N. 893 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 1995
N. 893 Ordinanza emessa il 16 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di L'Aquila nei procedimenti penali riuniti a carico di Gallucci Raffaele ed altri Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Mancata garanzia di imparzialita' e obbiettivita' - Eccesso di delega - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 496/1990, 401/1991 e 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 3, 24, 76 e 77).(GU n.53 del 27-12-1995 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Gallucci Raffaele, Gallucci Marcello, Volpe Mariano, D'Angelo Egidio, Placidi Giuseppe, Riddei Francesco, tutti generalizzati in atti; imputati di reati p. e p. dagli artt. 110, 81, 323, comma secondo, 479 del c.p., ex art. 20 lett. b) della legge n. 47/1985, commessi in L'Aquila dal 14 maggio 1991 al 28 luglio 1993, secondo le varie ipotesi delittuose specificate nei capi di imputazione in atti; Considerato che all'odierna udienza preliminare gli imputati hanno chiesto, con il consenso del p.m., e questo ufficio ha disposto il procedimento allo stato degli atti a norma degli artt. 438 e segg. del c.p.p. O S S E R V A In occasione del procedimento con il rito abbreviato, come peraltro gia' disposto in altri procedimenti con situazioni analoghe, questo giudice ritiene di sollevare di ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice nel procedimento ai sensi degli artt. 438 e segg. del c.p.p., del giudice per le indagini prelimiari che abbia emesso, come nel caso di specie era avvenuto, la misura cautelare personale della custodia in carcere, o altra misura cautelare personale. La questione e' sicuramente rilevante nel presente giudizio, perche' questo giudice - nel caso la questione stessa fosse ritenuta fondata - avrebbe obbligo di astenersi, ovvero potrebbe essere ricusato da una delle parti. Quanto alla non manifesta infondatezza, e' sufficiente in questa sede richiamare, per il contrasto della ricordata norma dell'art. 34 del c.p.p. sia con gli artt. 3 e 24, sia con gli artt. 76 e 77 della Carta costituzionale, le sentenze emesse dalla Corte costituzionale in situazioni del tutto analoghe, sentenze che qui debbono intendersi integralmente richiamate, e cioe' da un lato la recente decisione n. 432 del 15 settembre 1995, che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 34 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato, dall'altro lato le decisioni n. 496 del 26 ottobre 1990 e n. 401 del 12 novembre 1991, con le quali era stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della stessa norma nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio con rito abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura ed anche il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbiano emesso ordinanza rispettivamente ai sensi dell'art. 554, secondo comma, e dell'art. 509, quinto comma, del c.p.p. imponendo al p.m. che aveva chiesto l'archiviazione di iniziare invece l'azione penale formulando l'imputazione. In entrambi i casi, la Corte costituzionale ha motivato nel senso che il sistema processuale deve prevedere l'incompatibilita' ogni qualvolta il giudice che abbia compiuto una valutazione non formale, ma di contenuto, nel corso delle indagini preliminari (o ritenendo contrariamente al p.m. che il caso non deve essere archiviato, ovvero valutando i gravi indizi posti a base delle emissioni di misura cautelare) sia chiamato poi a decidere con sentenza che puo' essere anche di condanna. Ancora, la Corte costituzionale, nelle richiamate sentenze e in altre, sempre in tema di incompatibilita', ha sostanzialmente equiparato tra loro le varie forme di giudizio di merito, e cioe' il giudizio ordinario dibattimentale e quello abbreviato. Ne' avrebbe pregio, in senso contrario, l'argomentazione secondo la quale il giudizio abbreviato, come il patteggiamento, e' un rito richiesto dalle parti, derivandone una libera scelta dell'imputato di essere giudicato da chi abbia gia' applicato nei suoi confronti una misura cautelare; la scelta del rito abbreviato, invero, e' motivata dalla prospettiva, in caso di condanna, di una riduzione di pena, senza ovviamente ammissione di responsabilita' e sempre con la prospettiva anche di una sentenza assolutoria, e non gia' dal desiderio di essere giudicati dalla stessa persona fisica che ha emesso un provvedimento negativo nel corso delle indagini.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/53; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 34 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e la sospensione del giudizio nei confronti di Gallucci Raffaele, Gallucci Marcello, Volpe Mariano, D'Angelo Egidio, Placidi Giuseppe, Riddei Francesco; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. L'Aquila, addi' 16 ottobre 1995 Il giudice per le indagini preliminari: COMO 95C1568