Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 23 "Associazionismo dei produttori agricoli".(GU n.11 del 18-3-1995)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Articolo unico Integrazione dell'articolo 11 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 23 sono aggiunti i seguenti commi: "La Giunta regionale, sulla base delle spese ammissibili previste dai programmi di cui al comma 1, e' autorizzata ad anticipare fino al 50 per cento del contributo spettante ai sensi del comma medesimo. Per ottenere la liquidazione dell'anticipazione di cui al comma 3, l'associazione beneficiaria e' tenuta a presentare, unitamente ad apposita domanda, specifica garanzia fidejussoria rilasciata da istituto di credito ovvero da compagnie di assicurazione, a favore della regione Liguria, per un importo non inferiore all'anticipazione richiesta". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 15 novembre 1994 MORI