N. 846 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 1995

                                N. 846
 Ordinanza emessa il 4 ottobre 1995 dal  tribunale  di  Firenze  nel
 procedimento civile vertente tra s.n.c. F.lli Bianchet  e  Fallimento
 Edilizia Industrializzata Martini s.r.l.
 Fallimento  -  Crediti assistiti da privilegio - Crediti dell'impresa
    artigiana -  Natura  costitutiva,  nelle  regioni  e  province  ad
    autonomia  speciale,  dell'iscrizione  dell'impresa  artigiana nei
    relativi albi  -  Preclusione  per  il  giudice  di  accertare  la
    sussistenza   dei   requisiti   previsti   dalla   legge   per  la
    configurabilita' dell'impresa artigiana ai fini del riconoscimento
    della natura privilegiata del credito nella procedura fallimentare
    - Disparita' di trattamento rispetto alla disciplina prevista  per
    le  imprese artigiane operanti nel restante territorio nazionale -
    Lesione del diritto di  difesa  -  Esorbitanza  dai  limiti  della
    competenza  regionale  e  provinciale  in  materia - Richiamo alla
    sentenza della Corte costituzionale n. 336/1989.
 (C.C., art. 275-bis, n. 5; legge 8 agosto  1985,  n.  443,  art.  13,
    sesto comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 117).
(GU n.50 del 6-12-1995 )
                               IL TRIBUNALE
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza  nel  procedimento  di
 opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fallimentare  segnato
 al n. 8840 ruolo generale, dell'anno 1990 n. 1776 ruolo della sezione
 e  n.  626 del giudice delegato promosso dalla s.n.c. f.lli Bianchet,
 opponente,  contro  Fallimento  Edilizia   Industrializzata   Martini
 s.r.l.,  opposto, avente ad oggetto: opposizione al passivo.
   Il tribunale letti gli atti, sentito il giudice relatore;
                         Considerato in fatto
   Il  presente  procedimento  di  opposizione  allo stato passivo del
 Fallimento Edilizia Industrializzata Martini s.r.l. e' stato promosso
 dalla s.n.c.  F.lli  Bianchet  corrente  in  Pordenone  la  quale  ha
 lamentato la propria esclusione in sede di verificazione dello stesso
 stato  passivo  dalla categoria dei crediti privilegiati e la propria
 ammissione per l'importo insinuato in sede chirografaria.
   Il giudice delegato  infatti  non  aveva  ritenuto  sussistente  il
 privilegio  ex  art.  2751-bis  n.  57 c.c. in ragione della natura e
 delle dimensioni dell'impresa nonche' del capitale  investito  e  del
 volume  d'affari raggiunto negli anni in cui era maturato il credito;
 l'opponente invocava in via preliminare il disposto di  cui  all'art.
 13,  comma 6, legge 8 agosto 1985, n. 443, onde il giudice non poteva
 che prendere atto dello status di artigiano della societa'  personale
 per la sola iscrizione nel registro.
   La    curatela    chiedeva   invece   fosse   disapplicato   l'atto
 amministrativo di  iscrizione  e  fosse  respinta  l'opposizione  non
 sussistendo  in  fatto  i requisiti indispensabili secundum legem per
 l'applicazione della normativa di favore verso le imprese artigiane.
   La causa era istruita documentalmente e  rimessa  al  Collegio  per
 essere decisa all'odierna udienza.
                          Ritenuto in diritto
   Da  tempo  si e' consolidato l'orientamento giurisprudenziale, piu'
 volte seguito da questo tribunale, secondo  il  quale  nonostante  il
 letterale tenore dell'art. 5 della legge l'iscrizione nell'albo delle
 imprese  artigiane  non ha natura costitutiva, ma va considerata come
 "mero presupposto per usufruire della c.d. legislazione  di  ausilio,
 sicche'  essa  non fa sorgere alcuna presunzione circa la sussistenza
 della qualifica di artigiano, che invece va effettivamente  accertata
 in base alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge" (cosi'
 da  ultimo  tribunale Venezia, 9 gennaio 1992 in Informazione previd.
 1992, 1188 e sulla stessa linea, ex  pluribus,  tribunale  Bologna  1
 giugno 1988, in Giur.  merito 1989, 1157).
   Se dunque il tribunale puo' pertanto escludere, con accertamento di
 fatto,  la  qualita'  di  artigiano,  ai  fini del riconoscimento del
 privilegio di cui all'art. 2751-bis c.c. (vedasi tribunale Firenze 26
 agosto 1987, dir.  fall.  1989,  II,  234.)  neppure  ostando  l'atto
 amministrativo d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, essendo
 il  giudice  ordinario  tenuto  alla disapplicazione di tale atto, ai
 sensi dell'art. 5 legge 20 marzo  1865  n.  2248  all.  E  (tribunale
 Catania 10 novembre 1988), allorche', come nella fattispecie concreta
 che  occupa,  si  sia  in  presenza  di un artigiano residente in una
 regione a statuto speciale i poteri del giudice, sia  valutativi  che
 in  punto  di disapplicazione dell'atto vengono vanificati da un piu'
 preciso e penetrante precetto del legislatore del 1985  che  all'art.
 13,  comma  6,  legge  8 agosto 1985, n. 443, il quale stabilisce che
 l'efficacia costitutiva dell'iscrizione  dell'impresa  artigiana  nei
 relativi  albi, disciplinata dalle Regioni a statuto speciale e dalle
 province autonome di Bolzano e Trento, aventi competenza primaria  in
 materia di artigianato, fa stato a tutti gli effetti di legge.
   Ebbene,  se  tale  dicitura  rafforzata  sembra  dar indirettamente
 ragione  all'interpretazione  non  letterale  dell'articolo  5  della
 citata  legge,  per  cio'  che  qui interessa non consente al giudice
 nessun  tipo  di  sindacato  in   ordine   alla   reale   consistenza
 dell'impresa,  del suo fatturato, del suo volume d'affari, del numero
 di dipendenti impiegato,  ne'  qui  potrebbe  dirsi  di  operare  una
 disapplicazione  dell'atto  amministrativo  di iscrizione, perche' si
 tratterebbe invero di una disapplicazione  della  legge,  il  che  e'
 impensabile.
   Con  la  conseguenza  che  nello  stato  passivo  di  un fallimento
 (apertosi come nel caso  in  tribunale  sito  in  Regione  a  statuto
 ordinario)  imprese  nelle  stesse  situazioni dimensionali sotto gli
 indicati  profili  vengono  trattate  ai  fini   della   collocazione
 concorsuale  in  modo  assolutamente diverso, alcune cioe' ammesse in
 via  privilegiata  ex  art.  2751  n.      5   c.c.   altre   escluse
 dall'ammissione   in   privilegio  per  insussistenza  in  fatto  del
 requisito dell'"artigianalita'"  pur  in  presenza  della  iscrizione
 all'Albo.
   E  cioe'    alcuni  creditori  saranno  (per  lo  piu')  totalmente
 soddisfatti ed altri (quasi sempre)  rimarranno  incapienti  solo  in
 ragione  della  regione, a statuto speciale od ordinario, ove ha sede
 l'impresa e quindi ove e' stata effettuata l'iscrizione.
   I secondi vedono cosi' compromessa la possibilita'  di  contraddire
 in  ordine  all'impugnazione  dei  crediti  ammessi  (art.  100 legge
 fallimentare) con possibile lesione del loro diritto di difesa.
   Se e' indiscutibile  il  potere  delle  regioni,  anche  a  statuto
 ordinario  ex  art.  117  della Carta costituzionale di legiferare in
 materia di artigianato, cio'  non  puo'  prescindere  dal  limite  di
 principi fondamentali contenuti nelle leggi dello Stato, ma allorche'
 la  legge  dello  Stato  (art.  13, comma 6, legge n. 443/1985) sulla
 stessa materia si rimetta tout court  alla  legislazione,  in  questo
 caso  primaria,  delle  regioni  a  statuto speciale e delle province
 autonome di Bolzano e Trento, per le imprese  artigiane  aventi  sede
 nel  loro  territorio, discutibilissima diviene l'incidenza diretta e
 conseguente che tale legislazione assuma in un  ambito  quale  quello
 dei   crediti  privilegiati  (e  indirettamente  della  par  condicio
 creditorum nella  legge fallimentare) di competenza  esclusiva  dello
 Stato.
   Il  tribunale  ben  ricorda come identica questione sia stata a suo
 tempo sollevata dal tribunale di Trento con riferimento all'art.   5,
 comma  9,  d.-l.  30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29
 febbraio 1988 n. 48,  che  interpretando  autenticamente  l'art.  13,
 comma  6,  legge  8  agosto  1985,  n.  433, pemetteva agli artigiani
 residenti nelle regioni a statuto speciale di fruire  "attraverso  il
 diverso parametro di valutazione sul carattere artigiano dell'impresa
 ...   cospicui benefici previdenziali, a differenza dei residenti nel
 resto dello Stato che versano  nelle  stesse  condizioni"  (Tribunale
 Trento 2 febbraio 1989, in Giur. cost. 1989, II, 896) e come la Corte
 costituzionale  nella sentenza 13 giugno 1989 n. 336 abbia risolto la
 questione con una declaratoria  di  incostutuzionalita'  della  norma
 previdenziale  nella  parte  in  cui  disponeva  "... che l'efficacia
 costitutiva  dell'iscrizione  dell'impresa  artigiana   negli   albi,
 disciplinata  dalle  leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o
 dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di
 artigianato o formazione  professionale  faccia  stato  agli  effetti
 della definizione dell'impresa ai fini previdenziali".
   Se la Corte costituzionale vorra' ribadire il proprio orientamento,
 il Collegio non vede come non possa ripetersi analogo ragionamento in
 punto  di  privilegio  generale sui mobili, anch'essa materia che non
 consente violazioni del principio costituzionale di  eguaglianza  per
 "...disparita'  di  trattamento  motivate  dalla  mera localizzazione
 territoriale  dei  soggetti  interessati,  senza  cioe'   che   siano
 concretamente  invocabili  peculiari  esigenze  di  questi,  tali  da
 richiedere  l'adozione  di  discipline  differenziate"  (cosi'  Corte
 costituzionale nella citata sentenza).
   Sembra  dunque  non manifestamente infondata, oltreche' palesemente
 rilevante per le ragioni esposte, la questione  di  costituzionalita'
 degli  artt.  2751-bis  n.  5  codice civile e   13, comma 6, legge 8
 agosto 1985, n. 443, per contrasto con gli artt. 3, 24, e  117  della
 Costituzione  nella parte in cui non prevedono che ai fini diversi da
 quelli inclusi nelle materie di esclusiva  potesta'  regionale  nelle
 regioni  a  statuto  speciale  il giudice possa valutare la effettiva
 consistenza dell'impresa iscritta come artigiana, per  riconoscere  o
 meno  il  privilegio  previsto dallo stesso art. 2751-bis n. 5 codice
 civile.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 e seguenti della Costituzione e 23 della  legge
 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita' degli art. 2751-bis n. 5 del codice  civile  e  13,
 comma  6,  della  legge  8 agosto 1985, n. 443, per contrasto con gli
 artt. 3, 24 e 117 della Costituzione nella parte in cui non prevedono
 che ai fini diversi da quelli  inclusi  nelle  materie  di  esclusiva
 potesta'  regionale nelle regioni a statuto speciale il giudice possa
 valutare  la  effettiva  consistenza   dell'impresa   iscritta   come
 artigiana, per riconoscere o meno il privilegio previsto dallo stesso
 art. 2751-bis n. 5, del codice civile;
   Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti del Senato della
 Repubblica e della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso dal tribunale di Firenze, come sopra composto, riunito
 nella camera di Consiglio del 4 ottobre 1995.
                        Il presidente: Riccucci
                              Il giudice relatore ed estensore: Puliga
 95C1513