N. 842 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 settembre 1995
N. 842 Ordinanza emessa il 27 settembre 1995 dal tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Bua Luciano ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta' ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di provvedimento di una misura cautelare personale) - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento per situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.50 del 6-12-1995 )
IL TRIBUNALE Decidendo sulla eccezione proposta dalla difesa dell'imputato Bua Luciano di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudicato dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del Collegio del tribunale del riesame dei provvedimenti in tema di liberta' personale. O s s e r v a E' ben vero che la corte di cassazione ha piu' volte affermato la manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalita'; che la Corte costituzionale l'ha dichiarata non fondata con la sentenza n. 502 del 1991 e poi manifestamente infondata con successive ordinanze. Tuttavia il tenore della motivazione della sentenza 15 settembre 1993 n. 432, con l'espressa affermazione di un'analogia tra la questione che ci occupa e quella decisa con la detta sentenza concernente il g.i.p. che ha applicato una misura cautelare e ancora l'equiparazione, operata dalla Corte, della pronuncia su una misura cautelare personale a quella di rigetto della richiesta di applicazione di pena concordata, e' rivelatore di un mutato orientamento della Corte peraltro esplicitamente ammesso a conclusione del paragrafo 3. Le argomentazioni della Corte, per quanto in parte opinabili, provenendo dallo stesso giudice di legittimita' delle leggi, non consentono di ritenere la questione manifestamente infondata. La prospettata questione e' rilevante ai fini del giudizio in quanto, ove fosse fondata, comporterebbe l'obbligo di astensione di due membri del Collegio e costituirebbe motivo di ricusazione avendo fatto parte del tribunale costituito a mente dell'art. 310 c.p.p.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nei termini di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Savona, addi' 27 settembre 1995 Il presidente: (firma illeggibile) 95C1509