N. 893 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 1995

                                N. 893
   Ordinanza emessa il 16 ottobre 1995 dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il tribunale di L'Aquila nei procedimenti penali
 riuniti a carico di Gallucci Raffaele ed altri
 Processo penale - Giudizio  abbreviato  -  Giudice  per  le  indagini
 preliminari  che  abbia  applicato una misura cautelare personale nei
 confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad  esercitare  le
 funzioni  giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione -
 Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto  a   situazioni
 analoghe  -  Compressione del diritto di difesa - Mancata garanzia di
 imparzialita' e obbiettivita' -  Eccesso  di  delega  -  Richiamo  ai
 principi  espressi  dalla  Corte  costituzionale  nelle  sentenze nn.
 496/1990, 401/1991 e 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34).
 (Cost., artt. 3, 24, 76 e 77).
(GU n.53 del 27-12-1995 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  nel  procedimento  penale  a
 carico  di  Gallucci  Raffaele,  Gallucci  Marcello,  Volpe  Mariano,
 D'Angelo  Egidio,   Placidi   Giuseppe,   Riddei   Francesco,   tutti
 generalizzati in atti; imputati di reati p. e p. dagli artt. 110, 81,
 323, comma secondo, 479 del  c.p., ex art. 20 lett. b) della legge n.
 47/1985,  commessi  in L'Aquila dal 14 maggio 1991 al 28 luglio 1993,
 secondo  le  varie  ipotesi  delittuose  specificate  nei   capi   di
 imputazione in atti;
   Considerato  che all'odierna udienza preliminare gli imputati hanno
 chiesto, con il consenso del p.m., e questo ufficio  ha  disposto  il
 procedimento  allo  stato  degli atti a norma degli artt. 438 e segg.
 del c.p.p.
                             O S S E R V A
   In occasione del procedimento con il rito abbreviato, come peraltro
 gia' disposto in altri procedimenti con situazioni  analoghe,  questo
 giudice  ritiene  di  sollevare  di ufficio questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede
 l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice nel procedimento
 ai sensi degli artt. 438 e segg.  del  c.p.p.,  del  giudice  per  le
 indagini  prelimiari  che  abbia  emesso, come nel caso di specie era
 avvenuto, la misura cautelare personale della custodia in carcere,  o
 altra misura cautelare personale.
   La  questione  e'  sicuramente  rilevante  nel  presente  giudizio,
 perche' questo giudice - nel caso la questione stessa fosse  ritenuta
 fondata  -  avrebbe  obbligo  di  astenersi,  ovvero  potrebbe essere
 ricusato da una delle parti.
   Quanto alla non manifesta infondatezza, e'  sufficiente  in  questa
 sede richiamare, per il contrasto della ricordata norma dell'art.  34
 del  c.p.p. sia con gli artt. 3 e 24, sia con gli artt. 76 e 77 della
 Carta costituzionale, le sentenze emesse dalla  Corte  costituzionale
 in situazioni del tutto analoghe, sentenze che qui debbono intendersi
 integralmente  richiamate, e cioe' da un lato la recente decisione n.
 432 del 15  settembre  1995,  che  ha  dichiarato  la  illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  34  del  c.p.p.,  nella  parte  in cui non
 prevede che non  possa  partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il
 giudice  per  le  indagini preliminari che abbia applicato una misura
 cautelare nei confronti dell'imputato, dall'altro lato  le  decisioni
 n.  496  del  26  ottobre  1990 e n. 401 del 12 novembre 1991, con le
 quali era  stata  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  della
 stessa norma nella parte in cui non prevede che non possa partecipare
 al   giudizio   con  rito  abbreviato  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari presso la pretura ed anche il  giudice  per  le  indagini
 preliminari   presso   il  tribunale  che  abbiano  emesso  ordinanza
 rispettivamente ai sensi dell'art. 554, secondo  comma,  e  dell'art.
 509,  quinto  comma,  del  c.p.p. imponendo al p.m. che aveva chiesto
 l'archiviazione  di  iniziare  invece  l'azione   penale   formulando
 l'imputazione.
   In  entrambi  i casi, la Corte costituzionale ha motivato nel senso
 che il sistema processuale  deve  prevedere  l'incompatibilita'  ogni
 qualvolta  il giudice che abbia compiuto una valutazione non formale,
 ma di contenuto, nel corso delle indagini  preliminari  (o  ritenendo
 contrariamente al p.m. che il caso non deve essere archiviato, ovvero
 valutando  i  gravi  indizi  posti  a  base delle emissioni di misura
 cautelare) sia chiamato poi a decidere con sentenza che  puo'  essere
 anche di condanna.
   Ancora,  la  Corte  costituzionale,  nelle richiamate sentenze e in
 altre,  sempre  in  tema  di  incompatibilita',  ha   sostanzialmente
 equiparato  tra loro le varie forme di giudizio di merito, e cioe' il
 giudizio ordinario dibattimentale e quello  abbreviato.  Ne'  avrebbe
 pregio,  in  senso  contrario,  l'argomentazione  secondo la quale il
 giudizio abbreviato, come il patteggiamento,  e'  un  rito  richiesto
 dalle  parti,  derivandone  una libera scelta dell'imputato di essere
 giudicato da chi abbia gia' applicato nei suoi confronti  una  misura
 cautelare;  la  scelta del rito abbreviato, invero, e' motivata dalla
 prospettiva, in caso di condanna, di una  riduzione  di  pena,  senza
 ovviamente  ammissione di responsabilita' e sempre con la prospettiva
 anche di una sentenza assolutoria, e non gia' dal desiderio di essere
 giudicati dalla stessa persona fisica che ha emesso un  provvedimento
 negativo nel corso delle indagini.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/53;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' dell'art. 34 del c.p.p. in relazione agli artt.  3,  24,
 76 e 77 della Costituzione;
   Ordina  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e la
 sospensione del giudizio nei confronti di Gallucci Raffaele, Gallucci
 Marcello, Volpe Mariano, D'Angelo Egidio,  Placidi  Giuseppe,  Riddei
 Francesco;
   Dispone  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
     L'Aquila, addi' 16 ottobre 1995
                          Il giudice per le indagini preliminari: COMO
 95C1568