N. 525 ORDINANZA 15 - 28 dicembre 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pena - Conversione delle pene pecuniarie per i soggetti insolvibili - Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive - Criterio - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 440/1994 - Manifesta inammissibilita'. (Legge 5 ottobre 1993, n. 402, art. 1). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.1 del 3-1-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive) e dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1994 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento di esecuzione nei confronti di C.P., iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), nella parte in cui non modifica il criterio di ragguaglio di cui all'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), relativo alla conversione di pene pecuniarie per i soggetti insolvibili, in ragione di un giorno di liberta' controllata per lire venticinquemila di multa o ammenda, con conseguente sopravvenuta illegittimita' dello stesso art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, in ordine al criterio di ragguaglio ivi previsto; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 440 del 1994, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziche' settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata; e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 233 del 1995); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola 95C1628