DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994, n. 767
Modificazione al regolamento della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, n. 586.(GU n.53 del 4-3-1995)
Vigente al: 19-3-1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, n. 586, recante regolamento della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza; Visti gli articoli 23, 33 e 34 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187; Vista la legge 30 novembre 1961, n. 1326; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione dei consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza in data 19 novembre 1992; Vista la proposta del comandante generale della Guardia di finanza; Ritenuto necessario modificare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, n. 586, allo scopo di consentire, tra l'altro, ai consigli di amministrazione dei suddetti enti, di variare, per commisurarla alle disponibilita' finanziarie, la misura dell'indennita' di liquidazione annuale di cui all'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, da corrispondere agli aventi diritto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994; Sulla proposta del Ministro delle finanze; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, n. 586, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "I consigli di amministrazione dei due enti, valutata la consistenza dei rispettivi fondi di riserva e l'entita' delle entrate e delle spese preventivate per l'anno cui si riferisce il bilancio di previsione, possono, ispirandosi anche a criteri perequativi: a) aumentare la percentuale delle entrate annuali da assegnare ai fondi di riserva; b) determinare la percentuale di tali fondi da impiegare rispettivamente per le finalita' di cui al comma secondo; c) diminuire la misura della liquidazione da erogare, calcolata ai sensi dell'art. 2, qualora l'importo complessivo da destinare nel bilancio di previsione per soddisfare l'esigenza non trovi copertura con le entrate preventivate ed eventualmente con la parte dei fondi di riserva disponibili, in una previsione almeno triennale. Le deliberazioni dei consigli di amministrazione sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle finanze.". Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri TREMONTI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1995 Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 15 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.