MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 luglio 1995, n. 421 

  Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 18 giugno
1981 con il quale e' stato emanato il regolamento di  attuazione  del
capo  II,  titolo  VI,  libro  I,  parte  seconda,  del  codice della
navigazione, di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 862.
(GU n.241 del 14-10-1995)
 
 Vigente al: 29-10-1995  
 

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  il  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 dicembre 1980, n. 862, concernente la  disciplina
dei  servizi  aerei  non di linea e l'interpretazione di disposizioni
del codice della navigazione, ed in particolare l'art.  6,  comma  2,
della legge;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 giugno 1981,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183
del 6 luglio 1981, con il quale e' stato emanato  il  regolamento  di
attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice
della navigazione, e successive modificazioni;
  Visto  in  particolare  l'art.  2  del  decreto  del  Ministro  dei
trasporti in data 30 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 4 settembre 1984, che ha sostituito integralmente l'art. 8
del sopracitato decreto del Ministro dei trasporti in data 18  giugno
1981;
  Considerata  l'esigenza di rendere possibile l'uso di aeromobili di
proprieta' estera da parte di operatori nazionali per l'esecuzione di
lavori,  per  i  quali  non  sono  disponibili  adeguati   aeromobili
immatricolati  in  Italia  o  comunque  di  tipo  gia'  omologato dal
Registro aeronautico italiano;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale dell'8 giugno 1995;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
137076 del 10 luglio 1995);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  8  del  decreto del Ministro dei trasporti in data 18
giugno 1981,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 6 luglio 1981, cosi' come sostituito dall'art. 2
del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  in  data 30 luglio 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 4 settembre  1984,  e'
aggiunto  il  seguente  ultimo  comma:  "  5.  La  Direzione generale
dell'aviazione  civile,  qualora  non  sia  possibile  effettuare  le
attivita'  di lavoro aereo con aeromobili disponibili in Italia puo',
in via eccezionale e per brevi periodi di tempo, sentito il  Registro
aeronautico italiano, autorizzare i titolari di licenza per i servizi
di  lavoro aereo a noleggiare aeromobili stranieri purche' gli stessi
risultino  omologati  in  uno  Stato  aderente  alle  Joint  Aviation
Authorities (J.A.A.)".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 21 luglio 1995
                                                Il Ministro: CARAVALE
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
  Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995
  Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 314