Integrazione alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 21 concernente: Nuova disciplina sulle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali.(GU n.10 del 11-3-1995)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 53 del 13 dicembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 21, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma 1- bis: "Qualora il Consiglio Regionae non provveda alla sostituzione almeno tre giorni prima del termine di cui al primo comma, la relativa competenza e' trasferita al Presidente del Consiglio Regionale, il quale, su parere dell'Ufficio di Presidenza, se espresso, deve comunque provvedere entro tale termine". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania. Li', 7 dicembre 1993 GRASSO