N. 835 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 1995

                                N. 835
 Ordinanza emessa  il  5  ottobre  1995  dal  pretore  di  Savona  nel
 procedimento penale a carico di Massin Rida
 Processo  penale  -  Processo  innanzi  al  pretore  - Dibattimento -
    Giudice delle indagini preliminari che abbia convalidato l'arresto
    e  adottato  una  misura  cautelare  personale  nei  confronti  di
    imputato successivamente rinviato a giudizio - Incompatibilita' ad
    esercitare  le  funzioni  di  giudice  del  dibattimento  - Omessa
    previsione - Lesione  della  garanzia  ad  un  giusto  processo  -
    Violazione   dei   principi   di  imparzialita'  ed  obbiettivita'
    dell'organo giudicante.
 (C.P.P. 1988, art. 34).
 (Cost., artt. 24 e 101).
(GU n.50 del 6-12-1995 )
                                IL PRETORE
   Visti gli articoli del procedimento penale contro Massin Rida, nata
 ad  Algeri  il  5 febbraio 1972, imputato dei reati di cui agli artt.
 624 e 625 n. 7 c.p., 56 e 385 c.p., in Ceriale il 26 settembre 1995;
   Rilevato:
     che Massin Rida e' stato tratto in arresto in flagranza di  reato
 e  presentato  a  questo  pretore per la convalida dell'arresto ed il
 giudizio ex art. 566 c.p.p.;
     che,  convalidato  l'arresto  ed  emessa  ordinanza  di  custodia
 cautelare   in   carcere,   nel   corso  degli  atti  preliminari  al
 dibattimento il  p.m.    ha  sollevato  eccezione  di  illegittimita'
 costituzionale dell'art.  34 c.p.p., in relazione agli artt. 24 e 101
 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita'
 a  svolgere  le funzioni di giudice del dibattimento, del pretore che
 abbia convalidato l'arresto ed  adottato  la  misura  della  custodia
 cautelare nei confronti dell'imputato;
     che l'applicazione di una misura cautelare presuppone l'esistenza
 di  gravi indizi di colpevolezza e, cioe', di elementi probatori che,
 nel loro complesso, consentono di pervenire ad un  giudizio  di  alta
 probabilita'   in   ordine   all'esistenza  del  reato  ed  alla  sua
 attribuibilita' all'indagato;
     che altrettanto deve dirsi per quel che attiene al  provvedimento
 di convalida dell'arresto, il quale richiede l'esame della flagranza,
 vale  a  dire  un  accertamento  avente  per oggetto l'evidenza della
 prova, il che e' qualcosa di piu' di un grave indizio;
     che tali  valutazioni  implicano  un  giudizio  di  merito  sulla
 colpevolezza  dell'imputato  e  valgono a radicare l'incompatibilita'
 sussistendo   il   rischio   che   sia   nelle   decisioni   relative
 all'istruttoria  dibattimentale, sia nelle valutazioni conclusive, il
 giudicante possa apparire  condizionato  da  giudizi  precedentemente
 espressi, con conseguente pericolo per la certezza dell'imparzialita'
 e terzieta' del giudice;
     che, infatti, l'attivita' del giudice deve essere non solo libera
 da  vincoli  che  possono  comportare  la  sua  soggezione  formale e
 sostanziale ad altri organi, ma anche immune da  qualsiasi  forma  di
 prevenzione  od  influenza  che possa pregiudicarne l'imparzialita' e
 l'obbiettivita' della decisione (art. 101 della Costituzione);
     che, qualora la valutazione sulla  responsabilita'  dell'imputato
 sia o possa apparire condizionata dalla naturale tendenza a mantenere
 un  giudizio  gia'  espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri
 momenti decisionali dello stesso procedimento, sussiste contrasto con
 i principi costituzionali che si ricollegano alla garanzia del giusto
 processo (artt. 24 e 101 della Costituzione);
     che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente  dalla
 risoluzione della questione di legittimita' in quanto, se fondata, si
 configurerebbe  un'incompatibilita'  rilevante  ex  artt.  178  e 179
 c.p.p.;
     che la questione non e' manifestamente infondata.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 34 del c.p.p., in relazione agli artt. 24  e
 101  della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa
 partecipare al giudizio direttissimo il pretore che abbia convalidato
 l'arresto  ed  applicato   una   misura   cautelare   nei   confronti
 dell'imputato;
   Sospende  il  giudizio  in corso e dispone l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che la presente ordinanza, a cura della  cancelleria,  venga
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Savona, addi' 5 ottobre 1995
                          Il pretore: Arnaud
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