N. 873 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 luglio 1995

                                N. 873
  Ordinanza  emessa  il  31  luglio  1995  dal  tribunale di Catanzaro
 sull'istanza proposta da Marsicano Saverio Angelo
 Processo  penale  -  Misure  cautelari  personali   -   Riesame   del
 provvedimento applicativo - Impossibilita' per il giudice, secondo il
 diritto  vivente,  di verificare, in caso di rinvio a giudizio (anche
 sopravvenuto), le condizioni di applicabilita'  di  dette  misure  in
 ordine  ai  gravi  indizi  di  colpevolezza - Lesione dei principi di
 eguaglianza   e   di   buon   andamento   dell'organizzazione   della
 amministrazione della giustizia - Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 309).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma).
(GU n.52 del 20-12-1995 )
 IL TRIBUNALE
   Ha  deliberato  la  seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
 numero 450 del registro delle  impugnazioni  delle  misure  cautelari
 personali dell'anno 1995 e vertente: Marsicano Saverio Angelo, nato a
 Cosenza addi' 1 dicembre 1952, cola' residente alla via P. Orsi n. 2,
 domiciliato in Rende alla via Brodolini Palazzo Fabiani; imputato.
   Omissis ...
   D)  del  delitto di associazione di tipo mafioso a' sensi dell'art.
 416-bis c.p. In Cosenza e localita'  circostanti,  acc.  fino  al  22
 aprile 1994;
   E)  del  delitto  di associazione per delinquere a' sensi dell'art.
 416 c.p. In Cosenza e localita' circostanti acc. fino  al  22  aprile
 1994.
   Omissis ...
   Q-1) del delitto di omicidio tentato a' sensi degli artt. 110, 56 e
 575 c.p. in danno di Spedalieri Vittorio (gia' capo H-2 della rubrica
 dell'ordinanza cautelare del 7 ottobre 1994);
   R-1)  dei  delitti di detenzione e di porto illegali di arma comune
 da sparo a' sensi degli artt. 81 cpv. c.p., 10, 12 e 14  della  legge
 14  ottobre  1974, n. 497 (gia' capo I-2 della rubrica dell'ordinanza
 cautelare del 7 ottobre 1994). In Rende il 25 febbraio 1982;
   Omissis ...
   H-2)  del delitto di omicidio tentato a' sensi degli artt. 110, 112
 n. 1, 56 e 575 c.p. in danno di Pino Francesco e altri (gia' capo F-3
 della rubrica dell'ordinanza cautelare del 7 ottobre 1994);
   I-2) dei delitti di detenzione e di porto illegali di  arma  comune
 da  sparo a' sensi degli artt. 110, 112, n. 1, 81 cpv. c.p., 10, 12 e
 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (gia' capo G-3  della  rubrica
 dell'ordinanza  cautelare  del  7  ottobre  1994).  In  Cosenza il 12
 ottobre 1982.
   Sulla richiesta di riesame  dell'ordinanza  di  applicazione  della
 misura  cautelare  coercitiva  della  custodia in carcere, emessa dal
 giudice per  le  indagini  preliminari  del  tribunale  ordinario  di
 Catanzaro il 7 ottobre 1994;
   Esaminati gli atti di causa;
   Udito il presidente relatore;
   Premette:
     che,  con  ordinanza  7  ottobre 1994, il giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale ordinario di  Catanzaro,  provvedendo
 a'   termini  dell'art.  328,  comma    1-bis  c.p.p.,  ha  applicato
 all'imputato,  Marsicano  Saverio  Angelo,   la   misura   cautelare,
 coercitiva  della  custodia  in  carcere  per  i  delitti indicati in
 epigrafe, "unificate nell'unica fattispecie di cui al capo  D)  della
 richiesta le fattispecie di cui ai capi D) ed E) della medesima";
     che,  con  atti  depositati  in  data  15  e 20 ottobre 1994, gli
 avvocati  Armando   Veneto   e   Sergio   Calabrese,   nell'interesse
 dell'imputato  in  epigrafe,  hanno  proposto  richiesta  di  riesame
 avverso l'ordinanza sopra indicata;
     che questo tribunale, in esito alla trattazione del  gravame,  ha
 revocato  la  misura  cautelare,  giusta  ordinanza  deliberata il 28
 ottobre 1994 e depositata il 31 ottobre 1994;
     che, sul ricorso proposto dal p.m. avverso  detto  provvedimento,
 la  Corte  suprema  di cassazione, Sezione VI penale, con sentenza 14
 marzo 1995, n. 986 (depositata  il  27  maggio  1995),  ha  annullato
 l'ordinanza  impugnata  e  ha  rinviato  a questo tribunale per nuovo
 esame;
     che gli atti sono pervenuti il 20 giugno 1995;
     che, nelle more del deposito della precitata sentenza della Corte
 suprema di cassazione, il giudice  per  le  indagini  preliminari  ha
 disposto  il  rinvio  a  giudizio  dell'imputato,  Marsicano  Saverio
 Angelo, dinanzi alla Corte di assise di Cosenza, per l'udienza dell'8
 gennaio 1996, giusta decreto 4 maggio 1995;
     che alla udienza del 27 luglio 1995, fissata per  la  trattazione
 del  gravame,  giusta  decreto  20  luglio  1995,  e  celebrata senza
 l'intervento  del  p.m.,  il  tribunale,  sentito  il  difensore,  ha
 differito  a  nuovo decreto la trattazione del procedimento a cagione
 della omessa notifica all'imputato dell'avviso del predetto decreto.
   Rileva:  il  rinvio  della  Cassazione  concerne  il  punto   della
 sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
   In  proposito  e' pregiudiziale il rilievo che - siccome esposto in
 premessa - nelle more del deposito  della  sentenza  di  annullamento
 della  Corte  suprema  di  cassazione,  il  giudice  per  le indagini
 preliminari ha ordinato il rinvio a giudizio dell'imputato, Marsicano
 Saverio Angelo, dinnanzi alla Corte di assise di Cosenza.
   Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di legittimita' il
 rinvio  a  giudizio  (ancorche'  sopravvenuto) dell'imputato preclude
 l'esame della questione dei gravi indizi di colpevolezza.
   La giurisprudenza della Corte suprema di  cassazione  ha,  infatti,
 stabilito che:
   In tema di misure cautelari personali, al giudice dell'impugnazione
 contro  un  provvedimento  di  coercizione  emesso  nella  fase delle
 indagini  preliminari  e'  preclusa   ogni   valutazione   circa   la
 sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza allorche' sia stato, nel
 frattempo,  disposto  il  giudizio  o  sia  intervenuta  sentenza  di
 condanna dell'imputato; e cio' perche' in tali  casi  l'apprezzamento
 degli indizi deve considerarsi definitivamente rimesso al giudice del
 dibattimento  nei  suoi  vari  gradi,  salvo  il  caso  che si sia in
 presenza di fatti nuovi o sopravvenuti i quali, per cio' stesso,  non
 vengono  ad essere in contrasto con l'intervenuta decisione di rinvio
 a giudizio adottata  all'esito  dell'udienza  preliminare.  (Sez.  1,
 sent.  04446  del  21  novembre 1994 (CC. 11 ottobre 1994) massima n.
 199665).
   In relazione alle ordinanze de libertate, una volta pronunciato  il
 decreto che dispone il giudizio, il giudice della fase delle indagini
 preliminari  si spoglia del processo e la cancelleria trasmette senza
 ritardo il decreto stesso alla  cancelleria  del  giudice  competente
 insieme  al  fascicolo  per  il dibattimento, per cui la competenza a
 provvedere sulle richieste e sulle  istanze  relative  alla  liberta'
 personale    passa    ipso    iure    al    giudice   dibattimentale,
 indipendentemente dalla circostanza che quest'ultimo non abbia ancora
 ricevuto gli atti. Ne consegue che dopo la  chiusura  delle  indagini
 preliminari  la  competenza  del tribunale della liberta' e' limitata
 alla verifica delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc.
 pen. e all'adeguatezza e proporzionalita' delle misure  ex  art.  275
 stesso codice, giacche' se gli si riconoscesse il potere di sindacare
 i   provvedimenti   coercitivi,   dopo  la  chiusura  delle  indagini
 preliminari, anche in relazione alla  sufficienza  degli  indizi,  si
 farebbe  regredire  il  materiale  probatorio  allo  stato  iniziale,
 obliterando le valutazioni compiute medio tempore dal giudice che  ha
 la   piena  cognizione  della  vicenda  processuale,  oppure  gli  si
 attribuirebbe una competenza a rivedere tali valutazioni che la legge
 conferisce in via  esclusiva  al  giudice  della  fase  o  del  grado
 successivo del giudizio. (Sez. 1, sent. 00946 del 21 aprile 1993 (CC.
 8 marzo 1993) massima n. 193712).
   Intervenuta la richiesta di rinvio a giudizio, non puo' essere piu'
 oggetto di discussione in sede di riesame la questione concernente la
 sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. (Sez. 1, sent. 01720 del
 10 novembre 1992 (CC. 21 aprile 1992) massima n. 192163).
   Dopo  il rinvio a giudizio la questione sulla sussistenza dei gravi
 indizi che legittimano, ai sensi dell'art.  273,  primo  comma,  cod.
 proc.  pen.,  la  custodia  cautelare,  e'  esaurita  in  virtu'  del
 provvedimento stesso che dispone il giudizio, ed ogni valutazione  al
 riguardo   e'   assorbita  necessariamente  nella  piu'  pregnante  e
 conclusiva decisione in ordine  all'accertamento  della  prova  sulla
 responsabilita',  che  e' pronunziata in esito al dibattimento. (Sez.
 1, sent. 04220 del 10 dicembre 1991 (CC. 11 novembre 1991) massima n.
 188706).
   V.,  pure: Cass., Sez. V, 5 maggio 1994 n. 1652, massima n. 198022;
 cui adde: 12 giugno 1991, n. 2145, massima  n.  187476;  Sez.  V,  12
 giugno  1991,  n.  483,  massima n. 187637; Sez. I, 5 giugno 1992, n.
 1963, massima n. 190856; Sez. I, 26 maggio 1993, n. 5355, massima  n.
 194218;  Sez. I, 19 luglio 1993, n. 2678, massima n. 194739; Sez.  I,
 7 gennaio 1994, n. 5120, massima n. 196084; Sez. I, 12 febbraio 1994,
 n. 5196, massima n. 196408; Sez. V, 17 marzo 1994, n. 895, massima n.
 197291 in Archivio penale - C.E.D. Cassazione.
   Consegue a cio', che l'art. 309 c.p.p., alla  stregua  del  diritto
 vivente, non consente al giudice del riesame di valutare, nel caso di
 rinvio   a   giudizio   dell'imputato,   la  condizione  generale  di
 applicabilita' della misura cautelare, prevista dall'art. 273,  primo
 comma, c.p.p., della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
   Ma  questo  Collegio  dubita  della  legittimita' costituzionale di
 detta norma di diritto  vivente,  nei  termini  sopra  indicati,  per
 sospetta violazione: (I) dell'art. 3, primo comma della Costituzione;
 (II)  dell'art.  97,  primo comma della Costituzione; (III) dell'art.
 24, secondo comma della Costituzione.
   La questione  e',  innanzitutto,  rilevante,  in  quanto  la  Corte
 suprema  di cassazione ha demandato a questo tribunale, quale giudice
 del  rinvio,  proprio  la  rivalutazione  del  punto  concernente  la
 condizione  della  sussistenza  dei  gravi  indizi  di  colpevolezza,
 sicche' e' preliminare la decisione se, in  seguito  al  sopravvenuto
 decreto  del 4 maggio 1995, che ha disposto il giudizio nei confronti
 dell'imputato, la questione de qua deve ritenersi, ormai preclusa  al
 giudice  del  riesame  alla  stregua  della norma di diritto vivente,
 sospettata di incostituzionalita', ovvero no.
   La questione appare al tribunale non manifestamente infondata.
   Sotto  il  primo  profilo  basta  considerare  che,   rispetto   al
 procedimento  incidentale  di applicazione delle misure cautelari, le
 eventualita' del  rinvio  a  giudizio  dell'imputato  e'  circostanza
 meramente estrinseca e accidentale.
   Peraltro,  simmetricamente,  l'ordinamento  non prevede, neppure in
 relazione ai reati di cui all'art. 275, terzo comma  c.p.p.,  che  il
 rinvio  a  giudizio  comporti  di per se' l'adozione di alcuna misura
 cautelare: ne consegue che, sul piano normativo, la relazione tra  il
 procedimento  incidentale di applicazione delle misure cautelari e di
 adozione del decreto che dispone il giudizio di assoluta e  reciproca
 indifferenza.
   Tale  indifferenza  implica,  allora,  che,  in  sede cautelare, le
 posizioni (a) dell'imputato, nei cui confronti e' stato  disposto  il
 rinvio a giudizio, (b) dell'imputato, non ancora rinviato a giudizio,
 e (c) del mero indagato devono considerarsi necessariamente uguali.
   Eppero' il difforme trattamento di posizioni (cautelarmente) uguali
 -  discriminazione  conseguente  al  riconoscimento della preclusione
 sospettata di illegittimita' costituzionale - pare porsi in contrasto
 con  il  principio  di  uguaglianza  consacrato  dall'art.  3   della
 Costituzione.
   Sotto  il  secondo  profilo sembra del tutto illogico, al di la' di
 ogni ragionevole esercizio  della  discrezionalita'  legislativa,  e,
 comunque,   in  conflitto  con  il  principio  del  "buon  andamento"
 organizzativo, fissato dall'art. 97, primo comma della  Costituzione,
 che il giudice del riesame - eppero', in base all'ordo judiciorum dei
 procedimenti   incidentali  de  libertate,  il  giudice  superiore  -
 incontri nell'esame della  materia  oggetto  della  impugnazione  una
 preclusione  che  e'  costituita  da  atto  (peraltro insindacabile e
 inoppugnabile, v. infra) adottato proprio dal giudice a quo, e cioe',
 dal giudice inferiore, autore del provvedimento impugnato.
   Sotto il terzo profilo  il  diritto  di  difesa  dell'imputato,  in
 relazione   al  bene  primario  della  liberta',  sembra  doppiamente
 vulnerato dalla considerazione:
     a) che, avverso il decreto che dispone il giudizio, l'ordinamento
 non consente all'imputato di sperimentare alcuna impugnativa, sicche'
 la  (positiva)  valutazione  operata  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari,  in  sede  di  applicazione  della misura cautelare, sul
 punto della gravita' degli  indizi  di  colpevolezza,  finirebbe  col
 restare assolutamente insindacabile e sottratta a qualsiasi rimedio e
 controllo  (e'  appena il caso di aggiungere che, allorche', come nel
 caso di specie, atteso il titolo del reato, il  periculum  libertatis
 e'  normativamente  presunto  a'  termini dell'art. 275, terzo comma,
 c.p.p.,  l'imputato  -  considerata  la  estrema  difficolta'   della
 rigorosa  prova  della  esclusione  del periculum   - resta di fatto,
 addirittura,  completamente  priva  di  ogni  effettiva  e   concreta
 possibilita' di difesa della propria liberta' personale);
     b)  che l'art. 429, primo comma, lettera d) c.p.p. stabilisce che
 il  decreto  che  dispone  il  giudizio  deve  contenere   (soltanto)
 "l'indicazione  sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si
 riferiscono" e non pure l'enunciazione degli "elementi  di  fatto  da
 cui  sono  desunti (gli indizi che giustificano in concreto la misura
 cautelare disposta) e i motivi  della  loro  rilevanza"  (cfr.:  art.
 292,  secondo comma, lettera c) c.p.p.), con la aberrante conseguenza
 che l'adozione (precedente, contestuale o sopravvenuta)  del  decreto
 che  dispone  il  rinvio  a  giudizio  dell'imputato precluderebbe il
 sindacato del giudice del riesame in  ordine  alla  condizione  della
 sussistenza  dei  gravi indizi di colpevolezza, anche nel caso in cui
 l'ordinanza cautelare impugnata sia,  sul  punto,  insufficientemente
 motivata  ovvero,  addirittura, affatto priva di motivazione (ipotesi
 questa costituente "colpa grave" a' sensi dell'art. 2,  terzo  comma,
 lettera d) della legge 13 aprile 1980, n. 117).
   Tanto considerato, il tribunale delibera di sollevare di ufficio la
 questione di legittimita' costituzionale nei termini esposti.
   La  presente  ordinanza  e'  emessa  de plano, senza procedere alla
 celebrazione di nuova udienza in camera di  consiglio,  per  evidenti
 ragioni di speditezza e di economia processuale.
                               P. Q. M.
   Letti  e  applicati  gli artt. 309, 623, primo comma, del c.p.p., 1
 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge  11
 marzo  1953  n.  87,  e  procedendo  su rinvio della Corte suprema di
 cassazione, giusta sentenza 14 marzo 1995, n. 986, cosi' provvede:
     Solleva di ufficio la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  309  del  c.p.p.,  nella  parte in cui, secondo il diritto
 vivente, non consente al giudice del riesame di valutare, nel caso di
 rinvio  a  giudizio  dell'imputato,   la   condizione   generale   di
 applicabilita'  delle misure cautelari, prevista dall'art. 273, primo
 comma del c.p.p., della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
 per sospetta violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma
 e 97, primo comma della Costituzione;
     Dispone  che  la  presente ordinanza sia a cura della cancelleria
 notificata al pubblico ministero, all'imputato,  ai  difensori  e  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento;
     Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
     Sospende il procedimento.
   Cosi' deciso in Catanzaro, addi' 31 luglio 1995.
                   Il presidente estensore:  Vecchio
 95C1548