N. 921 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 novembre 1995

                                N. 921
 Ordinanza emessa il 2 novembre  1995  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari presso il tribunale di Grosseto nel procedimento penale a
 carico di Soldi Massimo
 Processo  penale  -  Giudizio  abbreviato  -  Giudice per le indagini
 preliminari che abbia applicato una misura  cautelare  personale  nei
 confronti  dello  stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le
 funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione  -
 Ingiustificata  disparita'  di trattamento - Compressione del diritto
 di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte  costituzionale
 nella sentenza n. 432/1995.
 Processo  penale  -  Giudizio  abbreviato  -  Giudice per le indagini
 preliminari che si sia pronunciato (dopo l'applicazione di una misura
 cautelare o il rigetto  della  relativa  richiesta  del  p.m.)  sulla
 sussistenza  o  meno  delle condizioni di cui all'art. 273 del c.p.p.
 sia nelle funzioni di  g.i.p.  che  quale  membro  del  collegio  del
 riesame  o  dell'appello  per dette misure - Lesione del principio di
 eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.2 del 10-1-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato, dandone immediata ed integrale lettura  alle  parti
 presenti,  la  seguente  ordinanza  all'udienza preliminare in data 2
 novembre 1995 nel procedimento penale nei confronti di Soldi  Massimo
 nato  a  Orbetello  il  6 maggio 1969 e ivi res. loc. Albinia, via T.
 Signorini n. 18, presente, arrestato  il  24  marzo  1995,  r.l.  con
 obblighi  il  3 aprile 1995, imputato del delitto p. e p. dagli artt.
 81 cpv.  del c.p., 73, comma primo, del d.P.R.  9  ottobre  1990,  n.
 309,  per  avere  -  con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno
 criminoso - in piu' occasioni illecitamente venduto dosi di eroina  a
 Pacini  Maurizio  e  Turi  Enrico,  altresi'  a  costui  procurando -
 nell'ottobre/novembre 1994, svolgendo  attivita'  di  intermediazione
 fra  il  Turi  ed  il  soggetto che a costui cedeva lo stupefacente -
 alcuni  grammi  di  eroina;  nonche'  per  avere  in  piu'  occasioni
 illecitamente ceduto analoghe dosi di eroina a Mantovani Sonia e, per
 ultimo,  per  avere detenuto anche a fini di cessione a terzi g 7,347
 di eroina diluita con percentuale di principio  attivo  compreso  fra
 l'8,406% e l'11,54%.
   In  territorio  di  Orbetello e altrove dall'estate 1993 sino al 24
 marzo 1995.
   Con la recidiva infraquinquennale.
   A fronte della richiesta di definizione del processo  con  giudizio
 abbreviato,  proposta dal prevenuto, in ordine alla quale il pubblico
 ministero ha prestato rituale  consenso,  per  la  completezza  delle
 espletate  indagini,  ritenuto  di  poter  giudicare allo stato degli
 atti, deve disporsi in conformita'.
   Si rileva tuttavia che, nel corso delle  indagini  preliminari,  il
 sottoscritto giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le
 indagini   preliminari,  ha  emesso  nei  confronti  del  Soldi,  per
 imputazioni inscindibilmente comprese nell'attuale rubrica, ordinanze
 applicative di misure cautelari personali.
   Per tali ragioni, appare in questa  sede  necessario  sollevare  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo,
 del  c.p.p., con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
 comma della Costituzione, nelle  parti  come  di  seguito  precisate,
 apparendo imprescindibilmente rilevante stabilire la compatibilita' o
 meno di questo giudice a partecipare al giudizio.
   Con  sentenza  n.  432  del  6  settembre  1995,  depositata  il 15
 settembre  1995,   la   Corte   costituzionale   infatti,   innovando
 radicalmente   la  sua  precedente  giurisprudenza  al  riguardo,  ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   34,   comma
 secondo,  del  codice  di  procedura  penale, "nella parte in cui non
 prevede che non  possa  partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il
 giudice  per  le  indagini preliminari che abbia applicato una misura
 cautelare personale nei  confronti  dell'imputato",  con  riferimento
 agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
   A  tale  decisione  la  Corte  e'  pervenuta,  secondo quanto molto
 chiaramente si desume dalla motivazione del provvedimento, affermando
 il principio che l'attivita' del giudice per le indagini preliminari,
 allorche'  egli  sia  chiamato  a  disporre  una  misura   cautelare,
 comporta,  specie  a  seguito  del mutamento del quadro normativo per
 effetto della legge 8 agosto 1995, n. 332,  "la  formulazione  di  un
 giudizio  non di mera legittimita' ma di merito (sia pure prognostico
 e  allo  stato  degli  atti)   sulla   colpevolezza   dell'imputato";
 valutazione  che,  "non  formale  ma  di  contenuto  sulla  probabile
 fondatezza    dell'accusa",    e'    da    ritenersi,     ai     fini
 dell'incompatibilita',  analoga  a  quella  che conduce all'ordine di
 formulare l'imputazione ex art. 409,  comma  quinto,  del  c.p.p,  al
 decreto  di  giudizio immediato, al rigetto (non alla declaratoria di
 inammissibilita')  della  richiesta  di   applicazione   della   pena
 concordata,  ipotesi  tutte  in  ordine  alle  quali,  con precedenti
 sentenze, la medesima Corte  aveva  ritenuto  l'incompatibilita'  del
 medesimo  giudice  a  "partecipare  al  giudizio" di merito, cioe' ad
 adottare una "decisione  conclusiva",  in  un  determinato  grado  di
 giudizio, sulla responsabilita' dell'imputato.
   Quanto  all'altro  termine  della questione, e cioe' al significato
 della espressione "giudizio", di cui all'art. 34, comma secondo,  del
 c.p.p,  in piu' occasioni gia' la Corte ha espressamente affermato il
 principio secondo cui tale generale locuzione ricomprende non il solo
 giudizio dibattimentale, bensi' "ogni processo  che  in  base  ad  un
 esame  delle  prove  pervenga  ad  una  decisione di merito, compreso
 quello che si svolge con il rito abbreviato" (v. per  tutte  sentenza
 n. 401 del 1991).
   Cio'  posto,  e  tenuto  conto  tuttavia  del  fatto  che,  secondo
 l'insegnamento della medesima Corte (v. sentenza n. 502 del 1991), le
 cause di incompatibilita' sono tassative, cioe' non  suscettibili  di
 interpretazione   estensiva   o  di  applicazione  analogica,  appare
 necessario   sollecitare   una   espressa   pronuncia   del   giudice
 costituzionale  sulla  compatibilita'  o  meno alla partecipazione al
 giudizio abbreviato  del  giudice  che  abbia  applicato  una  misura
 cautelare  personale  nei  confronti  dell'imputato, non potendo tale
 pronuncia ritenersi  gia'  esplicitamente  espressa  nel  dispositivo
 della  citata  sentenza  n.  432,  che  fa  riferimento  solamente al
 giudizio dibattimentale.
   Parimenti, apparendo la questione in concreto ugualmente  rilevante
 ai   fini  della  designazione  dell'eventuale  diverso  giudice  del
 giudizio abbreviato nel presente processo, e' necessario che la Corte
 si pronunci sulla compatibilita' con tali funzioni del  giudice  che,
 nel precedente corso del procedimento, pur non avendo originariamente
 disposto  una  misura  cautelare  personale,  sia  stato  chiamato  a
 pronunciarsi, dopo l'applicazione della misura (o  il  rigetto  della
 relativa  richiesta  del pubblico ministero) sulla sussistenza o meno
 delle condizioni di cui all'art. 273 sia nelle  funzioni  di  giudice
 per  le  indagini  preliminari  che  in quelle di membro del collegio
 chiamato a decidere sul riesame o l'appello;
 cio' tenuto anche conto del fatto  che,  come  da  ormai  consolidata
 giurisprudenza  della  Corte di cassazione, tale collegio esprime una
 valutazione non meno piena, anche  sotto  il  profilo  contenutistico
 della probabile fondatezza dell'accusa, rispetto a quella del giudice
 che  ha  imposto  la  misura medesima (o che ha rigettato la relativa
 richiesta).
 
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della  legge  9  febbraio
 1948,  n.  1,  23  e  27  della legge 11 marzo 1953, n. 87, 18, comma
 primo, lettera b), 438 e segg. del c.p.p.;
   Dispone procedersi a giudizio abbreviato  nei  confronti  di  Soldi
 Massimo;
   Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 34,
 secondo comma del codice di procedura penale, per contrasto  con  gli
 artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma della Costituzione:
     a)  nella  parte  in cui non prevede che non possa partecipare al
 giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che  abbia
 applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato;
     b)  nella  parte  in cui non prevede che non possa partecipare al
 giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari  che,  pur
 non   avendo  applicato  originariamente  una  misura  cautelare  nei
 confronti dell'imputato, sia  stato  chiamato  a  pronunciarsi,  dopo
 l'applicazione  della  misura  (o il rigetto della relativa richiesta
 del pubblico ministero) sulla sussistenza o meno delle condizioni  di
 cui  all'art.    273 del codice, sia nelle funzioni di giudice per le
 indagini preliminari, a norma dell'art. 299 del c.p.p., che in quelle
 di membro del collegio chiamato a decidere sul riesame o l'appello;
   Dispone la sospensione  del  procedimento  e  la  trasmissione  dei
 relativi atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la  presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Manda alla cancelleria gli ulteriori adempimenti di rito.
     Grosseto, addi' 2 novembre 1995
  Il giudice per le indagini preliminari:  Giardina
 95C1620