LEGGE 29 novembre 1995, n. 516 

  Norme  in  materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool
metilico per i soli processi di saldatura.
(GU n.284 del 5-12-1995)
 
 Vigente al: 20-12-1995  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  18  giugno  1986,  n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1986,  n.  462,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  "2-bis.  Sono  escluse  dalla  normativa  di cui all'articolo 5 del
decreto del Ministro delle finanze 1 agosto  1986,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  180  del  5  agosto  1986,  le  aziende  che
utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura.
  2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze,  previo  parere  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono
stabiliti le categorie di aziende che beneficiano  dell'esenzione  di
cui  al  comma  2-bis  e  i quantitativi, comunque non superiori a 60
litri annui, acquistabili  dalle  stesse  per  le  normali  attivita'
produttive".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 novembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: DINI