N. 502 ORDINANZA 23 novembre - 11 dicembre 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in genere - IRPEF - Fondo pensioni costituito presso l'ENPAM
 - Indennita' di buonuscita -  Tassazione  -  Criteri  -  Rinvio  alle
 sentenze  della  Corte  nn.  178/1986,  400/1987, 877/1988, 513/1990,
 231/1991  e  50/1994  -  Attivita'  di  collaborazione  coordinata  e
 continuativa  prestata  da  medici di medicina generale per conto dei
 disciolti  enti  mutualistici  e  del  S.S.N.  -  Impossibilita'   di
 estensione  del  regime  di  imposizione  tributaria  previsto  per i
 redditi di lavoro dipendente - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,  artt.  89,  ultimo  comma,  e  140,
 ultimo comma).
 
 (Cost., art. 53).
(GU n.52 del 20-12-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: avv. Mauro FERRI;
   Giudici: prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo
 comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo
 unico delle leggi sulle  imposte  dirette),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il 3 gennaio 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado
 di Firenze, sul ricorso proposto da Iannucci Nino contro la Direzione
 regionale delle entrate di Firenze, iscritta al n. 180  del  registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente tra Iannucci Dino  e
 la  Direzione generale delle entrate di Firenze, avente ad oggetto la
 richiesta  di  rimborso  dell'IRPEF  corrisposta   sull'acconto   del
 trattamento  definitivo del Fondo pensioni costituito presso l'ENPAM,
 la Commissione tributaria di primo grado di  Firenze,  con  ordinanza
 emessa  il  3  gennaio 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 53
 della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  89,  ultimo  comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio
 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte  dirette),  nella
 parte  in  cui  prevedono  la  tassazione anche di quella percentuale
 dell'indennita' di buonuscita corrispondente al  rapporto  esistente,
 alla  data  di collocamento a riposo, tra i contributi posti a carico
 del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo  previdenziale
 obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'Ente;
     che,  a  parere  del  giudice  a quo, al caso di specie sarebbero
 estensibili le argomentazioni contenute  in  alcune  decisioni  della
 Corte   costituzionale  secondo  cui  per  la  parte  afferente  alla
 contribuzione dei dipendenti le indennita' di buonuscita non  possono
 essere   considerate   reddito   e,   pertanto,  non  possono  essere
 assoggettate ne' all'IRPEF, ne' all'imposta  di  ricchezza  mobile  o
 complementare;
     che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte costituzionale non si e'
 costituita la parte privata, ne' ha spiegato intervento il Presidente
 del Consiglio dei ministri;
   Considerato che  il  principio  affermato  da  questa  Corte  nelle
 sentenze nn. 178 del 1986, 400 del 1987, 877 del 1988, 513 del 1990 e
 231  del  1991  - secondo cui le indennita' di buonuscita non possono
 essere considerate reddito, e quindi assoggettate ad imposta, per  la
 parte  relativa  alla  contribuzione  dei  dipendenti  - si riferisce
 esclusivamente alle indennita' erogate in seguito alla cessazione  di
 un rapporto di lavoro di natura dipendente;
     che,  al  contrario, con la sentenza n. 50 del 1994, questa Corte
 ha affermato che alle indennita' di cui  alla  lettera  c)  dell'art.
 16,  primo  comma,  del  d.P.R.  22 dicembre 1986, n. 917 relative ai
 rapporti di collaborazione coordinata e  continuativa,  tra  i  quali
 rientra  l'attivita'  prestata  dai  medici  di medicina generale per
 conto dei  disciolti  enti  mutualistici  e  del  Servizio  sanitario
 nazionale,  non  puo'  estendersi il regime di imposizione tributaria
 previsto per i redditi di lavoro dipendente;  e  cio'  in  quanto  la
 diversita'   degli  assetti  normativi  nei  quali  ricadono  le  due
 indennita'  esclude  che  possa  procedersi  alla  trasposizione  dei
 criteri  regolatori dall'uno all'altro, e, inoltre, induce a ritenere
 giustificato il diverso regime impositivo previsto;
     che l'ordinanza di rimessione, non contenendo indicazione  alcuna
 in   ordine   alla   natura   del   rapporto   di   lavoro   prestato
 dall'interessato, e riguardo alla data di cessazione del rapporto  di
 lavoro,  non  consente  a  questa Corte di stabilire quale disciplina
 normativa sia applicabile al caso di specie;
     che,   pertanto,   conformemente   al    consolidato    indirizzo
 giurisprudenziale,   non   essendo  l'ordinanza  del  giudice  a  quo
 sufficientemente motivata sulla rilevanza, la questione  deve  essere
 dichiarata manifestamente inammissibile;
   Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        La CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt.  89,  ultimo  comma,  e  140,
 ultimo  comma,  del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle
 leggi sulle imposte dirette), sollevata, in riferimento  all'art.  53
 della  Costituzione,  dalla  Commissione tributaria di primo grado di
 Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.
                         Il Presidente:  Ferri
                      Il redattore:  Santosuosso
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
 95C1581