REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1993, n. 42 

  Integrazione alla legge regionale 1 marzo 1993, n. 11  concernente:
Disciplina delle nomine di competenza della regione Campania.
(GU n.10 del 11-3-1995)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Dopo  l'articolo  7  della legge regionale 1 marzo 1993, n. 11, e'
aggiunto il seguente 7-bis:
   "1. Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti di un  organo
amministrativo collegiale abbia cessato di farne parte, si provvede a
sostituirlo  nei  modi  seguiti  per  la  nomina  entro il termine di
quarantacinque giorni.
   2. Qualora  il  competente  organo  regionale  non  provveda  alla
sostituzione  si  applica  il  disposto  di  cui  al quarto comma del
precedente articolo 7".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  regione  Campania.  E'  fatto  obbligo,  a chiunque
spetti, di osservarla e di farla osservare come legge  della  regione
Campania.
    Li', 7 dicembre 1993
 
                               GRASSO