N. 837 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 1995
N. 837 Ordinanza emessa il 10 ottobre 1995 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Costantino Vincenzo ed altro Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento per situazioni analoghe - Lesione dei principi di inviolabilita' della difesa e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).(GU n.50 del 6-12-1995 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Costantino Vincenzo +1; alla pubblica udienza dibattimentale del 10 ottobre 1995; premesso che: con decreto del 1 dicembre 1994 emesso dal g.p.i. - sede veniva disposto il giudizio - innanzi a questa sezione - nei confronti di Costantino Vincenzo e Esposito Luigi, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, comma terzo, n. 1 c.p., 61, n. 7; 648 c.p.; legge n. 110/1975, art. 2, comma quarto; in data 24 gennaio 1994 veniva emessa dal tribunale del riesame, composto, tra gli altri, dalla dott.ssa Stefania Daniele - a seguito di istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. - sede in data 17 dicembre 1993 nei confronti del Costantino - ordinanza con la quale veniva confermato il predetto provvedimento custodiale. O s s e r v a La Corte costituzionale, con la sentenza n. 432 del 1995, pervenendo a diversa conclusione rispetto al suo precedente orientamento sul punto (cfr. sent. n. 502 del 1991), ha ritenuto che la decisione emessa dal g.i.p. in tema di sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" - di cui all'art. 273 c.p.p. -, involgendo un giudizio di merito circa l'idoneita' degli elementi raccolti a fondare una elevata probabilita' di condanna, non puo' non riflettersi sulla serenita' ed imparzialita' di giudizio, qualora il medesimo giudice partecipi al collegio chiamato a decidere sul medesimo fatto. In tal senso la Corte, nella succitata sentenza, ha ritenuto sussistente il pericolo che "la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento". L'articolato ragionamento della Corte e le assai condivisibili - e da piu' parti auspicate - conclusioni cui la stessa e' pervenuta non possono - ad avviso del collegio - non far porre la questione di legittimita' costituzionale anche nella fattispecie in esame, considerato che il tribunale del riesame deve procedere anch'esso a quelle valutazioni - con tutti gli amplissimi poteri riconosciutigli dall'art. 309 c.p.p. - gia' effettuate dal g.i.p. Nel caso di specie - come gia' precisato in premessa - un componente dell'attuale collegio ha fatto parte del tribunale del riesame che, con la sopra menzionata decisione, ritenne sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Costantino Vincenzo, in ordine ai fatti su cui oggi il collegio e' chiamato a pronunciarsi. Tale situazione processuale, come piu' sopra evidenziato, puo' concretare quel pericolo di "prevenzione" che ha indotto la Corte a pervenire alla declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p. La questione per tutto quanto sinora osservato, appare ictu oculi rilevante e non manifestamente infondata. In ordine a tale ultimo parametro va solo aggiunto che ove si consentisse la partecipazione al giudizio dibattimentale del giudice componente il collegio del tribunale per il riesame che abbia ritenuto sussistere i gravi indizi, ne deriverebbe una evidente violazione dei principi costituzionali di parita' di trattamento normativo di situazioni analoghe (art. 3 della Costituzione), della inviolabilita' della difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, comma secondo, della Costituzione), nonche' della stessa presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva (art. 27, comma secondo, della Costituzione). Ed invero, ove si consentisse l'identita' di giudice nelle situazioni su richiamate, evidente sarebbe la disparita' di trattamento rispetto al cittadino giudicato da giudici non "prevenuti" (nei sensi precisati dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza), nonche' il pregiudizio arrecato all'esercizio del diritto di difesa rispetto ad un siffatto giudice, che al contempo non apparirebbe garantire adeguatamente all'imputato il suo diritto a non essere considerato colpevole sino a sentenza di condanna. La sussistenza di tali presupposti di fatto e di diritto impone al tribunale di sollevare la sopraesposta questione di costituzionalita', con conseguente sospensione del presente processo e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge n. 87 del 1953, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del vigente codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento dei componenti del collegio del tribunale per il riesame che abbia ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 del c.p.p. nei confronti dell'imputato, e che pertanto abbia confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare personale, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione; Dispone la sospensione del presente procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche' sia risolta la prospettata questione di legittimita'; Dispone che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in S. Maria Capua Vetere il 10 ottobre 1995 Il presidente: Giuliano I giudici: Daniele - Magi 95C1504