MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 aprile 1995, n. 245 

  Regolamento recante modificazioni al regolamento-tipo del personale
delle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
riguardante  la  concessione  di  prestiti  sui fondi di previdenza e
sull'indennita' di anzianita', approvato con decreto ministeriale  12
luglio 1982, e successive modificazioni.
(GU n.147 del 26-6-1995)
 
 Vigente al: 11-7-1995  
 

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 3, comma 2, della legge  23  febbraio  1968,  n.  125,
recante  norme  concernenti  il  personale delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura;
  Visto il regolamento-tipo del personale delle  predette  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura approvato con decreto
interministeriale 12 luglio 1982, e successive modificazioni;
  Visto   l'art.   85   del   citato   regolamento,   concernente  le
anticipazioni sui fondi di previdenza e sull'indennita' di anzianita'
dei dipendenti delle camere di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura;
  Visto l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha elevato
il saggio degli interessi legali dal 5% al 10% annuo;
  Considerato  che  l'applicazione  del tasso previsto dalla legge 26
novembre 1990, n. 353, sulle anticipazioni sui fondi di previdenza  e
sull'indennita'   di   anzianita'   del   personale   camerale  rende
estremamente onerosa la restituzione delle stesse;
  Considerato che l'applicazione del tasso legale  vigente  contrasta
con le finalita' sociali della richiamata norma;
  Ritenuto   di  dover  disciplinare  diversamente  le  modalita'  di
concessione delle anticipazioni di cui trattasi;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  piu'  rappresentative   dei
dipendenti  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato ed
agricoltura;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 28 aprile 1994;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23  agosto
1988, n. 400, con nota n. 595698 del 2 giugno 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  L'art.  85  del  regolamento-tipo  per il personale delle camere di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura,  approvato  con
decreto interministeriale 12 luglio 1982, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  85  (Prestiti  sui  fondi di previdenza e sull'indennita' di
anzianita'). -  1.  Per  l'acquisto  o  la  costruzione  di  alloggio
destinato  ad  uso  di abitazione propria o dei propri figli, nonche'
per spese sanitarie sostenute a  seguito  di  terapie  ed  interventi
straordinari,  riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per
se', per il coniuge ovvero i figli conviventi, a  ciascun  dipendente
puo'  essere  concesso un prestito in misura non superiore alla meta'
dell'importo del fondo di previdenza da lui maturato alla data  della
domanda.
   2.  Tale  prestito e' gravato da interesse semplice annuo e verra'
estinto mediante pagamento in rate mensili,  durante  il  periodo  di
permanenza  in  servizio,  dell'importo  corrispondente all'interesse
annualmente maturato, ed in  un'unica  soluzione,  al  momento  della
cessazione dal servizio, del capitale ottenuto in prestito.
   3.  Il  saggio  d'interesse  e  le  sue successive variazioni sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta
dell'Unioncamere.
   4.  E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' per il dipendente di
estinguere il debito principale in qualunque momento.
   5. Possono essere concessi prestiti nel limite di  un  quinto  per
miglioramenti  da  apportare  all'alloggio  di  proprieta' in uso del
dipendente o dei propri figli.
   6.  All'atto  della  liquidazione  finale   del   trattamento   di
previdenza  deve essere tenuto conto dell'importo dei prestiti di cui
ai commi precedenti, nonche' dell'ammontare  dei  relativi  interessi
semplici non estinti.
   7.  Per  le  stesse  finalita' e con le stesse modalita' di cui ai
precedenti commi, possono essere concessi prestiti  sulle  indennita'
di  anzianita';  tali  prestiti  devono essere contenuti nell'importo
dell'80% sull'indennita' maturata alla data della richiesta.
   8. I prestiti di cui al precedente comma e quelli di cui al  primo
comma del presente articolo non sono cumulabili.
   9.  Le  disposizioni  che  precedono  si applicano dall'entrata in
vigore del presente regolamento anche alle anticipazioni in corso  e,
comunque, non estinte alla predetta data; in relazione a quest'ultime
possono  tuttavia  essere  conservate,  a scelta dell'interessato, le
modalita' di restituzione previste dalla precedente normativa.
    10. Le anticipazioni sull'indennita' di anzianita' e sui fondi di
previdenza, fruiti ai sensi della precedente normativa, in atto al 16
dicembre 1990 o costituite successivamente  alla  suddetta  data,  si
intendono  concesse  al  tasso  di  interesse composto fissato con il
decreto interministeriale di  cui  al  precedente  comma  3,  e  sino
all'entrata in vigore del presente regolamento".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 20 aprile 1995
                                  Il Ministro dell'industria
                              del commercio e dell'artigianato
                                             CLO'
p. Il Ministro del tesoro
          PACE
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1995
 Registro n. 1 Industria, foglio n. 50
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e  stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.