N. 355 ORDINANZA 12 - 21 luglio 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Motoveicoli - Imposizione straordinaria per i possessori di motocicli di potenza superiore a 6 CV - Misura - Criteri di quantificazione dell'imposta - Questione gia' esaminata dalla Corte e ritenuta manifestamente infondata con l'ordinanza n. 475/1994 - Discrezionalita' legislativa - Manifesta infondatezza. (D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 8, primo comma, lett. a-bis), e comma 2-bis convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438).(GU n.33 del 9-8-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Roberto Castello contro l'Intendenza di finanza di Torino, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari; Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanza dell'11 febbraio 1994 (r.o. n. 58 del 1995), emessa nel corso di un giudizio promosso da Roberto Castello nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione; che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del giudice a quo concerne la richiesta di restituzione della somma versata per effetto delle disposizioni denunciate, che prevedono, per l'anno 1992, un'imposizione straordinaria a carico delle persone fisiche che possiedono motocicli di potenza superiore a 6 CV, nella misura del quintuplo delle tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale; che, secondo il giudice remittente, le disposizioni stesse si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, per la loro irragionevolezza ed arbitrarieta', attesa la manifesta disparita' di trattamento operata, a danno dei possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 CV (beni sicuramente non di lusso), rispetto ad "altre categorie di beni quali le imbarcazioni da diporto con motore di lunghezza oltre 12 ed entro 15 metri, nonche' per la disparita' di trattamento che deriva dalle modalita' di quantificazione dell'imposta stabilite dal comma 2-bis del citato art. 8, modalita' che colpiscono in misura proporzionalmente maggiore i possessori di motocicli"; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata; Considerato che la questione e' stata gia' esaminata dalla Corte che, con ordinanza n. 475 del 1994, l'ha ritenuta manifestamente infondata, in quanto e' riservata alla discrezionalita' del legislatore la determinazione degli indici di capacita' contributiva e della conseguente entita' dell'onere tributario, salvo i controlli di legittimita' sotto il profilo della palese arbitrarieta' e irrazionalita', che, nella specie, non possono reputarsi sussistenti; che, pertanto, la questione, in mancanza di profili e argomenti nuovi, atti ad indurre in diverso avviso, deve anche questa volta dichiararsi manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95D0958