N. 834 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 settembre 1995
N. 834 Ordinanza emessa il 27 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di L'Aquila nel procedimento penale a carico di Saini Rami Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 496/1990, 401/1991 e 432/1995). (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 3, 24, 76 e 77).(GU n.50 del 6-12-1995 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Saini Rami, nato a Rogle (Macedonia) il 20 dicembre 1974 ivi residente, dimorante in Pizzoli (AQ), arrestato il 13 maggio 1995, detenuto, imputato: a) del reato p. e p. dagli artt. 56 e 575 c.p. perche', armato di un coltello a serramanico (con lama della lunghezza di cm 8), aggrediva Bakiia Daim, compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte; atti consistiti nel vibrare al Bakiia plurime coltellate (conseguendone lesioni al collo, alla spalla destra, al gomito destro, al polso destro, al primo dito della mano destra), delle quali la prima, inferta sul versante destro del collo, con azione lesiva, da punta e taglio, localizzata in corrispondenza del terzo medio inferiore del capo clavicolare del muscolo sternocleidomastoideo e tale da interessare anche le vie aeree superiori (conseguendone enfisema mediastinico e sottocutaneo), veniva vibrata soprendendo la vittima nel sonno. In Pizzoli (AQ), il 12 maggio 1995; b) del reato p. e p. dall'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 perche', senza giustificato motivo, portava fuori della propria abitazione un coltello a serramanico (con lama lunga cm. 8), una trivella in ferro, un cuneo in ferro. In Pizzoli ed in Montereale (AQ) il 12-13 maggio 1995. Considerato che all'odierna udienza preliminare l'imputato ha chiesto, con il consenso del p.m., e questo ufficio ha disposto il procedimento allo stato degli atti a norma degli artt. 438 e segg. c.p.p. O s s e r v a
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 833/1995), salvo il nome dell'imputato, ove ricorra. 95C1501