MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 aprile 1993, n. 605 

  Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 16 maggio
1991, n. 198, recante l'approvazione del  regolamento  di  attuazione
della  direttiva  del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21
giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio  n.  561  del  12
novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore
di   merci   su   strada  nel  settore  dei  trasporti  nazionali  ed
internazionali.
(GU n.224 del 25-9-1995)
 
 Vigente al: 10-10-1995  
 

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto il decreto 16 maggio 1991, n. 198, recante il "Regolamento di
attuazione  delle  direttive del Consiglio delle Comunita' europee n.
438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561
del 12  novembre  1974  riguardante  l'accesso  alla  professione  di
trasportatore  di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali
ed internazionali" con cui vengono dettate disposizioni definitive in
materia;
  Visto l'art. 9 del sopracitato decreto 16 maggio 1991 con  cui,  in
particolare  al  comma  1, viene precisato che le commissioni d'esame
per l'accertamento del  requisito  di  capacita'  professionale  sono
istituite  su  base regionale e che la sede delle singole commissioni
(comma 5) e' fissata nel capoluogo di regione;
  Visto il decreto ministeriale 3199 del 4 novembre 1988 con cui sono
state istituite su base regionale, con sede nel capoluogo di regione,
le commissioni d'esame per l'accertamento del requisito di  capacita'
professionale, tra cui quella per il Trentino-Alto Adige;
  Visto  il decreto ministeriale 3289 del 17 novembre 1988 con cui la
commissione d'esame per il Trentino-Alto Adige, con sede a Trento, e'
stata integrata con due membri aggregati a pieno  titolo  individuati
in  docenti designati dall'intendenza scolastica di lingua tedesca di
Bolzano per le sedute d'esame che si  svolgono  per  i  candidati  di
lingua tedesca;
  Considerata   la   richiesta   dell'assessore  ai  trasporti  della
provincia autonoma di Bolzano con nota del  27  aprile  1992  con  la
quale   viene   fatta  presente  la  opportunita'  di  istituire  una
commissione d'esame per la provincia di Bolzano;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante il  testo  unico  del  nuovo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  ed  in  particolare  il comma 1 dell'art. 100 e
l'art. 2;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige con particolare riguardo  alla  conoscenza  delle
due lingue nel pubblico impiego;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987,
n. 527, che trasferisce alle singole province di Trento e Bolzano  le
competenze  inerenti  alle  attivita'  dei  comitati  provinciali per
l'albo;
  Tenuto conto del parere favorevole espresso dal  Comitato  centrale
trasmesso con nota del 17 marzo 1992 a seguito di richiesta formulata
ai sensi dell'art. 8, punto e), della legge n. 298/74;
  Ritenuta  l'opportunita'  che  per le province autonome di Trento e
Bolzano vengano istituite due distinte commissioni d'esame,  operanti
ciascuna  nell'ambito  della propria competenza territoriale, al fine
di meglio garantire i diritti dei cittadini  del  gruppo  linguistico
tedesco;
  Considerata  la  necessita'  di integrare e modificare l'art. 9 del
predetto decreto 16 maggio 1991, n. 198;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in  particolare  l'art.  17,
commi 3 e 4;
  Esperita  la  procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/88,
art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  (nota  n. 531-CT 561/4.1 del 27 aprile
1993);
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza  generale
del 28 gennaio 1993;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
       Commissioni d'esame per le province di Trento e Bolzano
  1.  Dopo  il comma 5 dell'art. 9 del decreto ministeriale 16 maggio
1991, n. 198, sono inseriti i seguenti commi:
  "5-bis. Per la  regione  Trentino-Alto  Adige  sono  istituite  due
commissioni  d'esame  una  per  la  provincia di Trento ed una per la
provincia di Bolzano secondo la  stessa  composizione  e  gli  stessi
criteri  e  modalita'  relativi  alle commissioni regionali di cui ai
precedenti commi 1 e 2.
  "5-ter. Le funzioni di segreteria sono  svolte  da  funzionari  dei
corrispondenti  uffici  provinciali della Direzione generale M.C.T.C.
che sono sostituiti, in caso  di  assenza  o  impedimento,  da  altri
funzionari  del medesimo ufficio provinciale M.C.T.C. da nominarsi in
qualita' di supplente.  Entrambi  i  funzionari  sono  designati  dai
rispettivi   direttori   dei   competenti  uffici  provinciali  della
Direzione generale M.C.T.C. di Trento e Bolzano.
  "5-quater.  Gli  esami  avranno  frequenza  almeno  mensile  e   si
svolgeranno  con  sede  nel  capoluogo  di  provincia per i candidati
residenti nella provincia medesima.
  "5-quinquies. I componenti delle commissioni  di  Bolzano  dovranno
avere  piena  conoscenza  sia  della  lingua  italiana  sia di quella
tedesca  al  fine  di  garantire  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e in particolare
le disposizioni di cui agli articoli 2 e 100".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 27 aprile 1993
                                                  Il Ministro: TESINI
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1995
  Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 214
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.