N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 novembre 1995
N. 52 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 novembre 1995 (del commissario dello Stato per la regione siciliana) Impiego pubblico - Regione Sicilia - Impiego regionale - Norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili - Inserimento nei ruoli della societa' Reseis dei dipendenti degli enti regionali I.M.A.C., S.C.A.M. e Gecomeccanica da porre in liquidazione a seguito della soppressione dei tre enti economici EMS, ESPI ed AZASI, che ne costituiscono il capitale - Ingiustificato trattamento di privilegio dei lavoratori in questione rispetto ad altri lavoratori in analoghe condizioni - Violazione del principio di copertura finanziaria per l'omessa indicazione dei mezzi con cui far fronte alla nuova spesa nonche' del principio di buon andamento della p.a. per l'inquadramento di lavoratori nella societa' Reseis anche essa da porre in liquidazione - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 3 e 28 del 1957, 30/1959, 111/1981 e 478/1995 (recte: 407/1995). Impiego pubblico - Regione Sicilia - Finanza regionale - Previsione che le somme presenti nei capitoli 54905, 54370, 55630, 15005 derivanti dagli impegni assunti negli esercizi 1991, 1992, 1993 ed esistenti, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, nel patrimonio della regione, possano essere riprodotte a norma degli artt. 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per le obbligazioni assunte entro il 31 dicembre 1994 - Previsione altresi' che le somme di cui ai capitoli 54568, 55630, 55663, derivanti dagli impegni globali assunti dall'amministrazione regionale nell'esercizio finanziario 1993, in esecuzione delle leggi regionali 3 gennaio 1985, n. 7, e 25 maggio 1991, n. 32, non resi esecutivi dalla Corte dei conti, possano essere utilizzate per le medesime finalita' e a favore dei medesimi soggetti beneficiari verso i quali la regione ha assunto l'obbligazione entro il 31 dicembre 1994 - Violazione dei principi di copertura finanziaria e di buon andamento della p.a. (Legge regione Sicilia 9 novembre 1995, n. 1132, artt. 9 e 13). (Cost., artt. 3, 81, quarto comma, e 97).(GU n.4 del 24-1-1996 )
L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 novembre 1995 ha approvato il disegno di legge n. 1132 dal titolo "Norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili. Interpretazione e modifiche di norme", pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il 13 novembre 1995. Nel procedimento legislativo, originariamente proposto per autorizzare la prosecuzione dell'anticipazione a carico del bilancio della Regione dei benefici previsti dal d.l. n. 451/1994 in favore dei dipendenti della G.E.P.I. S.p.a. e della NOVA S.p.a., sono stati inseriti nel corso del dibattito in aula numerosi emendamenti non attinenti alla materia dell'iniziativa, alcuni dei quali danno adito a censure di costituzionalita'. L'art. 9 che di seguito si trascrive dispone l'inserimento nei ruoli della societa' RESAIS, istituita ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 54/1981, dei dipendenti di tre societa' a totale partecipazione regionale da porre in liquidazione: "Art. 9. Deroga all'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 18. 1. - In deroga all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 18 il personale dipendente della societa' a totale partecipazione degli enti regionali IMAC S.p.a., SCAM S.p.a. e Gecomeccanica e' trasferito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla societa' costituita dall'ESPI ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54 con il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro vigente presso la societa' medesima. 2. - Le societa' indicate nel comma 1 saranno poste in liquidazione secondo le procedure previste dal codice civile.". Tale previsione si pone in palese contrasto con i principi di cui agli art. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione per i motivi che appresso si espongono. Per quanto attiene alla violazione del principio di parita' di trattamento va rilevato che per esplicita ammissione dell'Amministrazione regionale, in sede di chiarimenti forniti ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 488/1969, esistono altri soggetti nelle medesime condizioni dei destinatari della norma de qua immotivatamente esclusi dal beneficio della prosecuzione del rapporto di lavoro. Sul punto giova osservare, inoltre, che il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3, comma primo, della Costituzione impone al legislatore di assicurare ad ognuno uguaglianza di trattamento, quando uguali sono, come nel caso in ispecie per espresso riconoscimento dell'Amministrazione regionale, le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione (Corte costituzionale n. 3 e 28 del 1957). Sussiste, pertanto, palese violazione del principio di cui all'art. 3 quando, di fronte a situazioni omogenee, come quelle di dipendenti di societa' a totale partecipazione degli Enti economici regionali in stato di decozione e prossime alla liquidazione, si adotta una disciplina giuridica differenziata in favore di una parte soltanto dei potenziali destinatari che determina una discriminazione arbitraria ed ingiustificata a scapito dei rimanenti altri (Corte costituzionale n. 111/1981). Invero sia le societa' IMAC S.p.a., SCAM S.p.a. e Gecomeccanica quanto le societa' Chimica Arenella e Iniziative Industriali sono costituite con totale partecipazione regionale e tutte sono in condizioni tali da essere poste in liquidazione oltre che per le eventuali difficolta' aziendali anche per la dismissione ormai prossima ed inevitabile delle quote di partecipazione della Regione a seguito della soppressione dei tre enti economici EMS, ESPI ed AZASI. Sotto quest'ultimo profilo viene in evidenza l'ulteriore vizio d'incostituzionalita' per violazione del principio di buon andamento della p.a. in quanto si appalesa incongruo ed intempestivo l'intervento del legislatore che prevede l'inserimento di ulteriori unita' di personale nel contingente gestito dalla RESAIS, societa' che secondo le previsioni del ddl. n. 533 gia' esitato dalle commissioni di merito e pronto per l'esame dell'aula, sta per essere liquidata perche' costituita interamente con capitale dell'ESPI, con conseguente implementazione dei dipendenti di cui risulta oltremodo ardua la prossima collocazione nel mercato del lavoro. La disposizione in argomento, infatti, non tiene in preminente considerazione, come dovrebbe, l'interesse pubblico alla corretta e razionale utilizzazione delle risorse umane e omette quindi di valutare preventivamente la effettiva necessita' che ulteriore personale sia utilizzato presso gli uffici pubblici, anche se con rapporto di dipendenza dalla societa'. Nella societa' RESAIS, infatti confluite le maestranze delle imprese collegate agli enti economici regionali che, in relazione all'esecuzione di piani di risanamento e dei processi di razionalizzazione, non hanno torvato utile collocazione nei processi produttivi. Nel corso degli anni la societa' in questione si e' trovata a gestire oltre 3.000 dipendenti di varia professionalita' che soltanto in virtu' dell'art. 1, sesto comma, della l.r. n. 7/1986 hanno trovato collocazione effettiva presso enti e/o organizzazioni locali di carattere pubblico, nonche' presso la stessa amministrazione regionale, per lo svolgimento dei servizi socialmente utili o per la frequenza di corsi di qualificazione e quindi con un minimo di utilita' di ritorno per la Regione che ne ha sostenuto interamente (circa 185 miliardi l'anno) l'onere finanziario. Il legislatore regionale proprio per porre argine alla continua immissione di nuove unita' di personale, a cui risultava sempre piu' difficile trovare collocazione, con l'art. 2 della l.r. n. 18/1990, l'art. 2 precluse la possibilita' di ulteriore applicazione del cennato meccanismo che ora, sia pure limitatamente, si intende riattivare. E' quasi superfluo rilevare che la norma in questione costituisce un costoso ammortizzatore sociale, limitato ad una ristretta cerchia di destinatari, in palese contrasto sia con la generale politica occupazionale prevista dalla legislazione nazionale sia con gli obiettivi - da perseguirsi unitariamente da tutti gli apparati pubblici - di efficienza e razionalizzazione dei mezzi economici e delle professionalita' dei dipendenti (Corte costituzionale n. 478/1995). Ulteriore motivo di gravame e' la mancata espressa previsione degli oneri derivanti dall'iniziativa e della conseguente loro copertura finanziaria in palese violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Al fine di superare il vaglio di costituzionalita' non si ritiene, infatti, che i chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale sull'argomento dimostrino sufficientemente che sussiste la prescritta copertura finanziaria, atteso che viene fatto riferimento ad una ipotetica compensazione fra le spese derivanti dalla ora disposta immissione di personale ed i minori oneri dovuti all'avvenuto e/o prossimo pensionamento di personale in forza alla RESAIS. Codesta ecc.ma Corte, con costante giurisprudenza ha, infatti, chiarito che una nuova o maggiore spesa, come indubbiamente quella in questione, per la quale la legge di autorizzazione non indichi i mezzi per farvi fronte, non puo' trovare la sua copertura mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa, (cap. 65117 del bilancio della regione), siano quelli gia' approvati o in corso di attuazione, siano quelli ancora da predisporre, giacche' ad ogni stanziamento di spesa per nuovi oneri deve corrispondere specificamente l'indicazione positiva dei mezzi per garantirne la copertura. Ed inoltre, pur ammettendo che "per la maggiore spesa" disposta non occorra trovare una nuova copertura in quanto essa puo' sicuramente rientrare nel capitolo normale del bilancio in corso che presenta la dovuta capienza anche per l'aumento di spesa, e' pur sempre necessario, per soddisfare al precetto dell'art. 81 della Costituzione, che la legge contenga la menzione che agli oneri dalla stessa previsti si fara' fronte con la somma gia' iscritta in bilancio al capitolo espressamente nominato (C.C. sentenza n. 30/1959). Suscita del pari censure di constituzionalita' la disposizione dell'art. 13, che di seguito si riporta: "Art. 13. Riproduzione e utilizzazione di somme. 1. - Le somme perente dei capitoli 54905, 54370, 55630, 15005 derivanti dagli impegni assunti negli esercizi 1991, 1992, 1993 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel patrimonio della regione, possono essere riprodotte a norma degli artt. 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per le obbligazioni assunte entro il 31 dicembre 1994. 2. - Le somme, altresi', di cui ai capitoli 54568, 55630, 55663, derivanti dagli impegni globali assunti dall'Amministrazione regionale nell'esercizio finanziario 1993, in esecuzione delle leggi regionali 3 gennaio 1985, n. 7 e 25 maggio 1991, n. 32, non resi esecutivi dalla Corte dei conti e registrati successivamente dalla ragioneria, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, possono essere utilizzate per le medesime finalita' e a favore dei medesimi soggetti beneficiari, verso i quali l'Amministrazione regionale ha assunto l'obbligazione entro il 31 dicembre 1994". La sopracitata disposizione e' di contenuto oltremodo oscuro e contorto per la presenza in essa di palesi antinomie. Interpretando, infatti, letteralmente la norma di cui all'art. 13 sorgono immediati dubbi sul reale ed effettivo intento perseguito dal legislatore poiche' mentre si fa riferimento alle somme perente derivanti dagli impegni assunti negli esercizi 1991, 1992, 1993, se ne dispone, immediatamente dopo, la riproduzione per le obbligazioni assunte entro il 31 dicembre 1994. Premesso che per le somme perente si devono intendere le somme relative a residui perenti, non si comprende come le stesse possono essere riprodotte per le obbligazioni assunte in epoca successiva al momento del formarsi dei residui stessi. Se si tratta di veri e propri residui non si vede, infatti, la necessita' di dettare una specifica norma quando piu' semplicemente si poteva fare ricorso in via amministrativa alle ordinarie procedure per la reiscrizione dei residui passivi perenti avvalendosi proprio delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 468/1978, applicabili nell'ordinamento contabile regionale giusta il richiamo esplicitato ad esse fatto dal quarto comma dell'art. 12 l.r. n. 47/1977, e, peraltro, espressamente citate dal comma primo dello stesso art. 13. E' utile in proposito ricordare che perche' possano legittimamente formarsi i residui occorre che gli impegni assunti negli anni precedenti derivino da obbligazioni verso creditori determinati o determinabili a cui non siano seguite nell'esercizio di riferimento le fasi della liquidazione e del pagamento. Appare, pertanto, di palmare evidenza che vero scopo della disposizione potrebbe essere soltanto quello di consentire l'utilizzazione di somme andate o che dovevano andare in economia in quanto relative ed impegni non perfezionati nell'esercizio di riferimento e quindi erroneamente considerati residui. Che la supposizione anzidetta corrisponda alla realta' si evince dai chiarimenti forniti in merito dalla stessa amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, secondo cui con la disposizione in oggetto si consentirebbe il pagamento delle obbligazioni assunte in base a decreti d'impegno c.d. globali non ammessi al visto della Corte dei conti, originariamente per la mancata identificazione dei soggetti creditori e/o per l'incopletezza della relativa istruttoria perfezionatasi in epoca successiva. Analoghe considerazioni possono svolgersi altresi', per le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo in questione ove espressamente si fa riferimento ai decreti di impegni globali non resi esecutivi dalla Corte dei conti e soltanto impropriamente registrati in epoca successiva dalla ragioneria centrale regionale, che, com'e' noto, non ha gli stessi poteri delle ragionerie centrali presso i Ministeri, essendo la sua competenza limitata alla verifica della esatta imputazione della spesa. Poiche' la disciplina dell'adozione degli impegni di spesa e della eventuale formazione dei relativi residui prevista dall'art. 20 della legge n. 468/1978 mutuata anche dalla legislazione regionale (art. 11 l.r. n. 47/1977), si pone come normativa di attuazione dei principi dettati dalla Costituzione, e' di tutta evidenza che l'intera previsione dell'art. 13 si rivela costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 81 e 97 della Costituzione. Come, ha, infatti, avuto modo di rilevare la magistratura contabile, la irregolare formazione dei residui passivi, con l'assunzione di impegni giuridicamente non corretti, rende non veritiere le risultanze del bilancio consuntivo e oggettivamente altera i dati in base ai quali viene poi pronunciato il giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti. Il mantenimento di residui impropriamente formatisi costituisca, altresi', fattore di rigidita' della spesa rendendo le somme indisponibili per differenti eventuali impieghi e si pone in contrasto con il principio del buon andamento della p.a.
P. Q. M. e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 1132 dal titolo: "Norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili. Interpretazioni e modifiche di norme" approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 novembre 1995, pervenuto a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il 13 novembre 1995: art. 9 per violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione; art. 13 per violazione degli artt. 81 e 97 della Costituzione. Palermo, addi' 18 novembre 1995 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Vittorio Piraneo 95C1518