N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 novembre 1995

                                 N. 52
   Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato  in
 cancelleria  il  27 novembre 1995 (del commissario dello Stato per la
 regione siciliana)
 Impiego pubblico - Regione Sicilia - Impiego regionale  -  Norme  per
    l'utilizzazione   di   lavoratori   beneficiari   di   trattamenti
    previdenziali in progetti  socialmente  utili  -  Inserimento  nei
    ruoli  della  societa'  Reseis dei dipendenti degli enti regionali
    I.M.A.C., S.C.A.M. e Gecomeccanica  da  porre  in  liquidazione  a
    seguito  della  soppressione  dei  tre enti economici EMS, ESPI ed
    AZASI,  che  ne  costituiscono  il   capitale   -   Ingiustificato
    trattamento  di privilegio dei lavoratori in questione rispetto ad
    altri lavoratori in analoghe condizioni - Violazione del principio
    di copertura finanziaria per l'omessa indicazione  dei  mezzi  con
    cui  far  fronte  alla  nuova  spesa nonche' del principio di buon
    andamento della  p.a.  per  l'inquadramento  di  lavoratori  nella
    societa'  Reseis anche essa da porre in liquidazione - Riferimenti
    alle sentenze della Corte costituzionale nn.  3  e  28  del  1957,
    30/1959, 111/1981 e 478/1995 (recte: 407/1995).
 Impiego  pubblico  - Regione Sicilia - Finanza regionale - Previsione
    che le somme presenti nei  capitoli  54905,  54370,  55630,  15005
    derivanti dagli impegni assunti negli esercizi 1991, 1992, 1993 ed
    esistenti,  alla  data di entrata in vigore della legge impugnata,
    nel patrimonio della regione, possano essere  riprodotte  a  norma
    degli  artt.  7  e  8  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, per le
    obbligazioni assunte  entro  il  31  dicembre  1994  -  Previsione
    altresi'  che  le  somme  di  cui ai capitoli 54568, 55630, 55663,
    derivanti  dagli  impegni  globali  assunti   dall'amministrazione
    regionale  nell'esercizio  finanziario  1993,  in esecuzione delle
    leggi regionali 3 gennaio 1985, n. 7, e 25 maggio 1991, n. 32, non
    resi esecutivi dalla Corte dei conti,  possano  essere  utilizzate
    per  le  medesime  finalita'  e  a  favore  dei  medesimi soggetti
    beneficiari verso i quali la  regione  ha  assunto  l'obbligazione
    entro  il  31 dicembre 1994 - Violazione dei principi di copertura
    finanziaria e di buon andamento della p.a.
 (Legge regione Sicilia 9 novembre 1995, n. 1132, artt. 9 e 13).
 (Cost., artt. 3, 81, quarto comma, e 97).
(GU n.4 del 24-1-1996 )
   L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 novembre 1995 ha
 approvato  il  disegno  di  legge  n.  1132  dal  titolo  "Norme  per
 l'utilizzazione   di   lavoratori    beneficiari    di    trattamenti
 previdenziali   in  progetti  socialmente  utili.  Interpretazione  e
 modifiche di norme", pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai
 sensi e per gli effetti dell'art.  28 dello statuto  speciale  il  13
 novembre 1995.
   Nel   procedimento   legislativo,   originariamente   proposto  per
 autorizzare la prosecuzione dell'anticipazione a carico del  bilancio
 della  Regione  dei  benefici previsti dal d.l. n. 451/1994 in favore
 dei dipendenti della G.E.P.I. S.p.a. e della NOVA S.p.a., sono  stati
 inseriti  nel  corso  del  dibattito in aula numerosi emendamenti non
 attinenti alla materia dell'iniziativa, alcuni dei quali danno  adito
 a censure di costituzionalita'.
   L'art.  9  che  di  seguito  si trascrive dispone l'inserimento nei
 ruoli della societa' RESAIS, istituita ai  sensi  dell'art.  2  della
 l.r.   n.   54/1981,   dei   dipendenti  di  tre  societa'  a  totale
 partecipazione regionale da porre in liquidazione:
                               "Art. 9.
   Deroga all'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 18.
   1. - In deroga all'art. 2 della legge regionale 1 agosto  1990,  n.
 18  il  personale  dipendente  della societa' a totale partecipazione
 degli enti regionali IMAC S.p.a.,  SCAM  S.p.a.  e  Gecomeccanica  e'
 trasferito,  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge,
 dalla data di entrata in vigore della presente legge,  alla  societa'
 costituita  dall'ESPI  ai  sensi dell'art. 2 della legge regionale 11
 aprile  1981,  n.  54  con  il  trattamento  economico  previsto  dal
 contratto di lavoro vigente presso la societa' medesima.
   2. - Le societa' indicate nel comma 1 saranno poste in liquidazione
 secondo le procedure previste dal codice civile.".
   Tale  previsione  si pone in palese contrasto con i principi di cui
 agli art. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione per  i  motivi
 che appresso si espongono.
   Per  quanto  attiene  alla  violazione  del principio di parita' di
 trattamento   va    rilevato    che    per    esplicita    ammissione
 dell'Amministrazione  regionale,  in  sede  di chiarimenti forniti ai
 sensi dell'art. 3 del d.p.r. n.  488/1969,  esistono  altri  soggetti
 nelle   medesime  condizioni  dei  destinatari  della  norma  de  qua
 immotivatamente esclusi dal beneficio della prosecuzione del rapporto
 di lavoro.
   Sul  punto  giova  osservare,  inoltre,   che   il   principio   di
 uguaglianza,  sancito  dall'art.  3,  comma primo, della Costituzione
 impone  al  legislatore  di  assicurare  ad  ognuno  uguaglianza   di
 trattamento,  quando  uguali  sono,  come  nel  caso  in  ispecie per
 espresso riconoscimento dell'Amministrazione regionale, le condizioni
 soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono
 per la loro applicazione (Corte costituzionale n. 3 e 28 del 1957).
   Sussiste, pertanto, palese violazione del principio di cui all'art.
 3 quando, di fronte a situazioni omogenee, come quelle di  dipendenti
 di societa' a totale partecipazione degli Enti economici regionali in
 stato  di  decozione  e  prossime  alla  liquidazione,  si adotta una
 disciplina giuridica differenziata in favore di  una  parte  soltanto
 dei   potenziali   destinatari   che  determina  una  discriminazione
 arbitraria  ed  ingiustificata  a  scapito dei rimanenti altri (Corte
 costituzionale n. 111/1981).
   Invero sia le societa' IMAC S.p.a.,  SCAM  S.p.a.  e  Gecomeccanica
 quanto  le  societa'  Chimica  Arenella e Iniziative Industriali sono
 costituite con  totale  partecipazione  regionale  e  tutte  sono  in
 condizioni  tali  da  essere  poste  in liquidazione oltre che per le
 eventuali  difficolta'  aziendali  anche  per  la  dismissione  ormai
 prossima ed inevitabile delle quote di partecipazione della Regione a
 seguito della soppressione dei tre enti economici EMS, ESPI ed AZASI.
   Sotto  quest'ultimo  profilo  viene  in  evidenza l'ulteriore vizio
 d'incostituzionalita' per violazione del principio di buon  andamento
 della   p.a.   in   quanto  si  appalesa  incongruo  ed  intempestivo
 l'intervento del legislatore che prevede l'inserimento  di  ulteriori
 unita'  di  personale  nel contingente gestito dalla RESAIS, societa'
 che secondo  le  previsioni  del  ddl.  n.  533  gia'  esitato  dalle
 commissioni  di merito e pronto per l'esame dell'aula, sta per essere
 liquidata perche' costituita interamente con capitale dell'ESPI,  con
 conseguente  implementazione  dei dipendenti di cui risulta oltremodo
 ardua la prossima collocazione nel mercato del lavoro.
   La disposizione in argomento,  infatti,  non  tiene  in  preminente
 considerazione,  come  dovrebbe, l'interesse pubblico alla corretta e
 razionale utilizzazione  delle  risorse  umane  e  omette  quindi  di
 valutare   preventivamente  la  effettiva  necessita'  che  ulteriore
 personale sia utilizzato presso gli uffici  pubblici,  anche  se  con
 rapporto di dipendenza dalla societa'.
   Nella  societa'  RESAIS,  infatti  confluite  le  maestranze  delle
 imprese collegate agli enti economici  regionali  che,  in  relazione
 all'esecuzione   di   piani   di   risanamento   e  dei  processi  di
 razionalizzazione, non hanno torvato utile collocazione nei  processi
 produttivi.
   Nel  corso  degli  anni  la  societa'  in questione si e' trovata a
 gestire oltre 3.000 dipendenti di varia professionalita' che soltanto
 in virtu' dell'art. 1,  sesto  comma,  della  l.r.  n.  7/1986  hanno
 trovato  collocazione effettiva presso enti e/o organizzazioni locali
 di carattere  pubblico,  nonche'  presso  la  stessa  amministrazione
 regionale,  per lo svolgimento dei servizi socialmente utili o per la
 frequenza di corsi di  qualificazione  e  quindi  con  un  minimo  di
 utilita'  di  ritorno  per la Regione che ne ha sostenuto interamente
 (circa 185 miliardi l'anno) l'onere finanziario.
   Il legislatore regionale proprio per  porre  argine  alla  continua
 immissione  di nuove unita' di personale, a cui risultava sempre piu'
 difficile trovare collocazione, con l'art. 2 della l.r.  n.  18/1990,
 l'art.  2  precluse  la  possibilita'  di  ulteriore applicazione del
 cennato meccanismo  che  ora,  sia  pure  limitatamente,  si  intende
 riattivare.
   E'  quasi  superfluo rilevare che la norma in questione costituisce
 un costoso ammortizzatore sociale, limitato ad una ristretta  cerchia
 di  destinatari,  in  palese  contrasto  sia con la generale politica
 occupazionale prevista  dalla  legislazione  nazionale  sia  con  gli
 obiettivi  -  da  perseguirsi  unitariamente  da  tutti  gli apparati
 pubblici - di efficienza e razionalizzazione dei  mezzi  economici  e
 delle   professionalita'  dei  dipendenti  (Corte  costituzionale  n.
 478/1995).
   Ulteriore motivo di gravame e' la mancata espressa previsione degli
 oneri  derivanti  dall'iniziativa  e della conseguente loro copertura
 finanziaria in palese violazione dell'art. 81,  quarto  comma,  della
 Costituzione.
   Al  fine di superare il vaglio di costituzionalita' non si ritiene,
 infatti, che i  chiarimenti  forniti  dall'amministrazione  regionale
 sull'argomento dimostrino sufficientemente che sussiste la prescritta
 copertura  finanziaria,  atteso  che  viene  fatto riferimento ad una
 ipotetica compensazione fra le spese  derivanti  dalla  ora  disposta
 immissione  di  personale  ed  i minori oneri dovuti all'avvenuto e/o
 prossimo pensionamento di personale in forza alla RESAIS.
   Codesta ecc.ma Corte,  con  costante  giurisprudenza  ha,  infatti,
 chiarito che una nuova o maggiore spesa, come indubbiamente quella in
 questione,  per  la  quale  la  legge di autorizzazione non indichi i
 mezzi per farvi fronte, non puo' trovare la  sua  copertura  mediante
 l'iscrizione  negli  stati di previsione della spesa, (cap. 65117 del
 bilancio della regione), siano quelli gia' approvati o  in  corso  di
 attuazione,  siano  quelli  ancora  da  predisporre, giacche' ad ogni
 stanziamento  di   spesa   per   nuovi   oneri   deve   corrispondere
 specificamente  l'indicazione  positiva  dei  mezzi per garantirne la
 copertura.
   Ed inoltre, pur ammettendo che "per la maggiore spesa" disposta non
 occorra trovare una nuova copertura in quanto essa  puo'  sicuramente
 rientrare  nel capitolo normale del bilancio in corso che presenta la
 dovuta  capienza  anche  per  l'aumento  di  spesa,  e'  pur   sempre
 necessario,   per   soddisfare   al   precetto   dell'art.  81  della
 Costituzione, che la legge contenga la menzione che agli oneri  dalla
 stessa  previsti  si  fara'  fronte  con  la  somma  gia' iscritta in
 bilancio  al  capitolo  espressamente  nominato  (C.C.  sentenza   n.
 30/1959).
   Suscita  del  pari  censure  di  constituzionalita' la disposizione
 dell'art. 13, che di seguito si riporta:
                               "Art. 13.
                Riproduzione e utilizzazione di somme.
   1. - Le somme perente  dei  capitoli  54905,  54370,  55630,  15005
 derivanti  dagli  impegni  assunti negli esercizi 1991, 1992, 1993 ed
 esistenti alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  nel
 patrimonio  della  regione,  possono  essere riprodotte a norma degli
 artt. 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n.  468  per  le  obbligazioni
 assunte entro il 31 dicembre 1994.
   2.  -  Le  somme, altresi', di cui ai capitoli 54568, 55630, 55663,
 derivanti  dagli   impegni   globali   assunti   dall'Amministrazione
 regionale  nell'esercizio finanziario 1993, in esecuzione delle leggi
 regionali 3 gennaio 1985, n. 7 e 25 maggio  1991,  n.  32,  non  resi
 esecutivi  dalla  Corte  dei conti e registrati successivamente dalla
 ragioneria, ai sensi della legge 14  gennaio  1994,  n.  20,  possono
 essere  utilizzate  per le medesime finalita' e a favore dei medesimi
 soggetti beneficiari, verso i quali  l'Amministrazione  regionale  ha
 assunto l'obbligazione entro il 31 dicembre 1994".
   La  sopracitata  disposizione  e'  di  contenuto oltremodo oscuro e
 contorto per la presenza in essa di palesi antinomie.
   Interpretando, infatti, letteralmente la norma di cui all'art.   13
 sorgono immediati dubbi sul reale ed effettivo intento perseguito dal
 legislatore  poiche'  mentre  si  fa  riferimento  alle somme perente
 derivanti dagli impegni assunti negli esercizi 1991, 1992,  1993,  se
 ne  dispone, immediatamente dopo, la riproduzione per le obbligazioni
 assunte entro il 31 dicembre 1994.
   Premesso che per le somme perente  si  devono  intendere  le  somme
 relative  a  residui perenti, non si comprende come le stesse possono
 essere riprodotte per le obbligazioni assunte in epoca successiva  al
 momento del formarsi dei residui stessi.
   Se  si  tratta  di  veri  e propri residui non si vede, infatti, la
 necessita' di dettare una specifica norma quando  piu'  semplicemente
 si poteva fare ricorso in via amministrativa alle ordinarie procedure
 per  la  reiscrizione dei residui passivi perenti avvalendosi proprio
 delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge  n.  468/1978,
 applicabili  nell'ordinamento  contabile regionale giusta il richiamo
 esplicitato ad esse fatto dal  quarto  comma  dell'art.  12  l.r.  n.
 47/1977,  e,  peraltro,  espressamente  citate  dal comma primo dello
 stesso art.  13.
   E' utile in proposito ricordare che perche' possano  legittimamente
 formarsi  i  residui  occorre  che  gli  impegni  assunti  negli anni
 precedenti derivino da obbligazioni  verso  creditori  determinati  o
 determinabili  a  cui non siano seguite nell'esercizio di riferimento
 le fasi della liquidazione e del pagamento.
   Appare,  pertanto,  di  palmare  evidenza  che  vero  scopo   della
 disposizione   potrebbe   essere   soltanto   quello   di  consentire
 l'utilizzazione di somme andate o che dovevano andare in economia  in
 quanto   relative  ed  impegni  non  perfezionati  nell'esercizio  di
 riferimento e quindi erroneamente considerati residui.
   Che la supposizione anzidetta corrisponda alla  realta'  si  evince
 dai  chiarimenti  forniti  in  merito  dalla  stessa  amministrazione
 regionale, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969,  secondo  cui
 con  la  disposizione  in oggetto si consentirebbe il pagamento delle
 obbligazioni assunte in base a decreti  d'impegno  c.d.  globali  non
 ammessi  al  visto  della  Corte  dei  conti,  originariamente per la
 mancata identificazione dei soggetti creditori e/o per l'incopletezza
 della relativa istruttoria perfezionatasi in epoca successiva.
   Analoghe  considerazioni  possono  svolgersi   altresi',   per   le
 disposizioni  di  cui al secondo comma dell'articolo in questione ove
 espressamente si fa riferimento ai decreti  di  impegni  globali  non
 resi  esecutivi  dalla  Corte  dei  conti  e  soltanto impropriamente
 registrati in epoca successiva dalla ragioneria  centrale  regionale,
 che,  com'e' noto, non ha gli stessi poteri delle ragionerie centrali
 presso  i Ministeri, essendo la sua competenza limitata alla verifica
 della esatta imputazione della spesa.
   Poiche' la disciplina dell'adozione degli impegni di spesa e  della
 eventuale formazione dei relativi residui prevista dall'art. 20 della
 legge  n.  468/1978  mutuata anche dalla legislazione regionale (art.
 11 l.r. n.  47/1977),  si  pone  come  normativa  di  attuazione  dei
 principi  dettati  dalla  Costituzione,  e'  di  tutta  evidenza  che
 l'intera  previsione  dell'art.  13  si   rivela   costituzionalmente
 illegittima per violazione degli artt. 81 e 97 della Costituzione.
   Come,   ha,   infatti,  avuto  modo  di  rilevare  la  magistratura
 contabile,  la  irregolare  formazione  dei  residui   passivi,   con
 l'assunzione  di  impegni  giuridicamente  non  corretti,  rende  non
 veritiere le risultanze  del  bilancio  consuntivo  e  oggettivamente
 altera  i  dati in base ai quali viene poi pronunciato il giudizio di
 parificazione da parte della Corte dei conti.
   Il  mantenimento  di  residui impropriamente formatisi costituisca,
 altresi',  fattore  di  rigidita'  della  spesa  rendendo  le   somme
 indisponibili   per  differenti  eventuali  impieghi  e  si  pone  in
 contrasto con il principio del buon andamento della p.a.
                                P. Q. M.
 e con riserva di  presentare  memorie  illustrative  nei  termini  di
 legge,  il  sottoscritto prefetto Vittorio Piraneo, commissario dello
 Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28  dello  statuto
 speciale,  con  il presente atto impugna i sottoelencati articoli del
 disegno di legge n. 1132 dal titolo: "Norme  per  l'utilizzazione  di
 lavoratori  beneficiari  di  trattamenti  previdenziali  in  progetti
 socialmente utili. Interpretazioni e modifiche  di  norme"  approvato
 dall'assemblea  regionale siciliana nella seduta del 9 novembre 1995,
 pervenuto  a  questo  commissariato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
 dell'art. 28 dello statuto speciale il 13 novembre 1995:
   art.  9  per violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della
 Costituzione;
   art. 13 per violazione degli artt. 81 e 97 della Costituzione.
     Palermo, addi' 18 novembre 1995
         Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
                      prefetto Vittorio  Piraneo
 95C1518