N. 827 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 1995
N. 827 Ordinanza emessa il 29 settembre 1995 dal tribunale di Oristano nel procedimento penale a carico di Demelas Raimondo ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta' ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: impugnazione di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento - Mancata garanzia di un giusto processo - Eccesso di delega - Richiamo ai principi espressi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 124 e 186 del 1992 e 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, 76 e 77).(GU n.49 del 29-11-1995 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del tribunale della liberta' nello stesso procedimento, sentiti gli altri difensori ed anche il p.m. che si e' associato. O s s e r v a Va premesso il punto di fatto che effettivamente tutti i giudici di questo collegio sono intervenuti nel presente procedimento quali componenti il tribunale della liberta' ed in tale loro veste hanno espresso valutazioni circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli imputati, sulla sussistenza delle esigenze cautelari e circa i mezzi per salvaguardarle (vedi ordinanze del tribunale della liberta' 24 settembre 1994, est. dott. Di Falco e 27 febbraio 1995, presidente est. dott. Mastrolilli con dott. Sanna componente il collegio). Deve essere ancora premesso che la Corte costituzionale, su ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Milano, si e' gia' occupata della questione relativa alla mancata previsione nell'art. 34 c.p.p. della incompatibilita' a partecipare al giudizio per il Giudice che abbia fatto parte del tribunale della liberta' conoscendo in tal modo gli atti dell'indagine preliminare, ed aveva risolto il problema del contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 (per violazione delle direttive 57 e 58 dell'art. 2 legge delega n. 81) e 101 della Costituzione, ritenendo non fondata la questione della illegittimita' costituzionale in quanto, per la natura del controllo che il tribunale della liberta' esercita sui provvedimenti restrittivi della liberta' personale e per il tipo di conoscenza degli atti che questo comporta, non si poteva ritenere minata l'imparzialita' del giudizio finale sulla responsabilita' degli imputati. In sostanza quindi, secondo la Corte, i provvedimenti concernenti i riesami e gli appelli ex art. 309 e 310 c.p.p. non comportavano un giudizio nel merito della res iudicanda, ma una valutazione allo stato degli atti puramente indiziaria che mira e si esaurisce nella verifica delle condizioni che legittimano la restrizione della liberta' personale (vedi sent. Corte cost. nn. 502/1991 e 124 del 16 marzo 1992). La stessa Corte costituzionale pero', giudicando da ultimo sulla illegittimita' dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa far parte del collegio giudicante il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare, ha ritenuto e stabilito che la valutazione che compie il g.i.p. allorquando applica la misura cautelare comporta nella sostanza un giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato e di conseguenza ha ritenuto anche che in tale ipotesi si dovevano riconoscere sussistenti quegli stessi effetti che l'art. 34 citato mira ad impedire, e cioe' che la valutazione finale e complessiva sulla responsabilita' dell'imputato sia, oppure possa apparire, condizionata dalla naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso od un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento. Rileva allora il tribunale che la valutazione che il tribunale della liberta' compie allorquando decide sulle impugnazioni ex art. 309 e 310 c.p.p. non si puo' ritenere diversa da quella che compie il g.i.p. chiamato ad applicare una misura, potendo e dovendo il tribunale della liberta' decidere e sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e sulla sussistenza delle esigenze cautelari, compiendo un giudizio, sia pure prognostico ed allo stato degli atti, che secondo le indicazioni della stessa Corte costituzionale si deve ritenere "di merito", cosi' come quello che compie il g.i.p. che applichi la misura cautelare, atteso inoltre che il tribunale del riesame ha la stessa piena conoscenza degli atti del g.i.p. che ha applicato il provvedimento restrittivo, e puo' decidere non solo per ragioni differenti da quelle proposte a sostegno del riesame, ma anche sulla base di elementi emersi successivamente ad esso. In definitiva pertanto la mancata introduzione nell'art. 34 della incompatibilita' di cui si discute appare suscettibile di compromettere la genuinita' e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice, genuinita' e correttezza che si ricollegano alla garanzia costituzionale del giusto processo. L'analogia del caso di cui alla presente ordinanza con le ipotesi di incompatibilita' gia' affermate dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 186 e n. 124 del 1992, e da ultimo soprattutto la n. 432/1995) concretizza una ipotesi di disparita' di trattamento in violazione all'art. 3 della Costituzione. Ritenuta infine la rilevanza della questione proposta poiche', se fondata, determinerebbe l'incompatibilita' dei Giudici di questo Collegio a partecipare o a proseguire il giudizio.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nei termini di cui alla motivazione e per il contrasto con gli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, sospende il giudizio in corso, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria al Presidente del Senato e della Camera dei deputati. Il presidente: Mastrolilli 95C1494