Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante l'approvazione del regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.(GU n.224 del 25-9-1995)
Vigente al: 10-10-1995
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto 16 maggio 1991, n. 198, recante il "Regolamento di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" con cui vengono dettate disposizioni definitive in materia; Visto l'art. 9 del sopracitato decreto 16 maggio 1991 con cui, in particolare al comma 1, viene precisato che le commissioni d'esame per l'accertamento del requisito di capacita' professionale sono istituite su base regionale e che la sede delle singole commissioni (comma 5) e' fissata nel capoluogo di regione; Visto il decreto ministeriale 3199 del 4 novembre 1988 con cui sono state istituite su base regionale, con sede nel capoluogo di regione, le commissioni d'esame per l'accertamento del requisito di capacita' professionale, tra cui quella per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto ministeriale 3289 del 17 novembre 1988 con cui la commissione d'esame per il Trentino-Alto Adige, con sede a Trento, e' stata integrata con due membri aggregati a pieno titolo individuati in docenti designati dall'intendenza scolastica di lingua tedesca di Bolzano per le sedute d'esame che si svolgono per i candidati di lingua tedesca; Considerata la richiesta dell'assessore ai trasporti della provincia autonoma di Bolzano con nota del 27 aprile 1992 con la quale viene fatta presente la opportunita' di istituire una commissione d'esame per la provincia di Bolzano; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed in particolare il comma 1 dell'art. 100 e l'art. 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige con particolare riguardo alla conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, che trasferisce alle singole province di Trento e Bolzano le competenze inerenti alle attivita' dei comitati provinciali per l'albo; Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Comitato centrale trasmesso con nota del 17 marzo 1992 a seguito di richiesta formulata ai sensi dell'art. 8, punto e), della legge n. 298/74; Ritenuta l'opportunita' che per le province autonome di Trento e Bolzano vengano istituite due distinte commissioni d'esame, operanti ciascuna nell'ambito della propria competenza territoriale, al fine di meglio garantire i diritti dei cittadini del gruppo linguistico tedesco; Considerata la necessita' di integrare e modificare l'art. 9 del predetto decreto 16 maggio 1991, n. 198; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4; Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/88, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 531-CT 561/4.1 del 27 aprile 1993); Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 28 gennaio 1993; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Commissioni d'esame per le province di Trento e Bolzano 1. Dopo il comma 5 dell'art. 9 del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, sono inseriti i seguenti commi: "5-bis. Per la regione Trentino-Alto Adige sono istituite due commissioni d'esame una per la provincia di Trento ed una per la provincia di Bolzano secondo la stessa composizione e gli stessi criteri e modalita' relativi alle commissioni regionali di cui ai precedenti commi 1 e 2. "5-ter. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari dei corrispondenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. che sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da altri funzionari del medesimo ufficio provinciale M.C.T.C. da nominarsi in qualita' di supplente. Entrambi i funzionari sono designati dai rispettivi direttori dei competenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. di Trento e Bolzano. "5-quater. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di provincia per i candidati residenti nella provincia medesima. "5-quinquies. I componenti delle commissioni di Bolzano dovranno avere piena conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca al fine di garantire quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 100". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 aprile 1993 Il Ministro: TESINI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1995 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 214 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.