LEGGE 29 novembre 1995, n. 516
Norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura.(GU n.284 del 5-12-1995)
Vigente al: 20-12-1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura. 2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-bis e i quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui, acquistabili dalle stesse per le normali attivita' produttive". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 novembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: DINI