N. 840 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 1995

                                N. 840
 Ordinanza  emessa  il  22  settembre 1995 dal tribunale di Napoli nel
 procedimento di prevenzione nei confronti di Russo Michele ed altri
 Mafia - Misure di prevenzione - Procedimento per l'applicazione della
    misura di prevenzione patrimoniale della  confisca  nei  confronti
    degli  indiziati  di appartenere ad associazioni di tipo mafioso -
    Attribuzione della funzione di promuovere  detto  procedimento  al
    procuratore della Repubblica nel cui circondario dimora la persona
    interessata  anziche'  al  procuratore  della Repubblica presso il
    tribunale del capoluogo del distretto in cui dimora  la  stessa  -
    Irragionevole   difetto   di  coordinamento  con  la  funzione  di
    promuovere il procedimento penale per i delitti di stampo  mafioso
    spettante al procuratore distrettuale della Repubblica - Incidenza
    sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge  31  maggio 1965, n. 575, art. 2; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306,
    art. 22, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7
    agosto 1992, n. 356).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.50 del 6-12-1995 )
                               IL TRIBUNALE
   Letti  gli  atti  del  procedimento  relativo  alla   proposta   di
 applicazione della misura patrimoniale di prevenzione della confisca,
 previo sequestro, di taluni beni, avanzata, ai sensi dell'art. 2-ter,
 sesto  comma,  della  legge  31  maggio 1965, n. 575, dal procuratore
 distrettuale della Repubblica presso questo tribunale, in data  20/24
 febbraio 1995, nei confronti di:
     1)  Russo  Michele,  fu Pasquale, nato a Nola (NA) il 20 novembre
 1921 ed ivi residente, alla frazione Piazzolla, rione Olivieri n.  4;
     2) Russo Salvatore Andrea, di Michele, nato a Nola il  27  giugno
 1958 e residente in San Paolo Belsito (NA), viale III per Nola n.  3;
     3)  Russo  Pasquale,  di Michele, nato a Nola (NA) il 28 febbraio
 1947 ed ivi residente, alla frazione  Piazzolla,  Rione  Olivieri  n.
 30;
   Atteso  che  l'art. 2-ter, sesto comma, della legge 31 maggio 1965,
 n. 575, aggiunto dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n.  646,
 attribuisce il potere-dovere di richiedere l'applicazione, successiva
 a   quella  delle  misure  personali  di  prevenzione,  delle  misure
 patrimoniali di prevenzione del sequestro e della  confisca  solo  al
 "procuratore della Repubblica" ed al questore;
   Ritenuto che la distribuzione territoriale di tale attribuzione tra
 i  procuratori  della  Repubblica  non  possa  che  seguire, in forza
 dell'interpretazione  sistematica  della  norma  in   questione,   il
 criterio   di   cui  all'art.  2  della  medesima  legge  (nel  testo
 attualmente vigente a seguito delle modifiche da  ultimo  apportatevi
 dall'art.  22,  primo  comma,  del  d.-l.  8  giugno  1992,  n.  306,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), il
 quale specifica che la funzione di  promuovere  l'applicazione  delle
 misure  personali  di  prevenzione  nei  confronti degli indiziati di
 appartenere ed associazioni di tipo mafioso o similari spetta,  oltre
 che al procuratore nazionale antimafia ed al questore, al procuratore
 della Repubblica nel cui circondario dimora la persona interessata;
   Ritenuto  che  tale  ultima  norma,  nella parte in cui attribuisce
 espressamente  la  competenza  a  promuovere   il   procedimento   di
 prevenzione  al  procuratore della Repubblica presso il tribunale nel
 cui circondario dimora la persona  interessata  -  cosi'  confermando
 quanto  gia'  stabilito  sul  punto  del  medesimo  art.  2 nel testo
 risultante all'esito delle modifiche  apportatevi  dall'art.  20  del
 d.-l.  13  maggio  1991,  n. 152, convertito, con modificazioni dalla
 legge 12  luglio  1991,  n.  203,  che  aveva  gia'  superato  quella
 giurisprudenza della Corte di cassazione
  (cfr.:  Cass.  pen., sez. un., 20 giugno/13 settembre 1990, Corica),
 secondo cui tale competenza andava attribuita  al  procuratore  della
 Repubblica  presso  il  tribunale  avente  sede  nel  capoluogo della
 provincia di dimora del proprosto - riveli,  a  causa  dell'implicita
 esclusione  dal  novero  delle  autorita'  proponenti del procuratore
 della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del  distretto  in
 cui dimora tale persona, un macroscopico difetto di coordinamento con
 la   normativa  introdotta  dal  d.-l.  20  novembre  1991,  n.  367,
 convertito, con modificazioni, dalla legge  20 gennaio 1992, n. 8  e,
 in   particolare,  con  l'attribuzione,  da  parte  del  comma  3-bis
 dell'art.  51  c.p.p.,  proprio  al  procuratore  distrettuale  della
 Repubblica  delle  funzioni  di  pubblico  ministero   in   tutti   i
 procedimenti penali per i delitti di stampo mafioso;
   Ritenuto   che  l'attribuzione  della  funzione  di  promuovere  il
 procedimento  di  prevenzione  nei  confronti  degli   indiziati   di
 appartenere  alle  associazioni  di  cui all'art. 416-bis c.p., ad un
 pubblico  ministero  che  puo'  essere  diverso  da  quello  cui   e'
 attribuita  la  funzione  di promuovere il procedimento penale per il
 delitto di cui all'art.  416-bis c.p. e per tutti i delitti di stampo
 mafioso sia contraria ad ogni logica organizzativa e/o  ordinamentale
 e,  dunque,  concretamente  suscettibile  di vulnerare il principio -
 sancito dall'art. 97, primo  comma,  della  Costituzione  -  di  buon
 andamento,  cioe'  di  efficacia  e  di efficienza dell'azione, delle
 pubbliche amministrazioni, tra cui non v'e' dubbio che  debba  essere
 annoverata  anche  l'amministrazione  giudiziaria,  anche perche', di
 norma, gli elementi di  fatto  sulla  cui  base  viene  formulata  la
 proposta  di applicazione di misure di prevenzione emergono nel corso
 delle indagini preliminari concernenti i delitti di stampo mafioso  e
 sono, quindi, proprio nella fase in cui e' piu' importante il ricorso
 al  procedimento di prevenzione, nella disponibilita' del procuratore
 distrettuale della Repubblica, il quale da nessuna norma e' obbligato
 a comunicarli - se non nel caso, solo eventuale, in cui  le  indagini
 sfocino  in  un'imputazione  che  abbia per oggetto il delitto di cui
 all'art. 416-bis c.p. o quello di  cui  all'art.  74  del  d.P.R.  n.
 309/1990 (cfr. art. 23-bis, primo e secondo comma, legge n. 646/1982,
 come  modificato dall'art. 9 della legge n. 55/1990) - al procuratore
 della Repubblica competente per il promuovimento del procedimento  di
 prevenzione che eserciti le sue funzioni presso un tribunale con sede
 in  un  capoluogo  di  circondario  che  non  sia  anche capoluogo di
 distretto;
   Ritenuto  che   tale   discrasia   non   possa   trovare   adeguato
 bilanciamento  nell'attribuzione - frutto della sostituzione del cit.
 art. 2 della legge n. 575/1965 ad opera dell'art.  22,  primo  comma,
 d.-l.  n.  306/1992,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n.
 356/1992 - del potere di promuovere il  procedimento  di  prevenzione
 anche  al  Procuratore  nazionale  antimafia,  giacche' tale potere -
 peraltro assai spurio se si considera la struttura di tale  organo  e
 le sue funzioni di alto coordinamento e, solo in casi eccezionali, di
 supplenza,    organizzativa   o   processuale,   dell'attivita'   dei
 procuratori distrettuali della Repubblica - riguarda solo  le  misure
 personali  di  prevenzione  e  non  anche  le  misure patrimoniali di
 prevenzione,  come  e'  facilmente  desumibile  dal  fatto   che,   a
 differenza  di  quanto  disposto  dal  cit.  art.  2  della  legge n.
 575/1965, di tale organo  nessuna  menzione  v'e'  nelle  norme,  pur
 modificate  o introdotte dal cit. d.-l. n. 306/1992, concernenti tale
 ultimo tipo di misure (cfr.: artt. 2-bis, 2-ter e 3-quater della cit.
 legge n. 575/1965);
   Ritenuto che, di  conseguenza,  l'attribuzione  della  funzione  di
 promuovere   il  procedimento  per  l'applicazione  delle  misure  di
 prevenzione personali  e  patrimoniali  previste  dalla  legislazione
 antimafia  al procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha
 sede nel capoluogo del circondario,  anziche'  al  procuratore  della
 Repubblica  presso  il  tribunale  che  ha  sede  nel  capoluogo  del
 distretto in cui dimora la persona interessata  sia  suscettibile  di
 incidere  anche  sul principio di eguaglianza dei cittadini di fronte
 alla legge, sancito dall'art. 3  Cost.,  oggettivamente  favorendo  i
 cittadini  che  dimorino  in  un circondario diverso da quello il cui
 capoluogo e' anche capoluogo  del  distretto  o,  se  si  preferisce,
 sfavorendo gli altri;
   Ritenuto,  dunque,  che non sia manifestamente infondato il rilievo
 di un parziale contrasto  -  certamente,  data  la  sua  natura,  non
 rimovibile  in  via  interpretativa  da parte di questo giudice - tra
 l'art. 2 della legge n. 575/1965 e gli artt. 3 e 97 Cost. e che  tale
 rilievo  sia ammissibile ben essendo possibile una pronuncia additiva
 in una materia, come quella del riparto di competenze funzionali  tra
 organi   della   pubblica   amministrazione  o  della  giurisdizione,
 costituzionalmente riservata alla  discrezionalita'  del  legislatore
 (che,  perlatro,  ha  gia' chiaramente indicato, con il cit. d.-l. n.
 367/1991, di voler concentrare in capo  al  procuratore  distrettuale
 della  Repubblica  l'azione  repressiva  nei  confronti  del fenomeno
 mafioso e di quelli similari, probabilmente solo dimenticando di  far
 altrettanto  per  quella preventiva), quando la questione involga una
 verifica del rispetto del limite della ragionevolezza dell'uso  fatto
 dal  legislatore della propria discrezionalita' (cfr. C. cost., sent.
 25 luglio 1994, n. 341);
   Considerato che,  nella  specie,  tutte  le  persone  proposte  per
 l'applicazione delle misure patrimoniali di prevenzione del sequestro
 e   della   confisca  di  beni  dal  procuratore  distrettuale  della
 Repubblica presso questo tribunale  risultano  aver  dimora  -  anche
 nello  specifico  senso,  cioe'  di  luogo  di  manifestazione  della
 pericolosita'  sociale,  in  cui  tale   concetto   va   inteso   nel
 procedimento  di  prevenzione  -  nel  comune  di  Nola,  sito  nella
 provincia e nel distretto  della  Corte  di  appello  di  Napoli,  ma
 ricompreso  nel  circondario  del tribunale di Nola e che, dunque, la
 suindicata questione di costituzionalita' e' certamente rilevante  ai
 fini  della  decisione  del  caso  concreto,  giacche'  se essa fosse
 negativamente  risolta   dovrebbe   dichiararsi   la   nullita'   e/o
 l'inammissibilita'  della  proposta, quest'ultima essendo, in materia
 di misure di prevenzione, secondo la giurisprudenza  della  Corte  di
 cassazione  (cfr.: Cass. pen., sez. un., 20 giugno/13 settembre 1990,
 Corica;  Cass.  pen., Sez. I, 16 febbraio/16 marzo 1992, Sibilia), la
 conseguenza    dell'incompetenza    territoriale    -     funzionale,
 inderogabile,  insuscettibile di delegazione, sostituzione, conferma,
 convalida, ratifica o conversione e rilevabile, anche  d'ufficio,  in
 ogni stato e grado del giudizio - dell'autorita' poponente;
   Atteso  che  analoga  questione  di costituzionalita' e' gia' stata
 sollevata da questo stesso tribunale con ordinanze in data 28  aprile
 1995  (in  proc.  n.  108/1995 M.P. c/ Carotenuto Umberto) e 5 maggio
 1995 (in proc. n. 109/1995 M.P. c/ Limelli Ciro) e non risulta ancora
 decisa.
                               P. Q. M.
   Letti gli artt. 134 e 136 della Costituzione, l'art. 1 della  legge
 costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1, e l'art. 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  con  riguardo  al  caso  di   specie   e   non
 manifestamente  infondata  la  questione  di  costituzionalita' - per
 contrasto con gli artt. 3 e 97, primo  comma,  della  Costituzione  -
 dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo attualmente
 vigente a seguito delle modifiche da ultimo apportatevi dall'art. 22,
 primo  comma,  del  d.-l.  8  giugno  1992,  n.  306, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in  cui
 attribuisce anche al procuratore della Repubblica nel cui circondario
 la  persona  dimora,  anziche'  anche al procuratore della Repubblica
 presso il tribunale che sede nel capoluogo del distretto  in  cui  la
 persona dimora, la funzione di promuovere l'applicazione delle misure
 di  prevenzione  nei  confronti  degli  indiziati di appartenere alle
 associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale;
   Dispone l'immediata trasmissione degli atti del  procedimento  alla
 Corte costituzionale per la risoluzione di tale questione;
   Ordina la sospensione del procedimento;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al proposto, al suo  difensore  ed  al  procuratore  della
 Repubblica   presso  questo  Tribunale,  nonche'  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle  due  Camere
 del Parlamento.
   Cosi' deciso in Napoli, il 22 settembre 1995
                         Il presidente: Peluso
                                     I giudici: Gialanella - Celentano
 95C1507