DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994, n. 767 

  Modificazione  al  regolamento della Cassa ufficiali e del Fondo di
previdenza per sottufficiali e militari di truppa  della  Guardia  di
finanza,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 31
maggio 1964, n. 586.
(GU n.53 del 4-3-1995)
 
 Vigente al: 19-3-1995  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, n.
586,  recante  regolamento  della  Cassa  ufficiali  e  del  Fondo di
previdenza per sottufficiali e militari di truppa  della  Guardia  di
finanza;
  Visti  gli  articoli  23,  33 e 34 del regio decreto-legge 5 luglio
1934, n. 1187;
  Vista la legge 30 novembre 1961, n. 1326;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la deliberazione dei consigli di amministrazione della  Cassa
ufficiali e del Fondo di previdenza in data 19 novembre 1992;
  Vista la proposta del comandante generale della Guardia di finanza;
  Ritenuto  necessario modificare l'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1964, n. 586, allo  scopo  di  consentire,
tra  l'altro,  ai  consigli  di amministrazione dei suddetti enti, di
variare, per commisurarla alle disponibilita' finanziarie, la  misura
dell'indennita' di liquidazione annuale di cui all'art. 4 della legge
30 novembre 1961, n. 1326, da corrispondere agli aventi diritto;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 dicembre 1994;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1964, n. 586, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "I   consigli   di   amministrazione  dei  due  enti,  valutata  la
consistenza dei rispettivi fondi di riserva e l'entita' delle entrate
e delle spese preventivate per l'anno cui si riferisce il bilancio di
previsione, possono, ispirandosi anche a criteri perequativi:
    a) aumentare la percentuale delle entrate annuali da assegnare ai
fondi di riserva;
    b)  determinare  la  percentuale  di  tali  fondi  da   impiegare
rispettivamente per le finalita' di cui al comma secondo;
    c)  diminuire  la misura della liquidazione da erogare, calcolata
ai sensi dell'art. 2, qualora l'importo complessivo da destinare  nel
bilancio  di previsione per soddisfare l'esigenza non trovi copertura
con le entrate preventivate ed eventualmente con la parte  dei  fondi
di riserva disponibili, in una previsione almeno triennale.
  Le  deliberazioni  dei  consigli di amministrazione sono sottoposte
all'approvazione del Ministro delle finanze.".
  Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  TREMONTI, Ministro delle finanze
 Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1995
 Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 15
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.