LEGGE 29 novembre 1995, n. 513
Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane.(GU n.283 del 4-12-1995)
Vigente al: 19-12-1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le parole: "residenti negli stessi comuni" sono sostituite dalle seguenti: "residenti in comuni montani". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 novembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: DINI ------------