N. 495 ORDINANZA 22 novembre - 4 dicembre 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Impiego pubblico - Indennita' di buonuscita - Computo dell'indennita'
 integrativa speciale - Criteri di calcolo - Identica  questione  gia'
 dichiarata  non  fondata  dalla  Corte  con  sentenza  n.  103/1995 e
 manifestamente infondata con ordinanze nn. 207, 324 e 468 del 1995  -
 Normativa di carattere tendenzialmente satisfattivo delle aspettative
 dei pubblici dipendenti - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge  29  gennaio  1994,  n. 87, artt. 1, primo comma, lett. b), 2,
 quarto comma, 3 e 4).
 
 (Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36,  103
 e 113).
(GU n.51 del 13-12-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Fernando
 SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo
 CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1,
 lettera b), 2, comma 4, 3 e 4 della legge 29 gennaio  1994,  n.    87
 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella
 determinazione  della  buonuscita  dei pubblici dipendenti), promosso
 con ordinanza emessa il 18 novembre 1994 dal Consiglio di  Stato  sul
 ricorso  proposto  da  Senes  Giovanni ed altri contro l'I.N.P.D.A.P.
 iscritta al n. 448 del registro ordinanze  1995  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  35, prima serie speciale,
 dell'anno 1995;
     Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
     Udito  nella  camera  di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice
 relatore Cesare Ruperto;
     Ritenuto che, con  ordinanza  emessa  il  18  novembre  1994,  il
 Consiglio   di   Stato,   VI   sezione,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale:  a) dell'art. 4 della legge  29  gennaio
 1994,  n.  87  (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa
 speciale  nella  determinazione   della   buonuscita   dei   pubblici
 dipendenti),  per  contrasto  con  gli  artt.  3, 24, primo e secondo
 comma, 25, primo comma, 103 e 113 della  Costituzione,  in  quanto  -
 disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle
 spese   processuali  -  sottrarrebbe  alla  valutazione  del  giudice
 (interferendo con la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto
 sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie,  nonche'
 -  escluso  il  carattere  innovativo  della legge, promulgata solo a
 seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte  costituzionale  -
 in  quanto  violerebbe il diritto di difesa e di azione e la naturale
 precostituzione del giudice; b) dell'art. 3 della  legge  citata,  in
 relazione  all'art.  3  della Costituzione, nella parte in cui limita
 l'applicazione della legge ai dipendenti cessati dal servizio dopo il
 30 novembre 1994 e non esclude dall'obbligo della presentazione della
 relativa domanda in via amministrativa quei  dipendenti  in  pensione
 che  abbiano  proposto  ricorso  in  sede  giurisdizionale al fine di
 ottenere il computo dell'indennita' integrativa speciale  nella  base
 di calcolo del trattamento di fine servizio; c) dell'art. 1, comma 1,
 lettera  b)  , per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione,
 nella  parte  in  cui  stabilisce  che  il  computo   dell'indennita'
 integrativa  speciale  agli effetti dell'indennita' di buonuscita sia
 effettuata nella  misura  del  60%;  d)  dell'art.  2,  comma  4,  in
 relazione  agli  artt.  3  e  36  della  Costituzione, per l'illogica
 sperequazione del regime dei  crediti  ivi  disciplinati  rispetto  a
 quelli  ordinari,  con  notevole  diminuzione  del  contenuto  di una
 prestazione economica che deve essere considerata quale  retribuzione
 differita;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che  le
 sollevate  questioni  di legittimita' costituzionale siano dichiarate
 inammissibili ovvero infondate;
     Considerato che identiche questioni sono  state  gia'  dichiarate
 non  fondate  con la sentenza n. 103 del 1995, nonche' manifestamente
 infondate con le ordinanze n. 207, n. 324  e  n.  468  del  1995,  in
 ragione   dell'affermato  carattere  tendenzialmente  satisfattivo  -
 assunto  dalla  normativa  de  qua  -  delle aspettative dei pubblici
 dipendenti ad un'estensione della  base  di  computo  dell'indennita'
 erogata   in   occasione   della  cessazione  dal  servizio,  fino  a
 ricomprendervi l'indennita' integrativa speciale;
     che, in particolare, in tali decisioni  -  con  riferimento  alla
 questione  di  natura  pregiudiziale rispetto alle altre, concernente
 l'asserita illegittimita' della dichiarazione d'estinzione  d'ufficio
 dei  giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha
 sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualita' ed in attesa
 di una complessiva omogeneizzazione dei  trattamenti  dei  lavoratori
 dei  vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la
 sufficiente tempestivita' della risposta data  dal  legislatore  alle
 suddette  aspettative, le quali, a seguito della sentenza n.  243 del
 1993, erano ben assurte al rango di  diritti,  ma  non  erano  ancora
 immediatamente determinabili;
     che,  quindi,  valutato il rapporto tra l'intervento normativo ed
 il  grado  di  realizzazione  che  alla  pretesa  azionata  e'  stato
 accordato  per  via  legislativa,  e'  stata  riconosciuta  (e va qui
 ribadita) la ragionevolezza della  norma  censurata,  come  tale  non
 incidente   sul  diritto  di  difesa  e  sull'assetto  costituzionale
 riservato "all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale  e  alla  sua
 prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del
 1995);
     che,  pertanto,  la  questione  e'  manifestamente  infondata, in
 quanto il giudice a quo  non  offre  argomenti  ulteriori  o  diversi
 rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
     Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
     Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  1,  lettera   b),
 dell'art.  2,  comma  4,  dell'art.  3  e  dell'art. 4 della legge 29
 gennaio 1994,  n.  87  (Norme  relative  al  computo  dell'indennita'
 integrativa   speciale  nella  determinazione  della  buonuscita  dei
 pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento  agli  artt.  3,  24,
 primo  e  secondo  comma,  25,  primo  comma,  36,  103  e  113 della
 Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1995.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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