N. 920 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 ottobre 1995

                                N. 920
 Ordinanza  emessa  il  13  ottobre  1995 dal pretore di Pisa, sezione
 distaccata di San  Miniato,  nel  procedimento  penale  a  carico  di
 Borrini Angelo ed altro
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Inquinamento  -  Scarichi  di pubbliche
 fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla normativa della
 rispettiva regione - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza  -
 Disparita'  di  trattamento  rispetto  alla  disciplina relativa agli
 scarichi di insediamenti produttivi, nonche' tra  regioni  -  Lesione
 del  diritto  all'ambiente  salubre  - Penalizzazione dell'iniziativa
 economica privata e, in particolare, per le aziende che abbiano fatto
 investimenti.
 (Legge 17 maggio 1995, n. 172, artt. 1, 2 e 3).
 (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41).
(GU n.2 del 10-1-1996 )
                              IL PRETORE
   Esaminati gli atti di causa;
   Rilevato che in pendenza del presente procedimento e' stata emanata
 la legge 17 maggio 1995, n. 172 di conversione  del  d.-l.  17  marzo
 1995,  n.  79  avente  ad  oggetto  "Modifiche  alla disciplina degli
 scarichi delle pubbliche fognature e degli  insediamenti  civili  che
 non   recapitano  in  pubbliche  fognature"  contenente  disposizioni
 modificative ed integrative della legge 10  maggio  1976,  n.  319  e
 succ. mod. pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1995, n. 113 ed
 entrata in vigore lo stesso giorno;
   Vista   la  richiesta  del  p.m.  in  data  16  settembre  1995  di
 proposizione di questione di legittimita' costituzionale degli  artt.
 3  e  6  della  suddetta  legge  perche'  ritenuti  in  contrasto con
 disposizioni costituzionali sotto il profilo della  violazione  degli
 artt. 3, 9, comma secondo, 32 e 41 della Cost.;
   Considerato   che   la   questione   proposta   appare  essere  non
 manifestamente infondata, oltre che  influente  sulla  decisione  del
 presente giudizio;
 
                              R i l e v a
   1. - In fatto.
   Gli  odierni  imputati,  Borrini  Angelo  e  Ghizzani Alfredo, sono
 sottoposti al giudizio  di  questo  pretore,  nelle  loro  rispettive
 qualita'  di  direttore  tecnico  e  di  legale  rappresentante della
 societa'  Cuoiodepur  che  gestisce   l'impianto   centralizzato   di
 depurazione  posto  nel  comune  di  San  Miniato,  perche'  ritenuti
 responsabili di piu' violazioni  dell'art.  21,  comma  terzo,  della
 legge  10  maggio  1976,  n.  319 accertate in diverse circostanze di
 tempo e con riferimento a diversi parametri di cui  alla  tabella  A)
 annessa alla stessa legge.
   L'impianto  centralizzato  di  depurazione  gestito  dai prevenuti,
 asservito al  sistema  fognario,  riceve  scarichi  di  natura  mista
 (civili  ed  industriali)  che,  per  loro  composizione,  presentano
 caratteristiche qualitative sostanzialmente diverse da  quelle  degli
 scarichi provenienti da soli insediamenti civili.
   Esso,   in   quanto   parte  terminale  del  sistema  integrato  di
 fognatura-depurazione (in tal  senso  si  esprimono  il  piano  della
 regione  Toscana  di risanamento delle acque adottato con la delibera
 n. 332 del 15 aprile 1980 e la legge regionale 23  gennaio  1986,  n.
 5),  e'  da  ritenere  certamente  sottoposto  alla  nuova disciplina
 dettata per gli scarichi da pubblica fognatura.
   Quanto   alla  caratteristiche  qualitative  e  quantitative  dello
 scarico prodotto la legge regionale n. 5/1986 all'art. 8 equipara gli
 scarichi delle pubbliche fognature a natura mista (come quello di cui
 ci si occupa) a quelli provenienti da insediamenti produttivi e  come
 tali  soggetti  alla  legge  n.  319/1976  e successive modificazioni
 imponendo l'obbligo di conseguire  i  limiti  della  tabella  A)  nei
 termini previsti dalla medesima legge.
   In  tale  sistema normativo si e' inserita la legge 17 maggio 1995,
 n. 172, di conversione del d.-l. 17 marzo 1995,  n.  79,  cui  si  e'
 pervenuto  combinando  tra  loro  pezzi  di  disposizioni  e  tipi di
 soluzioni contenuti nella estenuante reiterazione di ben nove diversi
 decreti-legge il cui contenuto si e' andato via via evolvendo  -  con
 l'unica  evidente  finalita' di dar esito ad interessi di parte, piu'
 che fornire risposte ad esigenze di tutela della collettivita' -  nel
 senso  di  una  definitiva  sottrazione  della materia degli scarichi
 delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non  recapitano
 in  pubblica fognatura al regime sanzionatorio previsto per tutti gli
 altri scarichi.
   2. - Il nuovo sistema normativo.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 920/1995).
 95C1619