N. 826 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1995
N. 826 Ordinanza emessa il 3 ottobre 1995 al tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Nista Carmelo ed altro Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta' ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento rispetto agli imputati giudicati da magistrati che non abbiano formulato alcun preventivo giudizio sulla loro posizione - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.49 del 29-11-1995 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione difensiva di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento del giudice che abbia partecipato al giudizio di riesame, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., di un'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. Osserva in fatto ed in diritto Nista Carmelo e Caserta Francesco sono stati tratti al giudizio di questo tribunale per rispondere, in concorso con Giannetto Giuseppe (nel frattempo deceduto), di tentativo di estorsione continuato. Due componenti del Collegio giudicante hanno partecipato a due distinti giudizi di riesame di provvedimenti applicativi di custodia cautelare in carcere nei confronti di Nista Carmelo e dell'allora coindagato in concorso nel medesimo reato Nista Nazario, entrambi in relazione agli stessi fatti per i quali oggi si procede. La difesa ha sollevato la questione di costituzionalita' dell'art. 34 c.p.p. nei termini sopra indicati. Ritiene il tribunale che tale questione sia rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata. Premessa l'indubbia rilevanza della questione, che, ove accolta, impedirebbe a due membri del Collegio di partecipare al dibattimento, appare inevitabile concludere anche la sua non manifesta infondatezza, per violazione degli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione, alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 432 del 6 settembre 1995. Ed invero nessuna differenza sostanziale puo' ravvisarsi tra il tipo di valutazione che e' chiamato ad effettuare il g.i.p., quando dispone una misura cautelare e quello demandato al giudice che, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., effettua il riesame della medesima misura. Va considerato, infatti, che tale ultimo giudice ha il potere di esaminare e rivalutare la medesima situazione sulla quale si fonda la decisione del g.i.p., tenendo conto anche di eventuali elementi sopravvenuti, in maniera del tutto autonoma e svincolata dalle determinazioni del precedente giudice. Cio' posto, stante la sostanziale identita' tra l'apprezzamento del g.i.p. in sede di applicazione della misura cautelare personale e quella del giudice del riesame, appare intaccato il significato dei valori costituzionali del giusto processo (e del diritto di difesa che ne e' componente essenziale), in quanto anche nel caso di specie la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato e' o puo' apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, scaturente da una valutazione non meramente processuale ma concretante un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialita' del giudice; conseguente appare la violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparita' di trattamento tra chi viene giudicato da un magistrato che ha gia' effettuato una valutazione di merito, sia pure prognostica e allo stato degli atti, sulla sua colpevolezza, e chi, invece, da un magistrato che non abbia formulato alcun preventivo giudizio sulla sua posizione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al dibattimento il giudice che abbia partecipato al giudizio di riesame di un'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, per violazione degli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso ed ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale mandando alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti del Senato e della Camera. Verbania, addi' 3 ottobre 1995 Il presidente: (firma illeggibile) 95C1493