N. 524 ORDINANZA 15 - 28 dicembre 1995

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 Regione - Regione Marche - Contabilita' delle regioni e di annualita'
 del  bilancio  -  Annullamento  di delibere del consiglio regionale -
 Formale  rinuncia  al  ricorso  da  parte  della  regione  Marche   -
 Estinzione del processo
 
 (Provvedimento 9 marzo 1995, numeri 44/950140, 45/950141, 46/950147 e
 47/950148  della  commissione  di controllo atti amministrativi della
 regione Marche).
 
 (Cost., artt. 117, 118, 119, 125 e 127).
 
(GU n.1 del 3-1-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente:  avv. Mauro FERRI;
   Giudici:    prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, dott. Renato
 GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI,    prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Marche notificato l'8
 maggio   1995,  depositato  in  Cancelleria  il  20  successivo,  per
 conflitto di attribuzione sorto a  seguito  dei  provvedimenti  della
 Commissione  di  controllo  sugli  atti  amministrativi della Regione
 Marche nn. 44/950140, 45/950141, 46/950147 e 47/950148  del  9  marzo
 1995,  con  i  quali sono state rispettivamente annullate le delibere
 del Consiglio regionale nn. 241, 242, 243 e 244 del 14 febbraio 1995,
 ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 1995;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  12  dicembre  1995  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
   Udito l'avvocato Valerio Onida per la Regione Marche;
   Ritenuto che con ricorso notificato l'8 maggio 1995 e depositato il
 20   successivo,   la   Regione  Marche  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei  ministri
 in relazione ai provvedimenti 9 marzo 1995, nn. 44/950140, 45/950141,
 46/950147  e 47/950148, adottati dalla Commissione di controllo sugli
 atti amministrativi della Regione Marche,  con  i  quali  sono  state
 rispettivamente  annullate le delibere del Consiglio regionale del 14
 febbraio 1995, nn. 241, 242, 243 e 244;
     che, ad avviso della Regione,  i  provvedimenti  di  annullamento
 impugnati  si fondano su un'indebita attivita' di sindacato, da parte
 della Commissione di controllo, sulla legge della  Regione  Marche  2
 gennaio  1995,  n. 2 (Assestamento del bilancio 1994), la quale viene
 di fatto disapplicata dalla Commissione medesima, perche' ritenuta in
 contrasto  con  i  principi  posti  da  leggi  statali  in  tema   di
 contabilita'   delle   Regioni  e  di  annualita'  del  bilancio,  in
 violazione degli artt.  117, 118, 119, 125 e 127 della Costituzione;
     che nelle more del  giudizio,  con  atto  depositato  in  data  8
 settembre  1995,  la  Regione  Marche ha proposto formale rinuncia al
 predetto ricorso, osservando che la Commissione di controllo in  data
 11  maggio  1995  ha  ritenuto  di  considerare  superati  i  rilievi
 formulati nelle delibere impugnate;
     che il Presidente del Consiglio dei ministri non si e' costituito
 nel giudizio;
   Considerato  che, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del
 processo, ai sensi dell'art. 27 delle norme integrative per i giudizi
 davanti a questa Corte;
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio  per
 conflitto  di  attribuzione  promosso  dalla  Regione  Marche  con il
 ricorso indicato in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
  Il Presidente:  Ferri
  Il redattore:  Cheli
  Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.
  Il direttore di cancelleria:  Di Paola
 95C1627