N. 826 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1995

                                N. 826
 Ordinanza emessa il 3 ottobre  1995  al  tribunale  di  Verbania  nel
 procedimento penale a carico di Nista Carmelo ed altro
 Processo  penale  -  Dibattimento - Giudice che, quale componente del
    tribunale  della   liberta'   ha   concorso   a   pronunciare   un
    provvedimento  sulla liberta' personale nei confronti dello stesso
    imputato  (nella  specie:  riesame  di  ordinanza  di  una  misura
    cautelare  personale) - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni
    di giudice del dibattimento - Omessa previsione  -  Disparita'  di
    trattamento rispetto agli imputati giudicati da magistrati che non
    abbiano formulato alcun preventivo giudizio sulla loro posizione -
    Compressione  del  diritto  di difesa - Richiamo ai principi della
    sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.49 del 29-11-1995 )
                               IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  sull'eccezione  difensiva  di
 illegittimita'  costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui
 non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice  del
 dibattimento  del  giudice  che  abbia  partecipato  al  giudizio  di
 riesame, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., di  un'ordinanza  applicativa
 di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.
                     Osserva in fatto ed in diritto
   Nista  Carmelo e Caserta Francesco sono stati tratti al giudizio di
 questo tribunale per rispondere, in concorso con  Giannetto  Giuseppe
 (nel frattempo deceduto), di tentativo di estorsione continuato.
   Due  componenti  del  Collegio  giudicante  hanno partecipato a due
 distinti giudizi di riesame di provvedimenti applicativi di  custodia
 cautelare  in  carcere  nei  confronti di Nista Carmelo e dell'allora
 coindagato in concorso nel medesimo reato Nista Nazario, entrambi  in
 relazione agli stessi fatti per i quali oggi si procede.
   La  difesa ha sollevato la questione di costituzionalita' dell'art.
 34 c.p.p. nei termini sopra indicati.
   Ritiene il tribunale che tale questione sia rilevante nel  presente
 giudizio e non manifestamente infondata.
   Premessa  l'indubbia  rilevanza  della questione, che, ove accolta,
 impedirebbe a due membri del Collegio di partecipare al dibattimento,
 appare  inevitabile   concludere   anche   la   sua   non   manifesta
 infondatezza, per violazione degli artt. 3, primo comma e 24, secondo
 comma,  della  Costituzione,  alla  luce  dei principi espressi dalla
 Corte costituzionale nella recente sentenza n. 432  del  6  settembre
 1995.
   Ed  invero  nessuna  differenza  sostanziale puo' ravvisarsi tra il
 tipo di valutazione che e' chiamato ad effettuare il  g.i.p.,  quando
 dispone  una  misura  cautelare e quello demandato al giudice che, ai
 sensi dell'art.  309  c.p.p.,  effettua  il  riesame  della  medesima
 misura.
   Va  considerato,  infatti,  che tale ultimo giudice ha il potere di
 esaminare e rivalutare la medesima situazione sulla quale si fonda la
 decisione del g.i.p.,  tenendo  conto  anche  di  eventuali  elementi
 sopravvenuti,  in  maniera  del  tutto  autonoma  e  svincolata dalle
 determinazioni del precedente giudice.
   Cio' posto, stante la sostanziale identita' tra l'apprezzamento del
 g.i.p. in sede di applicazione della  misura  cautelare  personale  e
 quella  del  giudice del riesame, appare intaccato il significato dei
 valori costituzionali del giusto processo (e del  diritto  di  difesa
 che  ne e' componente essenziale), in quanto anche nel caso di specie
 la valutazione conclusiva sulla responsabilita'  dell'imputato  e'  o
 puo'  apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione,
 scaturente  da  una  valutazione   non   meramente   processuale   ma
 concretante  un'anticipazione  di  giudizio  suscettibile  di  minare
 l'imparzialita'  del  giudice;  conseguente  appare   la   violazione
 dell'art.  3  della Costituzione sotto il profilo della disparita' di
 trattamento tra chi viene giudicato da  un  magistrato  che  ha  gia'
 effettuato  una  valutazione  di  merito, sia pure prognostica e allo
 stato degli atti, sulla  sua  colpevolezza,  e  chi,  invece,  da  un
 magistrato  che  non  abbia formulato alcun preventivo giudizio sulla
 sua posizione.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  34 c.p.p. nella parte in cui
 non prevede che non possa partecipare al dibattimento il giudice  che
 abbia  partecipato al giudizio di riesame di un'ordinanza applicativa
 di una misura cautelare personale nei  confronti  dell'imputato,  per
 violazione  degli  artt.  3,  primo  comma e 24, secondo comma, della
 Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso ed ordina la  rimessione  degli  atti
 alla  Corte  costituzionale mandando alla cancelleria per la notifica
 della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri  ed
 ai Presidenti del Senato e della Camera.
     Verbania, addi' 3 ottobre 1995
                  Il presidente:  (firma illeggibile)
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