N. 855 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1995
N. 855 Ordinanza emessa il 12 ottobre 1995 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Vitale Alessandra e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza - Lavoratrici di imprese industriali - Pensionamento anticipato - Riconoscimento di anzianita' contributiva e assicurativa fino a cinquantacinque anni, anziche' fino a sessanta anni come per il lavoratore - Mancata previsione del riconoscimento di una pari maggiorazione di anzianita' contributiva e assicurativa per l'uomo e per la donna - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee e violazione del principio della parita' di diritti e di retribuzione della lavoratrice rispetto al lavoratore - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 371/1989, 503/1990 (recte: 503/1991). (Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 27, primo comma, e 29, primo comma). (Cost., artt. 3 e 37).(GU n.51 del 13-12-1995 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva contenuta nel verbale di udienza del 10 ottobre 1995. O s s e r v a L'art. 27 della legge n. 223 del 1991, richiamato, per i prepensionamenti nel settore siderurgico pubblico, dall'art. 29 della legge stessa, riconosce al lavoratore di tale settore che abbia diritto al prepensionamento - il che e' pacifico nell'ipotesi in esame - una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni previsto in generale, ma "in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donna". Nella specie l'ente ha appunto riconosciuto all'attrice, il cui rapporto e' cessato il 29 febbraio 1992 e che ha fruito del prepensionamento a 49 anni, la maggiorazione d'anzianita' fino al cinquantacinquesimo anno di eta' e non per dieci anni, come qui richiesto. In forza della legislazione esistente, che per essere successiva a Corte cost. 6 luglio n. 371 del 1989 n. 371 e 503 del 1990 non puo' essere stata ovviamente travolta da esse, la domanda allora andrebbe respinta. Il che rende rilevante nel presente giudizio la questione di costituzionalita' della citata disciplina del 1991, che e' anche non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione. Come gia' affermato dalla Corte costituzionale, l'eta' lavorativa e' ormai uguale per uomo e donna, pur se la donna possa ottenere il pensionamento cinque anni prima. Trattasi appunto "di mera possibilita' la quale trova adeguata giustificazione nelle necessita' della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa, che non hanno riscontro nella condizione dell'uomo, senza che sussista violazione del principio di parita' ...". In tale situazione l'anzianita' contributiva non puo' non riconoscersi in misura uguale per l'uomo e per la donna avendo essi pari diritto a lavorare fino alla stessa eta'. Pertanto delle norme censurate, siccome manifestano violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione e quindi prevedono un differente e ingiustificato trattamento della donna rispetto all'uomo, va dichiarata la illegittimita' costituzionale (cosi', testualmente, Corte cost. 371 del 1989, cit., emessa con riferimento all'art. 16 della legge n. 155 del 1981 e della legge n. 193 del 1984, peraltro riguardanti il medesimo settore). In definitiva, il pretore ritiene di sollevare d'ufficio, per essere non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, la questione di costituzionalita' degli artt. 29, primo comma, e 27, primo comma, della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui non prevedono per le donne che usufruiscano del prepensionamento ivi stabilito il medesimo riconoscimento dell'anzianita' contributiva ed assicurativa degli uomini.
P. Q. M. A norma dell'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' degli artt. 29, primo comma e 27, primo comma, della legge n. 223 del 1991, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono per le donne che usufruiscano del prepensionamento ivi stabilito il medesimo riconoscimento dell'anzianita' contributiva ed assicurativa degli uomini; Sospende il presente procedimento, e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, notificarsi il provvedimento alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicarsi lo stesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Milano, addi' 12 ottobre 1995 Il pretore: De Angelis 95C1530