegittimita' costituzionale  degli  artt.
 669-septies  ed octies fosse accolta, il giudicante dovrebbe definire
 il giudizio con ordinanza ex art. 669-sexies e provvedere sulle spese
 ai sensi dell'art. 91  c.p.c.;  in  mancanza  dovrebbe,  in  caso  di
 provvedimento  positivo, fissare il termine per l'inizio del giudizio
 di merito.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 703 e 669-bis e seguenti del c.p.c., 3 e 24 della
 Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata alle parti in
 causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata
 dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     S. Giorgio del Sannio, addi' 2 settembre 1995.
                         Il v. pretore:  Fedele
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