N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 1995
N. 51 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 novembre 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Sanita' pubblica - Regione Molise - Servizio nazionale di guardia medica ed emergenza territoriale - Abrogazione dell'art. 2 della legge regione Molise 7 aprile 1993, n. 10 (attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il conferimento degli incarichi di guardia medica ai medici residenti da almeno due anni nel luogo ove concorrono) - Conseguente ultrattivita' di norma a carattere transitorio ed eccezionale - Violazione del principio dell'uniformita' di trattamento economico e normativo del personale convenzionato con il S.S.N. di cui all'art. 4 del d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, costituente principio fondamentale di legge statale - Interferenza in materia riservata alla contrattazione collettiva - Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge regione Molise 31 ottobre 1995, n. 186). (Cost., artt. 97 e 117).(GU n.2 del 10-1-1996 )
Ricorso, ex art. 127 della Costituzione, del Presidente del Consiglio dei Ministri, giusta delibera del Consiglio dei Ministri 16 novembre 1995, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia, contro la regione Molise, in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Molise approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 100 del 26 settembre 1995 ed in seconda lettura dal medesimo Consiglio regionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione con delibera n. 186 del 31 ottobre 1995, aventi ad oggetto "Servizio nazionale di guardia medica ed emergenza territoriale - d.P.R. n. 41/1991 - Integrazione dei criteri attuativi - Abrogazione di norma" per contrasto con l'art. 117 della Costituzione. Il 26 settembre 1995 il Consiglio regionale del Molise approvava con delibera n. 100 un disegno di legge volto alla abrogazione dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1993 n. 10. Il Governo della Repubblica rinviava al Consiglio regionale la legge ai sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione, per violazione dell'art. 117 della stessa Carta costituzionale. Il Consiglio regionale del Molise, con deliberazione n. 186 del 31 ottobre 1995, riapprovava all'unanimita' dei presenti la legge ai sensi e agli effetti dell'art. 127, comma 4, della Costituzione. La delibera, con allegato il testo della legge e della relazione descrittiva, veniva trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la riceveva il 3 novembre 1995. Col presente atto il Governo della Repubblica - previa delibera del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 1995 - impugna la cointesa legge ai sensi dell'art. 127, comma 4, della Costituzione e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per il seguente motivo. Il provvedimento legislativo della regione Molise ha ad oggetto il "Servizio nazionale di guardia medica ed emergenza territoriale - d.P.R. n. 41/1991 - Integrazione criteri attuativi - Abrogazione di norma". La legge non e' conforme alla Costituzione, in quanto non emerge dal testo della legge ne' dalla relazione illustrativa che la accompagna il rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 117 della Costituzione, che prescrive, al primo comma, che le leggi regionali non debbono travalicare i "limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato". Al riguardo va precisato che con l.r. 7 aprile 1993, n. 10 la regione Molise, integrando la disciplina dettata dall'art. 4 del d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 aveva previsto, per gli anni 1992/1993, l'attribuzione di punti 5 ai medici che nella localita' nella quale concorrono abbiano la residenza da almeno due anni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria generale. La regione giustifico' a quel tempo l'emanazione di detto provvedimento con l'esigenza di evitare disparita' tra i medici aspiranti e ritenne pertanto doversi applicare il criterio dell'attribuzione, ai fini del conferimento degli incarichi, di un punteggio aggiuntivo, in analogia a quanto disposto da altri accordi collettivi nazionali (art. 6, sesto comma, lettera c) del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 14 per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, art. 3, comma 17, lettera c) del d.P.R. 14 febbraio 1992, n. 218 per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti alle attivita' della medicina dei servizi). Il Consiglio regionale del Molise nella seduta del 26 settembre 1995 approvava un secondo provvedimento con il quale, abrogando l'art. 2 della legge 7 aprile 1993, n. 10, che, come sopra ricordato, limitava a due anni l'attribuzione del punteggio aggiuntivo ai medici residenti, si rendeva ultrattiva una disposizione che, pur riflettendo motivi di illegittimita', aveva tuttavia carattere transitorio ed eccezionale. La regione giustificava l'emanazione di detto provvedimento con l'esigenza di dare attuazione, con particolare sollecitudine, alle disposizioni del d.-l. 3 agosto 1995, n. 320, attese anche le peculiarita' orografiche, climatiche, e ambientali della regione, al dichiarato scopo di privilegiare l'utenza e di garantire un servizio pronto ed efficiente. In ordine a detto provvedimento del 26 settembre 1995, sia il Ministero della sanita' con tele 100.1/mol. 001/1302 del 3 novembre 1995, che il Ministero del tesoro con tele del 19 ottobre 1995, n. 20813 formulavano rilievi poiche' la regione, abrogando il suddetto art. 2 della l.r. n. 10/1993, introduceva, a regime, i criteri aggiuntivi non contemplati dall'art. 4 del d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, vulnerando cosi' il principio dell'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale convenzionato con il SSN dettato dall'art. 48 della legge n. 833/1978 ed interferendo in competenza riservata allo Stato. Il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 1995, faceva propri i rilievi succitati e per l'effetto rinviava la legge a nuovo esame del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale del Molise, nella seduta del 31 ottobre 1995, ha riapprovato il provvedimento, modificando l'articolo 1 e prorogando le disposizioni gia' previste dall'art. 2 della legge n. 10/1993 per gli anni 1994/1995. Appare di tutta evidenza che le modifiche apportate non sono affatto idonee a superare i rilievi precedentemente rappresentati, che mantengono intera la loro validita' giacche' anche il provvedimento in questione, istituendo criteri aggiuntivi non previsti dall'art. 4 del d.P.R. n. 41/1991 supera la competenza legislativa regionale, interferendo in una materia riservata alla contrattazione collettiva. Inoltre il provvedimento all'esame, attribuendo ben cinque punti soltanto ai medici residenti da almeno due anni nella regione, mira a creare posizioni di privilegio in violazione dei principi di imparzialita' e correttezza, sanciti dall'art. 97 della Costituzione, ai quali deve sempre e comunque ispirarsi e conformarsi l'attivita' della p.a. Ne' potrebbe la regione addurre a giustificazioni del proprio operato l'applicazione del criterio dell'analogia, posto che ai sensi dell'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del codice civile, solo se la fattispecie "non puo' essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi singoli o materie analoghe", laddove, nel caso in questione, l'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, reso esecutivo con il d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, ha disciplinato in maniera compiuta e peculiare tutta la materia; ne' e' data facolta' alla regione di istituire criteri aggiuntivi non contemplati dall'art. 4 del citato d.P.R. n. 41/1991, essendo riservata alla regione medesima, ai sensi del comma 17 dell'art. 4 del d.P.R. citato, soltanto la facolta' di "adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi". Infine non potrebbero essere addotte neppure ragioni connesse alle peculiarita' orografiche, climatiche ed ambientali del territorio regionale, idonee come tali a legittimare l'attribuzione di un siffatto privilegio, atteso che tali esigenze appaiono del tutti irrilevanti e inidonee a superare i rilievi di incostituzionalita' sopra evidenziati, fermo restando che tali ragioni avrebbero potuto essere rappresentate (mentre evidentemente non lo sono state) durante la stipula dell'Accordo, ai cui lavori risultano aver partecipato, tra gli altri, sia i rappresentanti regionali sia i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni e comunita' enti montani (UNCEM) in rappresentanza delle Comunita' montane che hanno assunto funzioni di Unita' sanitarie locali, come risulta dal primo e secondo capoverso delle premesse al piu' volte citato d.P.R. n. 41/1991.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confida che l'ecc.ma Corte costituzionale vorra' dichiarare la illegittimita' costituzionale della legge regionale in epigrafe. Roma, addi' 17 novembre 1995 Raffaele Tamiozzo, avvocato dello Stato 95C1517