N. 829 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 ottobre 1995

                                N. 829
 Ordinanza  emessa  il  13  ottobre  1995  dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di  Ascoli  Piceno  nel  procedimento
 penale a carico di Rosati Leonardo.
 Processo  penale  -  Giudizio  abbreviato  -  Giudice per le indagini
    preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei
    confronti  dell'imputato  -  Incompatibilita'  ad  esercitare   le
    funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione
    -  Lesione  dei  principi  di  eguaglianza,  di garanzia di giusto
    processo,   di   imparzialita'   ed    indipendenza    dell'organo
    giurisdizionale    -    Richiamo   alla   sentenza   della   Corte
    costituzionale n. 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 25 e 101).
(GU n.49 del 29-11-1995 )
                  IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza,  letti  gli  atti  del  proc.
 pen.  n.  225ÿ/ÿ95  r.g.n.r.  (254ÿ/ÿ95 r.g.g.i.p.) a carico, tra gli
 altri, di Rosati Leonardo, nato il 28 marzo 1970 a San Benedetto  del
 Tronto; nell'udienza preliminare del 13 ottobre 1955.
   Premesso  che all'odierna udienza preliminare l'imputato ha chiesto
 che il processo nei suoi confronti venisse definito nelle  forme  del
 giudizio  abbreviato  e  che in relazione a tale richiesta il p.m. ha
 prestato il proprio consenso.
   Premesso che questo giudice ritiene il processo a carizo del Rosati
 definibile allo stato degli atti.
   Premesso che in data 21 gennaio 1995, questo  giudice  ha  peraltro
 emesso, nei confronti dell'imputato e per gli stessi fatti, ordinanza
 applicativa nella misura cautelare della custodia in carcere.
                             O s s e r v a
   Dev'essere  sollevata  d'ufficio  la  questione  della legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., per contrasto con
 gli art. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, nella parte in cui detta
 norma  non  pevede  l'incompatibilita'  a  partecipare  al   giudizio
 abbreviato   del  giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia
 applicato misura cautelare  personale,  per  gli  stessi  fatti,  nei
 confronti dell'imputato.
   Infatti  la  omessa  previsione  di  incopatibilita' nella predetta
 situazione contrasta in primo  luogo  con  il  principio  del  giusto
 processo  e  con  le  garanzie  di  imparzialita'  e indipendenza del
 giudice di cui agli artt. 24, 25 e 101 della Costituzione, poiche' la
 previa pronuncia sulle  condizioni  di  applicabilita'  della  misura
 cautelare  personale  (nella  specie,  della custodia in carcere), e'
 suscettibile  di  compromettere  la  genuinita'  e  correttezza   del
 processo  formativo  del  libero  convincimento  del giudice, a causa
 della naturale tendenza a mantenere ferma  una  precedente  decisione
 (c.d. "pregiudizio").
   Invero  l'accertamento  circa  la  sussistenza  di  gravi indizi di
 colpevolezza ex art.  273  c.p.p.,  l'obbligo  di  motivazione  sugli
 elementi  a  carico  ed  a  favore  imposto dall'art. 292, lett. c) e
 c)-bis,  c.p.p.,  le  valutazioni  imposte  dagli  artt.  273,  comma
 secondo,  e  275, comma secondo-bis, c.p.p. determinato, gia' in sede
 di applicazione della misura nella fase delle  indagini  preliminari,
 un  pregnante  e  approfondito giudizio di colpevolezza dell'indagato
 che  non  puo'  non  condizionare  la  decisione  sul  merito   della
 regiudicanda.  Tale  incisiva  influenza  condizionante e' tanto piu'
 evidente  quando,  come nel caso di specie, trattasi di giudizio allo
 stato degli atti, gli stessi posti a fondamento della misura,  ed  e'
 escluso ogni nuovo apporto dibattimentale.
   Ulteriore  profilo  di  illegittimita'  costituzionale  dell'omessa
 previsione  di  incompatibilita'  sopra  esposta  va  ravvisato   nel
 contrasto  con  il  principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma
 primo, della Costituzione.
   Sussiste  infatti  sostanziale  identita'  di  situazioni  rispetto
 all'ipotesi  di  incompatibilita'  sopra  esposta  va  ravvisato  nel
 contrasto con il principio di uguaglianza di cui  all'art.  3,  comma
 primo, della Costituzione.
   Sussiste  infatti  sostanziale  identita'  di  situazioni  rispetto
 all'ipotesi di incompatibilita' ravvisata dalla Corte  Costituzionale
 nella sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995.
   Sussiste infatti il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare
 personale   nei  confronti  dell'imputato  non  puo'  partecipare  al
 successivo giudizio dibattimentale per gli stessi  fatti,  situazione
 sostanzialmente identica si verifica nel caso di giudizio abbreviato.
   Anzi, va a fortiori ravvisata una situazione di maggiore rischio di
 pervenzione  del  giudicante,  dato che verra' sicuramente a mancare,
 con l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, ogni  possibilita'
 di    ulteriore    apporto    probatorio   eventualmente   favorevole
 all'imputato.
   Ne' puo' sostenersi, ad avviso di questo Giudice, che il  vantaggio
 della  rivalutazione  di un terzo della pena, in ipotesi di condanna,
 sia compensativo dell'eventuale rischio di prae-judicium da parte del
 magistrato giudicante.
   La "ratio" dell'incentivo preliminare di cui all'art. 442,  secondo
 comma,  c.p.p.,  e'  infatti  connesso  alla  sola rinuncia, da parte
 dell'imputato, alle garanzie dibattimentali  della  formazione  della
 prova, non certo alla rinuncia ad un giudice sereno ed imparziale.
   Pertanto,   pur   nella   consapevolezza  delle  problematiche  che
 potrebbero  essere  originate  da  una  pronuncia  di  illegittimita'
 costituzionale   dell'art.   34   c.p.p.  nei  sensi  di  cui  sopra,
 particolarmente  in  relazione  ad  uffici  giudiziari  con  organici
 incompleti   o   sottodimensionati,   (problematiche  che  andrebbero
 comunque affrontate e risolte in altre sedi), non puo' questo giudice
 esimersi dal chiedere l'intervento della Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87  solleva
 d'ufficio,  ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, per
 contrasto con gli articoli 3, 4, 25  e  101  della  Costituzione,  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo,
 c.p.p.   nella   parte   in  cui  non  prevede  l'incompatibilita'  a
 partecipare al  giudizio  abbreviato  del  giudice  per  le  indagini
 preliminari che abbia applicato la misura cautelare personale per gli
 stessi fatti nei confronti dell'imputato;
   Manda  la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza
 al Presidente del Consiglio dei Ministri e per  la  comunicazione  ai
 Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;
   Sospende il procedimento penale a carico di Rosati Leonardo;
   Ordina  la  trasmissione  alla  Corte costituzionale degli atti del
 processo e della presente  ordinanza,  unitamente  alla  prova  delle
 notificazioni e delle comunicazioni sopra indicate.
     Ascoli Piceno, addi' 13 ottobre 1995
           Il giudice per le indagini preliminari: Calvaresi
 95C1496