N. 921 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 novembre 1995
N. 921 Ordinanza emessa il 2 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Soldi Massimo Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato (dopo l'applicazione di una misura cautelare o il rigetto della relativa richiesta del p.m.) sulla sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art. 273 del c.p.p. sia nelle funzioni di g.i.p. che quale membro del collegio del riesame o dell'appello per dette misure - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.2 del 10-1-1996 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato, dandone immediata ed integrale lettura alle parti presenti, la seguente ordinanza all'udienza preliminare in data 2 novembre 1995 nel procedimento penale nei confronti di Soldi Massimo nato a Orbetello il 6 maggio 1969 e ivi res. loc. Albinia, via T. Signorini n. 18, presente, arrestato il 24 marzo 1995, r.l. con obblighi il 3 aprile 1995, imputato del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. del c.p., 73, comma primo, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere - con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - in piu' occasioni illecitamente venduto dosi di eroina a Pacini Maurizio e Turi Enrico, altresi' a costui procurando - nell'ottobre/novembre 1994, svolgendo attivita' di intermediazione fra il Turi ed il soggetto che a costui cedeva lo stupefacente - alcuni grammi di eroina; nonche' per avere in piu' occasioni illecitamente ceduto analoghe dosi di eroina a Mantovani Sonia e, per ultimo, per avere detenuto anche a fini di cessione a terzi g 7,347 di eroina diluita con percentuale di principio attivo compreso fra l'8,406% e l'11,54%. In territorio di Orbetello e altrove dall'estate 1993 sino al 24 marzo 1995. Con la recidiva infraquinquennale. A fronte della richiesta di definizione del processo con giudizio abbreviato, proposta dal prevenuto, in ordine alla quale il pubblico ministero ha prestato rituale consenso, per la completezza delle espletate indagini, ritenuto di poter giudicare allo stato degli atti, deve disporsi in conformita'. Si rileva tuttavia che, nel corso delle indagini preliminari, il sottoscritto giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, ha emesso nei confronti del Soldi, per imputazioni inscindibilmente comprese nell'attuale rubrica, ordinanze applicative di misure cautelari personali. Per tali ragioni, appare in questa sede necessario sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma della Costituzione, nelle parti come di seguito precisate, apparendo imprescindibilmente rilevante stabilire la compatibilita' o meno di questo giudice a partecipare al giudizio. Con sentenza n. 432 del 6 settembre 1995, depositata il 15 settembre 1995, la Corte costituzionale infatti, innovando radicalmente la sua precedente giurisprudenza al riguardo, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato", con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione. A tale decisione la Corte e' pervenuta, secondo quanto molto chiaramente si desume dalla motivazione del provvedimento, affermando il principio che l'attivita' del giudice per le indagini preliminari, allorche' egli sia chiamato a disporre una misura cautelare, comporta, specie a seguito del mutamento del quadro normativo per effetto della legge 8 agosto 1995, n. 332, "la formulazione di un giudizio non di mera legittimita' ma di merito (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato"; valutazione che, "non formale ma di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa", e' da ritenersi, ai fini dell'incompatibilita', analoga a quella che conduce all'ordine di formulare l'imputazione ex art. 409, comma quinto, del c.p.p, al decreto di giudizio immediato, al rigetto (non alla declaratoria di inammissibilita') della richiesta di applicazione della pena concordata, ipotesi tutte in ordine alle quali, con precedenti sentenze, la medesima Corte aveva ritenuto l'incompatibilita' del medesimo giudice a "partecipare al giudizio" di merito, cioe' ad adottare una "decisione conclusiva", in un determinato grado di giudizio, sulla responsabilita' dell'imputato. Quanto all'altro termine della questione, e cioe' al significato della espressione "giudizio", di cui all'art. 34, comma secondo, del c.p.p, in piu' occasioni gia' la Corte ha espressamente affermato il principio secondo cui tale generale locuzione ricomprende non il solo giudizio dibattimentale, bensi' "ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito, compreso quello che si svolge con il rito abbreviato" (v. per tutte sentenza n. 401 del 1991). Cio' posto, e tenuto conto tuttavia del fatto che, secondo l'insegnamento della medesima Corte (v. sentenza n. 502 del 1991), le cause di incompatibilita' sono tassative, cioe' non suscettibili di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, appare necessario sollecitare una espressa pronuncia del giudice costituzionale sulla compatibilita' o meno alla partecipazione al giudizio abbreviato del giudice che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, non potendo tale pronuncia ritenersi gia' esplicitamente espressa nel dispositivo della citata sentenza n. 432, che fa riferimento solamente al giudizio dibattimentale. Parimenti, apparendo la questione in concreto ugualmente rilevante ai fini della designazione dell'eventuale diverso giudice del giudizio abbreviato nel presente processo, e' necessario che la Corte si pronunci sulla compatibilita' con tali funzioni del giudice che, nel precedente corso del procedimento, pur non avendo originariamente disposto una misura cautelare personale, sia stato chiamato a pronunciarsi, dopo l'applicazione della misura (o il rigetto della relativa richiesta del pubblico ministero) sulla sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art. 273 sia nelle funzioni di giudice per le indagini preliminari che in quelle di membro del collegio chiamato a decidere sul riesame o l'appello; cio' tenuto anche conto del fatto che, come da ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, tale collegio esprime una valutazione non meno piena, anche sotto il profilo contenutistico della probabile fondatezza dell'accusa, rispetto a quella del giudice che ha imposto la misura medesima (o che ha rigettato la relativa richiesta).
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 18, comma primo, lettera b), 438 e segg. del c.p.p.; Dispone procedersi a giudizio abbreviato nei confronti di Soldi Massimo; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma della Costituzione: a) nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato; b) nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che, pur non avendo applicato originariamente una misura cautelare nei confronti dell'imputato, sia stato chiamato a pronunciarsi, dopo l'applicazione della misura (o il rigetto della relativa richiesta del pubblico ministero) sulla sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art. 273 del codice, sia nelle funzioni di giudice per le indagini preliminari, a norma dell'art. 299 del c.p.p., che in quelle di membro del collegio chiamato a decidere sul riesame o l'appello; Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Manda alla cancelleria gli ulteriori adempimenti di rito. Grosseto, addi' 2 novembre 1995 Il giudice per le indagini preliminari: Giardina 95C1620