N. 839 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1995

                                N. 839
 Ordinanza emessa il 12 ottobre 1995 dal  tribunale  di  Avellino  nel
 procedimento penale a carico di Botta Alfredo ed altri
 Processo  penale  -  Dibattimento - Giudice che, quale componente del
    tribunale  della   liberta'   ha   concorso   a   pronunciare   un
    provvedimento  sulla liberta' personale nei confronti dello stesso
    imputato (nella  specie:  conferma  di  ordinanza  di  una  misura
    cautelare  personale) - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni
    di giudice del dibattimento - Omessa previsione  -  Disparita'  di
    trattamento  per situazioni analoghe - Compressione del diritto di
    difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte  costituzionale
    nella sentenza n. 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.50 del 6-12-1995 )
                           IL TRIBUNALE PENALE
   Ha   pronunciato   la   seguente  ordinanza,  letti  gli  atti  del
 procedimento penale n.  132/95  r.g.  trib.  a  carico  di  1)  Botta
 Alfredo,  nato a Castellamare il 3 ottobre 1964; 2) Venditti Antonio,
 nato a Pagani il 10 dicembre 1962;  3)  Amendola  Salvatore,  nato  a
 Nocera  Inferiore  il 18 agosto 1949 imputati del reato p. e p. dagli
 artt. 628, secondo comma nn. 1 e 2, 190, 112 n. 1, 81 c.p.v. c.p.
   Premesso che con ordinanza emessa in data 2  marzo  1995  ai  sensi
 dell'art.   309   c.p.p.  il  tribunale  del  riesamine  di  Avellino
 confermava il provvedimento con cui e' stata disposta  l'applicazione
 nei  confronti degli imputati della misura cautelare coercitiva della
 custodia in carcere;
     che del collegio giudicante chiamato a svolgere  le  funzioni  di
 giudice  dibattimentale  all'odierna  udienza  fa  parte, in veste di
 giudice a latere, il medesimo giudice che ha composto il collegio del
 tribunale del riesame che  ebbe  a  pronunciare  l'ordinanza  di  cui
 sopra;
   Considerato  che  la  Corte costituzionale - modificando il proprio
 precedente orientamento espresso  nella sentenza n. 502/1992 - ha  di
 recente  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,
 secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
 prevede che non  possa  partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il
 giudice  per  le  indagini preliminari che abbia applicato una misura
 cautelare personale nei confronti dell'imputato (sent. n. 432/1995);
   Ritenuto che sia ravvisabile una palese analogia tra la  situazione
 presa  in  esame  dalla Corte e quella relativa al caso di specie, in
 quanto le valutazioni che  il  tribunale  del  riesame  deve  compire
 attraverso  lo  strumento del riesame previsto dall'art. 309 c.p.p. -
 configurato dal legislatore come un mezzo impugnazione  di  merito  -
 hanno  lo  stesso  oggetto  (relativamente alla sussistenza dei gravi
 indizi  di  colpevolezza  e  delle  altre   condizioni   legittimanti
 l'adozione  della  misura  cautelare)  e  sono dello stesso tenore di
 quelle che la Corte con la sentenza n. 432/1995 ha reputato idonee  a
 radicare in capo al g.i.p. una situazione d'incompatibilita', fondata
 sul principio della ed. prevenzione.
                               P. Q. M.
   Visti  ed  applicati  gli  artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo
 1953  n.  87  solleva  d'ufficio,   ritenendola   rilevante   e   non
 manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.    34,  comma  secondo,  del codice di procedura penale, in
 riferimento agli artt. 3, primo comma, e  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  non  possano
 partecipare al giudizio dibattimentale i giudici che  hanno  composto
 il tribunale del riesame, il quale si sia pronunciato sulla richiesta
 di  riesame  dell'ordinanza che ha disposto una misura coercitiva nei
 confronti dell'imputato;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale;
   Sospende il processo in corso;
   Dispone  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, e sia comunicata al Presidente  della  Camera
 dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
                       Il presidente: Iannarone
                                     I giudici: Purcaro - De Laurentis
 95C1506