N. 833 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 settembre 1995
N. 833 Ordinanza emessa il 27 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di L'Aquila nel procedimento penale a carico di Miotti Massimo Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 496/1990, 401/1991 e 432/1995). (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 3, 24, 76 e 77).(GU n.50 del 6-12-1995 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Miotti Massimo, nato a L'Aquila il 22 maggio 1955, ivi residente; imputato: a) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 323 r.d. 267/1942 (l.f.), comma I, in relazione all'art. 216, perche' concorreva con Martinelli Amedeo, nei confronti del quale si e' proceduto separatamente, nella condotta di appropriazione e distrazione della somma di l. 100 milioni dalla procedura fallimentare in corso nei confronti dello stesso Martinelli, partecipando alla ideazione e programmazione del disegno criminoso ed intervenendo anche nella fase della materiale esecuzione di esso. In L'Aquila, 30 maggio 1994; b) del reato p. e p. dagli artt. 110, 640, primo comma e 61 n. 2 c.p. perche' in concorso con Martinelli Amedeo, ed al fine di eseguire l'illecita distrazione di cui al capo precedente, si procuravano l'ingiusto profitto costituito dalla disponibilita' della somma di L. 100 milioni, corrisposta al Martinelli, in adempimento della transazione in data 30 marzo 1994, con danno patrimoniale di rilevante gravita' per la controparte Europa Park Hotel srl, che in persona del proprio legale rappresentante veniva indotta, con artifizi e raggiri (consistiti nel tacere le effettive condizioni personali e patrimoniali del Martinelli, e nel garantire la regolarita' dell'operazione con intervento professionale del Miotti, avvocato) a confidare erroneamente nella validita' ed efficacia dello stipulando negozio transattivo. In Sulmona, 30 marzo 1994; Considerato che all'odierna udienza preliminare l'imputato ha chiesto, con il consenso del p.m. e questo ufficio ha disposto il procedimento allo stato degli atti a norma degli artt. 438 e segg. c.p.p. O s s e r v a In occasione del procedimento con il rito abbreviato, questo giudice ritiene di sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice nel procedimento ai sensi degli artt. 438 e segg. c.p.p.,del giudice per le indagini preliminari che abbia emesso, come nel caso di specie era avvenuto per l'avvocato Miotti Massimo, la misura cautelare personale della custodia in carcere, o altra misura cautelare personale. La questione e' sicuramente rilevante nel presente giudizio, perche' questo giudice - nel caso la questione stessa fosse ritenuta fondata - avrebbe obbligo di astenersi, ovvero potrebbe essere ricusato da una delle parti. Quanto alla non manifesta infondatezza, e' sufficiente in questa sede richiamare, per il contrasto della ricordata norma dell'art. 34 c.p.p. sia con gli artt. 3 e 24, sia con gli artt. 76 e 77 della Corte costituzionale, le sentenze emesse dalla Corte costituzionale in situazioni del tutto analoghe, sentenze che qui debbono intendersi integralmente richiamate, e cioe' da un lato la recente decisione n. 432 del 15 settembre 1995, che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, dall'altro lato le decisioni n. 496 del 26 ottobre 1990 e n. 401 del 12 novembre 1991, con le quali era stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della stessa norma nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio con rito abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura ed anche il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbiano emesso ordinanza rispettivamente ai sensi dell'art. 554, secondo comma, e dell'art. 509, quinto comma, c.p.p. imponendo al p.m. che aveva chiesto l'archiviazione di iniziare invece l'azione penale formulando l'imputazione. In entrambi i casi, la Corte costituzionale ha motivato nel senso che il sistema processuale deve prevedere l'incompatibilita' ogni qualvolta il giudice che abbia compiuto una valutazione non formale, ma di contenuto, nel corso delle indagini preliminari (o ritenendo contrariamente al p.m. che il caso non deve essere archiviato, ovvero valutando i gravi indizi posti a base delle emissioni di misura cautelare) sia chiamato poi a decidere con sentenza che puo' essere anche di condanna. Ancora, la Corte costituzionale, nelle richiamate sentenze e in altre, sempre in tema di incompatibilita', ha sostanzialmente equiparato tra loro le varie forme di giudizio di merito, e cioe' il giudizio ordinario dibattimentale e quello abbreviato. Ne' avrebbe pregio, in senso contrario, l'argomentazione secondo la quale il giudizio abbreviato, come il patteggiamento, e' un rito richiesto dalle parti, derivandone una libera scelta dell'imputato di essere giudicato da chi abbia gia' applicato nei suoi confronti una misura cautelare; la scelta del rito abbreviato, invero, e' motivata dalla prospettiva, in caso di condanna, di una riduzione di pena, senza ovviamente ammissione di responsabilita' e sempre con la prospettiva anche di una sentenza assolutoria, e non gia' dal desiderio di essere giudicati dalla stessa persona fisica che ha emesso un provvedimento negativo nel corso delle indagini.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 34 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e la sospensione del giudizio nei confronti di Miotti Massimo; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. L'Aquila, addi' 27 settembre 1995 Il giudice per le indagini preliminari: Como 95C1500