N. 513 ORDINANZA 11 - 18 dicembre 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte dei conti - Pensioni - Sentenze in materia pronunciate dalle sezioni giurisdizionali regionali - Appello alle sezioni giurisdizionali centrali con competenza funzionale nella stessa materia - Omessa previsione - Ius superveniens: d.-l. 23 dicembre 1994, n. 718, reiterato con i dd.-ll. 25 febbraio 1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1994, n. 248, 28 agosto 1995, n. 353 e 27 ottobre 1995, n. 439 - Ammissibilita' dell'appello - Necessita' di nuova valutazione da parte del giudice a quo circa l'incidenza dello ius superveniens - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Legge 14 gennaio 1994, n. 19, art. 6, di conversione del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, art. 6)(GU n.53 del 27-12-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 19, di conversione del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (recte: dell'art. 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19) promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1994 dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, sul ricorso proposto da Jannel Della Valle Olimpia iscritta al n. 528 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Ritenuto che con ordinanza del 19 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 agosto 1995) la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, nel corso del giudizio avverso la decisione n. 2/94/C della sezione giurisdizionale regionale della Campania in data 28 gennaio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale "dell'art. 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 19, di conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453" (recte: dell'art. 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19), nella parte in cui non e' previsto, avverso le sentenze pronunciate in materia pensionistica dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, il rimedio dell'appello alle sezioni giurisdizionali centrali aventi competenza funzionale nella stessa materia; che nell'ordinanza di rimessione si sostiene che tale omissione in materia pensionistica - in riferimento all'art. 1, comma 5, del medesimo testo normativo che prevede, invece, la proponibilita' dell'appello alle sezioni centrali della Corte dei conti avverso le decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali, in materia di contabilita' pubblica - contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, perche' discriminerebbe i pensionati rispetto ai dipendenti in attivita' di servizio cui e' assicurato il doppio grado di giurisdizione dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, e dal relativo regolamento approvato con d.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, in attuazione dell'art. 125, secondo comma, della Costituzione; che il principio di uguaglianza sarebbe altresi' violato, oltreche' - come gia' detto - con riferimento ai giudizi inerenti alla contabilita' pubblica e alla responsabilita' amministrativa, anche nei riguardi dei lavoratori privati a riposo, cui e' assicurata la garanzia del doppio grado di giurisdizione in caso di controversia pertinente il loro rapporto di quiescenza, negata invece ai pubblici dipendenti a riposo, che pur versano in posizioni soggettive sostanzialmente identiche ai pensionati privati; che la discriminazione sarebbe ancor piu' ingiustificata per il fatto che, sulla base dei decreti legislativi 3 febbraio 1992, n. 29 (artt. 2 e seg. e 68) e 23 dicembre 1993, n. 564 (artt. 12 e 33), il rapporto di pubblico impiego ha ormai assunto una connotazione privatistica e le relative controversie sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con esclusione della materia pensionistica riservata alla Corte dei conti; che sarebbe altresi' violato l'art. 97 della Costituzione, che prevede il buon andamento e l'imparzialita' come canoni organizzativi anche delle "sfere di competenza per gradi", risultando irragionevole che un determinato tipo di controversia sia affidato a un giudice periferico, decentrato a livello regionale, quando gia' esiste un giudice centralizzato con le medesime funzioni; che, infine, la norma impugnata contrasterebbe anche con l'art. 111, terzo comma, della Costituzione, perche' il ricorso in Cassazione contro le pronunce della Corte dei conti, al pari di quelle del Consiglio di Stato, per i soli motivi attinenti alla giurisdizione, presuppone che la Corte dei conti sia giudice di vertice nel proprio ordine di giurisdizione anche in materia pensionistica, mentre non e' ragionevole che "pronunce di un giudice periferico, rispetto al quale vi sia un livello superiore di organizzazione funzionale di apparato, siano sottratte ad ogni mezzo" di impugnazione. Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), successivamente reiterato con i decreti- legge 25 febbraio 1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28 agosto 1995, n. 353 e 27 ottobre 1995, n. 439, il cui art. 1 prevede che avverso le sentenze rese dalle sezioni giurisdizionali regionali e' ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti in tutte le materie di loro competenza, compresa la materia delle pensioni; che, in relazione alla menzionata previsione, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui pendente e decidere se dare applicazione alla nuova normativa ovvero, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevare, dinanzi a questa Corte, questione di legittimita' costituzionale, impugnando le norme sopravvenute (ord. n. 239 del 1995).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 1995. Il direttore della cancelleria: Di Paola 95C1607