Regolamento recante modificazioni al regolamento-tipo del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riguardante la concessione di prestiti sui fondi di previdenza e sull'indennita' di anzianita', approvato con decreto ministeriale 12 luglio 1982, e successive modificazioni.(GU n.147 del 26-6-1995)
Vigente al: 11-7-1995
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto il regolamento-tipo del personale delle predette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982, e successive modificazioni; Visto l'art. 85 del citato regolamento, concernente le anticipazioni sui fondi di previdenza e sull'indennita' di anzianita' dei dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha elevato il saggio degli interessi legali dal 5% al 10% annuo; Considerato che l'applicazione del tasso previsto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, sulle anticipazioni sui fondi di previdenza e sull'indennita' di anzianita' del personale camerale rende estremamente onerosa la restituzione delle stesse; Considerato che l'applicazione del tasso legale vigente contrasta con le finalita' sociali della richiamata norma; Ritenuto di dover disciplinare diversamente le modalita' di concessione delle anticipazioni di cui trattasi; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 595698 del 2 giugno 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. L'art. 85 del regolamento-tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982, e' sostituito dal seguente: "Art. 85 (Prestiti sui fondi di previdenza e sull'indennita' di anzianita'). - 1. Per l'acquisto o la costruzione di alloggio destinato ad uso di abitazione propria o dei propri figli, nonche' per spese sanitarie sostenute a seguito di terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per se', per il coniuge ovvero i figli conviventi, a ciascun dipendente puo' essere concesso un prestito in misura non superiore alla meta' dell'importo del fondo di previdenza da lui maturato alla data della domanda. 2. Tale prestito e' gravato da interesse semplice annuo e verra' estinto mediante pagamento in rate mensili, durante il periodo di permanenza in servizio, dell'importo corrispondente all'interesse annualmente maturato, ed in un'unica soluzione, al momento della cessazione dal servizio, del capitale ottenuto in prestito. 3. Il saggio d'interesse e le sue successive variazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Unioncamere. 4. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' per il dipendente di estinguere il debito principale in qualunque momento. 5. Possono essere concessi prestiti nel limite di un quinto per miglioramenti da apportare all'alloggio di proprieta' in uso del dipendente o dei propri figli. 6. All'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza deve essere tenuto conto dell'importo dei prestiti di cui ai commi precedenti, nonche' dell'ammontare dei relativi interessi semplici non estinti. 7. Per le stesse finalita' e con le stesse modalita' di cui ai precedenti commi, possono essere concessi prestiti sulle indennita' di anzianita'; tali prestiti devono essere contenuti nell'importo dell'80% sull'indennita' maturata alla data della richiesta. 8. I prestiti di cui al precedente comma e quelli di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili. 9. Le disposizioni che precedono si applicano dall'entrata in vigore del presente regolamento anche alle anticipazioni in corso e, comunque, non estinte alla predetta data; in relazione a quest'ultime possono tuttavia essere conservate, a scelta dell'interessato, le modalita' di restituzione previste dalla precedente normativa. 10. Le anticipazioni sull'indennita' di anzianita' e sui fondi di previdenza, fruiti ai sensi della precedente normativa, in atto al 16 dicembre 1990 o costituite successivamente alla suddetta data, si intendono concesse al tasso di interesse composto fissato con il decreto interministeriale di cui al precedente comma 3, e sino all'entrata in vigore del presente regolamento". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 aprile 1995 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLO' p. Il Ministro del tesoro PACE Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1995 Registro n. 1 Industria, foglio n. 50 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.