REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 58 

  Sostituzione  dell'articolo  26  della  legge regionale 9 settembre
1983, n. 33 "Disciplina  delle  procedure  concorsuali  delle  Unita'
Sanitarie  Locali  in  attuazione  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761".
(GU n.11 del 18-3-1995)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                           Articolo unico
                      Sostituzione di articolo
 
   1.  L'articolo  26 della legge regionale 9 settembre 1983 n. 33 e'
cosi' sostituito:
 
                              "Art. 26.
                       Conservazione del posto
 
   Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale  sia
conferito  un  incarico  ovvero  una  supplenza  ai sensi di legge in
posizione funzionale superiore a quella di appartenenza o in  diverso
profilo  professionale  presso altra struttura del Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero presso gli Enti di cui all'articolo 25 del  decreto
del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ha diritto
alla conservazione della titolarita' del posto di ruolo limitatamente
alla durata dell'incarico di supplenza.
   La conservazione del posto non puo' essere accordata,  qualora  il
dipendente  risulti  vincitore  di  altro  posto  di  ruolo,  neppure
limitatamente al periodo di prova".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 15 novembre 1994
 
                                MORI