LEGGE 29 novembre 1995, n. 513 

  Modifica  all'articolo  18  della  legge  31  gennaio  1994, n. 97,
recante nuove disposizioni per le zone montane.
(GU n.283 del 4-12-1995)
 
 Vigente al: 19-12-1995  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le
parole:   "residenti  negli  stessi  comuni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "residenti in comuni montani".
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 novembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: DINI
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