N. 834 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 settembre 1995

                                N. 834
 Ordinanza emessa il 27 settembre 1995 dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari presso il tribunale di L'Aquila nel procedimento penale a
 carico di Saini Rami
 Processo  penale  -  Giudizio  abbreviato  -  Giudice per le indagini
    preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei
    confronti dello stesso imputato - Incompatibilita'  ad  esercitare
    le  funzioni  giudicanti  nel  suddetto  rito  speciale  -  Omessa
    previsione - Lesione del principio di eguaglianza  -  Compressione
    del  diritto  di difesa - Eccesso di delega - Richiamo ai principi
    espressi nelle sentenze della Corte costituzionale  nn.  496/1990,
    401/1991 e 432/1995).
 (C.P.P. 1988, art. 34).
 (Cost., artt. 3, 24, 76 e 77).
(GU n.50 del 6-12-1995 )
                  IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento penale a
 carico di Saini Rami, nato a Rogle (Macedonia) il  20  dicembre  1974
 ivi  residente,  dimorante  in  Pizzoli  (AQ), arrestato il 13 maggio
 1995, detenuto, imputato:
     a) del reato p. e p. dagli artt. 56 e 575 c.p. perche', armato di
 un coltello a  serramanico  (con  lama  della  lunghezza  di  cm  8),
 aggrediva  Bakiia  Daim,  compiendo  atti  idonei diretti in modo non
 equivoco a cagionarne la morte; atti consistiti nel vibrare al Bakiia
 plurime coltellate  (conseguendone  lesioni  al  collo,  alla  spalla
 destra,  al  gomito destro, al polso destro, al primo dito della mano
 destra), delle quali la prima, inferta sul versante destro del collo,
 con azione lesiva, da punta e taglio, localizzata  in  corrispondenza
 del   terzo   medio   inferiore  del  capo  clavicolare  del  muscolo
 sternocleidomastoideo e  tale  da  interessare  anche  le  vie  aeree
 superiori   (conseguendone  enfisema  mediastinico  e  sottocutaneo),
 veniva vibrata soprendendo la vittima nel sonno. In Pizzoli (AQ),  il
 12 maggio 1995;
     b)  del  reato  p.  e  p. dall'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110
 perche', senza  giustificato  motivo,  portava  fuori  della  propria
 abitazione  un  coltello  a  serramanico  (con lama lunga cm. 8), una
 trivella in ferro, un cuneo in ferro. In  Pizzoli  ed  in  Montereale
 (AQ) il 12-13 maggio 1995.
   Considerato  che  all'odierna  udienza  preliminare  l'imputato  ha
 chiesto, con il consenso del p.m., e questo ufficio  ha  disposto  il
 procedimento  allo  stato  degli atti a norma degli artt. 438 e segg.
 c.p.p.
                             O s s e r v a
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 833/1995), salvo il nome dell'imputato, ove ricorra.
 95C1501